Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2623 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2623 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

statuto ha fatto seguito una delibera dell’assemblea ordinaria della
detta società consortile, che in data 3 agosto 2005 ha approvato a
maggioranza il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2004, con ribaltamento sui singoli consorziati delle perdite
dell’esercizio, in proporzione delle quote da ciascuno possedute.
Per l’accertamento della nullità delle indicate delibere hanno
promosso distinte azioni i consorziati Confindustria Palermo e
Provincia regionale di Palermo avanti al Tribunale di Palermo. Nello
stesso torno di tempo, CIEM ha richiesto e ottenuto decreti ingiuntivi
nei confronti dei consorti Ismea, Confindustria Sicilia e Irfis per il
pagamento delle somme poste a loro carico dalla detta assemblea di
bilancio: opponendosi ai relativi decreti, anche questi consorziati
hanno rilevato la nullità delle richiamate delibere assembleari.
Riunite le controversie, il Tribunale di Palermo ha accolto le domande
di nullità delle delibere in discorso, con pronuncia del 23 marzo 2009,
come poi corretta, su richiesta dei consorziati, da apposita ordinanza
del 26 giugno 2006.
Nei confronti della detta pronuncia ha sporto appello CIEM. La Corte
siciliana ha confermato per intero la sentenza impugnata, salvo solo

Data pubblicazione: 02/02/2018

portare a compiuto carico di CIEM anche le spese relative al primo
grado del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

vengono richiamati.
Il primo motivo (p. 12 del ricorso) assume «violazione e falsa
applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 2 e 156, comma 2, cod.
proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per
avere ritenuto che l’omessa indicazione “Provincia regionale di
Palermo” nell’intestazione dell’atto, sia stato emendata dallo stesso
Tribunale con ordinanza del 26 giugno 2009, emessa a conclusione
del procedimento di correzione».
Il secondo motivo (p. 15) invoca, poi, «violazione e falsa applicazione
degli artt. 111 Cost., commi 1 e 2, per assoluta insufficienza della
motivazione della sentenza impugnata, formulata mediante rinvio ad
altra ordinanza».
Il terzo motivo (p. 16) censura, a sua volta, «violazione e falsa
applicazione degli artt. 2379 e 2434 bis cod. civ., in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere ritenuto che la
pronuncia di invalidità della delibera assembleare “possa essere
emessa con riferimento alle impugnazioni contenute negli atti di
citazione in opposizione a d.i. proposte da Confindustria, Ismea e
Irfis”, in applicazione dei generali principi di cui agli artt. 1421 e 1422
cod. civ.».
Il quarto motivo (p. 22) adduce, inoltre, «violazione e falsa
applicazione degli artt. 2615 ter, 2603 e 2607 cod. civ., in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. pro. civ. per avere ritenuto che
l’introduzione dell’obbligo a carico dei soci di copertura delle perdite

3.- I motivi di ricorso, svolti da CIEM, evocano i vizi che qui di seguito

registrate nel corso degli esercizi finanziari debba essere introdotto
con il consenso unanime dei soci».
Il quinto motivo (p. 29) rileva, altresì, «violazione e falsa
applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
dell’art. 2423 cod. civ. – Vizio di motivazione con riferimento alla

chiuso al 31 dicembre 2004».
4.- Con il primo motivo di ricorso, CIEM assume, in particolare, che
l’omessa indicazione della Provincia di Palermo nella intestazione della
sentenza di primo grado, come pure l’omessa trascrizione della
conclusioni formulate da questa parte, vengano a comportare non già
un semplice vizio di irregolarità – come tale emendabile in via di
correzione (secondo quanto in effetti avvenuto nella fattispecie in
esame) – bensì un vero e proprio caso di nullità della sentenza.
5.- Il motivo non può essere accolto.
Posto quanto rilevato dalla sentenza della Corte territoriale, infatti, si
tratta di vizi «tutti di natura puramente formale … già emendati dallo
stesso Tribunale».
Secondo l’orientamento di questa Corte, d’altro canto, la nullità della
sentenza «è determinata soltanto da un contrasto insanabile tra il
dispositivo e la motivazione. Laddove, invece, sussista una parziale
coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di
vista quantitativo, e la motivazione sia ancorata ad un elemento
oggettivo che inequivocabilmente la sostenga, sì da potersi escludere
una ipotesi di ripensamento del giudice, va esclusa l’insanabilità del
contrasto, trattandosi, in tali casi, di mero errore materiale, con la
conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo
procedimento di correzione, dall’altro, deve qualificarsi come
inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità
della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo

