Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26228 del 28/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 28/09/2021), n.26228
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5157-2020 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA MARIA
CINQUEMANI;
– ricorrente –
contro
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 13,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI GIROLAMO, che lo
rappresenta e difende;
S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 6,
presso l’avvocato FILIPPO SCIUTO, cha la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4307/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
– il ricorrente, con rituale dichiarazione notificata a mezzo Per alle controparti in data 16 aprile 2021, ha rinunciato al ricorso per cassazione con compensazione delle spese;
– le controricorrenti, con note depositate in prossimità dell’adunanza camerale, non hanno accettato la rinuncia e hanno chiesto entrambe che le spese di lite siano poste a carico del rinunciante;
– si insegna che, nel giudizio di legittimità, il rispetto delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c., è condizione sufficiente per dichiararne la estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell’art. 306 c.p.c., comma 1, (secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti (Cass. n. 28538 del 2019);
– la rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass. n. 23840 del 2008, Cass. n. 3971 del 2015; Cass. n. 10140 del 2020);
– nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico del ricorrente, poiché l’applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall’iniziativa di quest’ultimo e la rinuncia è stata notificata solo in prossimità dell’udienza, a seguito della fissazione della causa dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso;
– quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo 3 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. n. 23175 del 2915; Cass. n. 19071 del 2018).
PQM
dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese di lite che liquida, per entrambe, nell’identico importo di Euro 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021