Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2623 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29656-2014 proposto da:

P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO

BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DI SALVO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALES – ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli avvocati

GIAMPIERO PROIA, MAURO PETRASSI, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4941/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2014 R.G.N. 2347/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO:

– che con sentenza 12 giugno 2014, la Corte d’appello di Roma rigettava tutte le domande proposte da P.F. nei confronti della datrice ALES – Arte Lavoro e Servizi s.p.a.: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva accolto l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dalla seconda al primo il 10 gennaio 2009 (pertanto dichiarato illegittimo, con le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria), ma respinto quelle di accertamento dell’istituzione del rapporto di lavoro subordinato dal 10 marzo 2006, anzichè dal 28 aprile 2007, di condanna al pagamento della somma di Euro 50.000,00, a titolo risarcitorio per demansionamento e mobbing subiti e della somma di Euro 896,56 a titolo di indennità di cassa per il periodo dal 10 marzo 2006 al 28 aprile 2007;

– che a motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la rilevanza, a fini di (il)legittimità del licenziamento, della mancata previa affissione del codice disciplinare, per l’evidente violazione dal lavoratore (con la condotta contestatagli di mancata ripresa dell’attività lavorativa, in esito all’esaurimento il 10 dicembre 2008 del periodo di aspettativa non retribuita, dal 12 al 17 dicembre 2008, senza alcuna giustificazione) di una violazione di legge e comunque del fondamentale dovere di prestazione dell’attività lavorativa, riconoscibile senza necessità di specifica previsione;

– che parimenti essa negava la ricorrenza degli ulteriori profili di illegittimità del licenziamento, riproposti dal lavoratore ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di mancato rispetto del termine di cinque giorni tra la ricezione della contestazione e l’adozione del provvedimento espulsivo, di genericità della contestazione, di omessa precedente erogazione della sanzione conservativa prevista dall’art. 225 CCNL di settore e di carenza di proporzionalità, pure in termini generici;

– che con atto notificato il 12 dicembre 2014, P.F. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste ALES -Arte Lavoro e Servizi s.p.a. con controricorso;

– che nelle more dell’udienza di discussione, la controricorrente ha depositato verbale di conciliazione (anche) del presente giudizio, con dichiarazioni di rinuncia e di relativa accettazione, debitamente sottoscritte dalle parti medesime e dai loro difensori, ritualmente notificato al ricorrente, a norma dell’art. 372 c.p.c.;

– che la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti, debitamente documentata nella sua esecuzione con produzione ben consentita ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 24 giugno 2005, n. 13565), reca i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del giudizio, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti;

PQM

La Corte:

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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