illegittimità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio

e motivazione» (cfr. così Cass., 18 maggio 2016, n. 10229; v. altresì,
in specie, Cass. SS.UU., 12 febbraio 2013, n. 3265).
6.-

Il secondo motivo di ricorso riprende il tema dell’avvenuta

correzione della sentenza di primo grado, in via segnata assumendo
che la motivazione portata al riguardo dalla pronuncia impugnata

correzione, tanto più se indicativo unicamente della data di deposito
del provvedimento.
7.- Anche questo motivo non può essere accolto.
Lo stesso, in particolare, si manifesta inammissibile per erronea
individuazione della tipologia di vizio, non risultando censurabile
quello di insufficiente motivazione in relazione a una questione di
diritto. D’altra parte, il motivo si manifesta pure infondato, posto che
l’ordinanza correttiva non può essere considerata «documento
extraprocessuale», come pretenderebbe il ricorrente.
8.-

Il terzo motivo di ricorso muove dalla constatazione che «il

giudizio di opposizione al D.I. n. 362/06 promosso da Irfis», quello
«n. 304/06 promosso da Ismea» e quello «n. 290/06 promosso da
Confindustria» Sicilia, sono «fondati sulla presunta invalidità» della
delibera dell’assemblea straordinaria che ha introdotto una nuova
versione dell’art. 35 dello statuto sociale e della delibera
dell’assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio.
Posta tale premessa, il motivo assume che la sentenza impugnata ha
errato nel ritenere che l’invalidità delle delibere «ben poteva venire
dedotta anche con gli atti di opposizione, non fosse altro in
applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1421 e 1422 cod.
civ.». In realtà – puntualizza il ricorrente – «in materia di opposizione
a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riscossione, da parte della
società, dei crediti vantati verso i soci in base alla delibera di
approvazione del bilancio, il socio opponente può fare valere
esclusivamente questioni riguardanti l’efficacia della stessa e quindi

Av3

non può limitarsi a un «generico richiamo» dell’ordinanza di

attinenti alla sussistenza della stessa e/o alla documentazione posta a
fondamento dell’ingiunzione».
9.- Il motivo non può essere accolto.
In proposito, va rilevato, prima di ogni altra cosa, che i consorziati
Confindustria Palermo e Provincia Regionale di Palermo hanno fatto

opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con appositi atti di citazione
assumendo l’illiceità dell’oggetto delle stesse (con separati atti,
notificato l’uno in data 14/15 dicembre 2005, come indicato dal
relativo controricorso a p. 3; l’altro in data 9 novembre 2005,
secondo il rispettivo controricorso, p. 2). Il che manifesta
l’inammissibilità della censura così proposta di ricorrente, per difetto
di interesse.
A parte questo rilievo, per sé stesso assorbente, pure va riscontrato
che non si scorgono ostacoli processuali alla rilevazione di un vizio di
nullità negoziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Del
resto, nel caso in questione le opposizioni proposte hanno
oggettivamente riguardato la mancata sussistenza del credito preteso
da CIEM nei confronti dei singoli consorziati, in quanto credito fondato
su titolo assunto come nullo (tale essendo, nella prospettiva delineata
dagli opponenti, la delibera di modifica statutaria dell’art. 35, che si
pone come base fondante della richiesta di somme contenuta nella
delibera di approvazione del bilancio di esercizio).
10.-

