Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26229 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10465/2016 proposto da:

M.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16499/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/09/2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 21 luglio 2016, la seguente proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Pronunciando sul ricorso proposto da B.P. ed altri, rappresentati e difesi dagli Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Mariateresa Elena Povia, contro il Ministero della giustizia avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato il 28 febbraio 2009 in tema di equa riparazione, la 1^ Sezione di questa Corte, con sentenza 27 settembre 2012, n. 16499, ha così provveduto: “accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, della somma di 19.250 Euro, in favore di ciascun ricorrente, con interessi dalla domanda al saldo. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in 3.600 Euro di cui 100 Euro per spese, Euro 800 per diritti e Euro 2.700 per onorari e del giudizio di cassazione liquidate in 2.400 Euro di cui 100 Euro per spese”.

Per la correzione dell’errore materiale occorso in questa ordinanza B.P. ed altri hanno proposto ricorso, con atto notificato il 20 aprile 2016, lamentando la mancata distrazione delle spese, pur richiesta, in favore degli Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Mariateresa Elena Povia.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso appare ammissibile, giacchè, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Sez. 6-3, 24 febbraio 2016, n. 3566).

Nel merito, l’istanza appare fondata, perchè dal testo del ricorso per cassazione e del ricorso di merito che la Corte ha deciso con la sentenza n. 16499 del 2012, emerge per tabular che era stata richiesta la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di spese e onorari oltre accessori del grado di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore dei procuratori antistatari Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Mariateresa Elena Povia.”.Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, la sentenza n. 16499 del 2012 della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione deve essere corretta nei termini di cui alla relazione;che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, 1^ Sezione civile, 27 settembre 2012, n. 16499, inserendo, nel relativo dispositivo, in fine, il seguente periodo: “Dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di merito e di cassazione in favore degli Avvocati antistatari Ferdinando Emilio Abbate e Mariateresa Elena Povia”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sezione Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA