Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26229 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 16/10/2019), n.26229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21647-2016 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA

SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e LELIO

MARITATO;

– ricorrenti –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO LENZA e DARIO

GIOIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/03/2016, R. G. N. 1425/2014.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale ha dichiarato l’ing. S.G. non tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava già iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria.

2.Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, cui ha resistito l’ing. S. con controricorso.

3.Con ordinanza n 19119/2018 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria affinchè si pronunci nuovamente sulla questione più generale dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti gestori delle forme di previdenza richiamati dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12.

Fissata l’udienza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

4.L’Inps denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv in L. n. 111 del 2011; nonchè in connessione della L. n. 179 del 1958, art. 3; della L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21; degli artt. 7, 23 e 37 statuto Inarcassa del 28/7/1995 applicabile ratione temporis.

Ha censurato la sentenza per avere affermato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento della contribuzione in capo agli ingegneri ed architetti che svolgono attività di lavoro subordinato (in forza della quale godano di tutela previdenziale presso Inps ex Inpdap) e contestualmente attività di lavoro autonomo professionale per la quale non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti- INARCASSA, senza considerare che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, deve trovare applicazione nella fattispecie, essendo presenti i presupposti richiesti: esercizio di attività professionale soggetta all’iscrizione all’albo; assenza di obbligo di iscrizione alla cassa professionale, per effetto del divieto posto dall’art. 7 dello Statuto in ragione del concomitante esercizio dell’attività dipendente con diversa copertura assicurativa.

5. La questione principale, oggetto del motivo, concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I’INPS degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa da questa Corte di cassazione con le sentenze. nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell’obbligo in discorso.

5. Il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

6. Non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.).

Il giudice del rinvio provvederà anche all’esame dei motivi di appello rimasti assorbiti nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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