Il quarto motivo di ricorso concerne il punto centrale della

fattispecie sostanziale sottoposta all’esame di questa Corte. Ad avviso
del ricorrente, per l’introduzione durante societate di una clausola di
«copertura perdite da parte dei consorziati in proporzione delle quote
possedute» non occorre il consenso di tutti i consorziati, come invece
ritenuto dalla sentenza impugnata.
Secondo il ricorrente, risulta invece sufficiente, in proposito, la
sussistenza della maggioranza dei consensi dei consorziati (non per

valere la nullità delle delibere in questione non già in sede di

teste, ma per quote). «Le società consortili» sono – così si ragiona «società integralmente assoggettate alla disciplina del tipo sociale
adottato»; nel caso di specie, il tipo sociale adottato è quello della
s.p.a.; «nella società per azioni – e, quindi, anche nella società
consortili – l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di

statuto non prevede una maggioranza più elevata».
11.- Il motivo non merita accoglimento.
Non risulta infatti condivisibile il ragionamento del ricorrente, che si è
appena riferito. Corretta appare, di contro, la soluzione fatta propria
dalla sentenza della Corte palermitana.
Questa, nel motivare il relativo assunto, è venuta a soffermarsi e a
coinvolgere tanto la normativa specificamente dedicata alla materia
dei consorzi, quanto la disciplina propria della società per azioni.
Sotto il primo profilo, la sentenza ha rilevato, in particolare, che le
norme degli artt. 2603 e 2607 cod. civ. sono da annoverare tra i
«principi fondamentali» dell’istituto, da stimare «non derogabili»
neppure nel caso in cui il consorzio assuma la «veste di una società
per azioni», per tale proposito richiamandosi al precedente di Cass., 4
novembre 1982, n. 5787. Sotto il secondo aspetto, essa ha in specie
ravvisato la sussistenza di una «stretta analogia» tra la fattispecie in
esame e «quella di cui all’art. 2345 cod. civ., divieto di modificare
senza il consenso di tutti i soci gli obblighi di prestazioni accessorie
non previsti dall’atto costitutivo».
Il Collegio ritiene corretta l’impostazione di base che è stata adottata
dalla Corte territoriale, pur stimando di dovere apportare allo
svolgimento, che in concreto ne è stato fatto, talune precisazioni e
chiarimenti. Come segue in appresso.
12.- E’ tradizionale orientamento di questa Corte l’assunzione di una
prospettiva che tenda a conciliare – a mediare, per così dire – tra la
causa mutualistica, che si assume propria del consorzio e delle

tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo

società consortile in genere, e la struttura disciplinare del tipo
societario, che venga nel concreto adottato dall’autonomia dei
consorziati.
Nell’evoluzione rappresentata dal presente, tale prospettiva sembra
trovare il proprio punto di equilibrio nell’ammettere l’eventualità, in

comportare una deroga implicita ad alcune disposizioni altrimenti
applicabili a quel particolare tipo di società, quando l’applicazione di
quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del
fenomeno tonsortile»: ma questo unicamente nel rispetto del limite
invalicabile costituito dal mantenimento e conservazione dei
«connotati fondamentali del tipo societario prescelto», che non
potrebbero mai venire «stravolti sino al punto da renderlo non
riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale» (così, nei
tempi più recenti, Cass., 23 marzo 2017, n. 7473, che riprende la
linea già tracciata, tra le altre pronunce, da Cass., 27 novembre
2003, n. 18113; Cass., 4 gennaio 2005, n. 122; Cass., 17 giugno
2011, n. 13293).
13.- La fattispecie, qui concretamente in esame, si ferma – ivi pure
esaurendosi – sul tema dell’introduzione durante societate di una
clausola che pone a carico dei consorziati (in proporzione delle quote
rispettivamente possedute) l’obbligo di nuovi conferimenti per il caso
si verifichino delle perdite di esercizio.
Rispetto a questa fattispecie tipo, tutt’altro che priva di diffusione a
livello operativo, non constano specifici precedenti di questa Corte
(tale non potendo essere considerata la pronuncia di Cass., n.
122/2005, che riguarda il problema dell’effettivo rispetto, da parte di
una delibera assembleare, di una clausola di «ribaltamento perdite»
sicuramente già sussistente nello statuto della società).
Per tale specifica fattispecie tipo (di introduzione ex novo, nel corso di
svolgimento del contratto sociale, di una clausola di ribaltamento

