Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26228 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1488/2016 proposto da:

V.S., rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO BONGIORNO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato in data 23 maggio 2016 la seguente proposta di definizione, ex art. 380-bis c.p.c.:

” V.S., con ricorso notificato il 20 novembre 2015, ha proposto regolamento di competenza, con cui ha chiesto – in relazione al procedimento iscritto al RRG 236/12 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre – dichiararsi l’immediata sospensione del processo e dichiararsi l’incompetenza del giudice adito, con ogni provvedimento consequenziale.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso appare al relatore inammissibile per mancata indicazione della decisione impugnata, peraltro neppure depositata.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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