linea di principio, che «l’inserimento di una causa consortile possa

perdite sui soci), non sembra comunque delinearsi una possibile
divergenza tra regole consortili e regole dei diversi tipi societari, che
talora viene a segnare – lo si è appena notato – il fenomeno delle
società consortili. Le due serie di regole appaiono piuttosto
convergere, in effetti, verso un’unica direzione sostanziale.

nell’indicare che tutte le modifiche del contratto costitutivo debbono
riportare il consenso di ciascun consorziato, secondo quanto indica, in
particolare, la norma del comma 2 dell’art. 2607; il fatto che tale
disposizione consenta all’autonomia statutaria di disporre una diversa
e maggioritaria regola, da introdurre comunque all’unanimità, segnala
la misura della differenza che intercorre tra le due ipotesi anche in
punto di affidamento dei singoli partecipanti E all’interno di questa
prospettiva non può non essere apprezzata pure la disposizione del
comma 2 dell’art. 2615 ter (in caso di società consortile, «l’atto
costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in
danaro»): l’espressione «atto costitutivo» venendo per l’appunto a
identificarsi, qui, nel necessario consenso di ciascun socio
consorziato.
E’ principio generale delle c.d. società di capitali, d’altra parte, che i
soci non possono venire obbligati a eseguire nuovi e ulteriori
conferimenti. Da quest’angolo visuale, la disposizione dell’art. 2345,
comma 2, cod. civ. («se non è diversamente disposto dall’atto
costitutivo, gli obblighi previsti da questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti i soci») rappresenta, per la verità,
solo un caso di applicazione di questo principio (anche qui
l’apposizione nell’atto costitutivo di una diversa e maggioritaria regola
dando vita a una figura di società che si manifesta fortemente
differenziata da quella di base assunta dal codice).

La normativa codicistica sui consorzi in generale è univoca, invero,

14.- Il quinto motivo assume che la sentenza impugnata «non si è
pronunciata in ordine alla questione relativa alla validità del bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004».
Lo stesso pure rileva che, «al tempo della redazione della
predisposizione del progetto di bilancio», l’art. 35 (nel testo introdotto

«norma vigente, regolarmente omologata ed iscritta nel registro delle
imprese e, come tale, doveva essere applicata dagli amministratori e
da tutti gli organi sociali, ivi compresa l’assemblea e il Collegio
sindacale».
15.- Il motivo non può essere accolto.
La Corte ha in modo espresso valutato come «assorbito» il motivo di
appello presentato per i vizi propri della delibera di approvazione del
bilancio. In effetti, tale delibera è affetta da vizio di nullità derivata,
traendo il titolo del compiuto «ribaltamento perdite» nella delibera di
introduzione a maggioranza della relativa clausola, che si è visto
essere nulla.
D’altro canto, il comportamento che era corretto tenessero gli
amministratori e i sindaci del consorzio, su cui insiste in modo
particolare il motivo in esame, non ha nulla a che vedere con
l’oggetto della controversia qui in esame.
16.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di C
5.200,00, (di cui C 200,00 per esborsi).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dalla delibera dell’assemblea straordinaria di pochi mesi prima) era

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 28 settembre 2017.

Il Funzionario Giud

rio

Dott.ssa Fabrizio BA

E

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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