Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26228 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. II, 18/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22373/2019 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRA DI

TOMMASO, presso il cui studio a L’Aquila, via Enrico De Nicola 1/A,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso

del 7/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 1777/2019 del TRIBUNALE DI L’AQUILA, depositato

il 25/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di L’Aquila, con il decreto in epigrafe, comunicato in pari data, ha respinto l’impugnazione che A.C., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

A.C., con ricorso notificato in data 19/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente, lamentando la mancata applicazione degli artt. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè, infine, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non ipotizzabile tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la sussistenza del grave danno richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

1.2. Il tribunale, in effetti, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha adempiuto al dovere di cooperazione che, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avrebbe dovuto osservare nell’accertamento dei fatti, mediante l’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie sulla effettiva condizione in cui versa il Paese di provenienza del richiedente, da tempo caratterizzata, come emerge da numerose fonti ufficiali, da una situazione d’instabilità politica, oltre che da una diffusa violazione dei diritti umani e dalla recrudescenza degli scontri tra l’esercito governativo e le forze di (OMISSIS).

1.3. In tal contesto, ha proseguito il ricorrente, si innesta la vicenda del richiedente, il quale ha subito minacce di morte da parte del fratello appartenente ad una pericolosa setta cultista ed è venuto, così, a trovarsi, in un territorio nel quale è diffusa la corruzione tra gli agenti di polizia e nel quale le forza di sicurezza operano sui cittadini violenze, detenzioni arbitrarie e torture nella totale impunità, in una condizione di minaccia alla propria vita e libertà individuale, rispetto alla quale le istituzioni statuali non sono in grado di garantire alcuna protezione o tutela.

1.4. A fronte di tali atti, ai quali il richiedente rischia di essere esposto, e che, integrando una grave violazione dei suoi diritti umani, si configurano come persecuzione, sussistono, ha proseguito il ricorrente, i presupposti per accordargli la protezione internazionale prevista dalla Convenzione di Ginevra.

1.5. In ogni caso, ha aggiunto il ricorrente, la domanda di protezione internazionale dev’essere accolta con riguardo alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

1.6. Il tribunale, infatti, ha negato la sussistenza dei relativi presupposti senza aver messo in correlazione la situazione politica e sociale della Nigeria con la situazione personale del richiedente il quale, in effetti, correndo il rischio di essere ucciso da suo fratello maggiore appartenente ad un pericoloso gruppo cultista, si trova esposto al grave danno previsto dall’art. 14, lett. b), cit..

1.7. Tale condizione, peraltro, ha aggiunto il ricorrente, non esclude che in un Paese, come la Nigeria, in cui sono documentate forme di compressione dei diritti umani, contrasti e guerriglia fra opposte fazioni politiche nonchè abusi e violenze da parte delle forze armate e delle autorità, si configuri anche il rischio del grave danno descritto dall’art. 14 lett. c) cit., per la presenza di una violenza indiscriminata e, proprio perchè non localizzabile, ancora più insidiosa. Il richiedente, peraltro, tornando nel suo Paese d’origine, in quanto cristiano, sarebbe esposto alle aggressioni indiscriminate di gruppi terroristici di matrice religiosa, come (OMISSIS), i cui attacchi e attentati non sono circoscrivibili in una singola area del Paese, ed alle offensive contro gli stessi da parte dell’esercito, che genera, come denunciato dai reports di Amnesty International e di HRW del 2015, uno stato di emergenza in cui si moltiplicano gli abusi delle forza dell’ordine senza che le vittime ricevano adeguata tutela dal sistema giudiziario.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il tribunale, infatti, alla luce dei fatti esposti dal richiedente (che il decreto impugnato ha incontestatamente riportato a p. 2), ha ritenuto:

– innanzi tutto, che lo stesso, per la natura “del tutto privata” della vicenda che ha narrato, non risulta essere stato in alcun modo sottoposto a persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica, nè v’è il rischio che possa esserlo una volta rientrato in Patria;

– in secondo luogo, che il richiedente non è stato condannato a morte nè rischia l’esecuzione della pena capitale, nè risulta il pericolo che lo stesso essere sottoposto da parte dello Stato (o di gruppi aventi il potere di infliggere sanzioni) a tortura o a trattamenti degradanti;

– infine, che, come emerge da un report del 2017 tratto dal sito (OMISSIS), non emerge nella zona di Lagos una situazione di violenza indiscriminata in grado di colpire qualsiasi persona vi abiti.

Si tratta, com’è evidente, tanto sotto il primo, quanto sotto il secondo ed il terzo profilo, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

2.3. Le conclusioni esposte dal tribunale sono, del resto, conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Innanzitutto, le liti tra privati non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007. Si tratta, in effetti, di “vicende private”, estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i cd. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave nel caso in cui lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass. n. 9043 del 2019).

Inoltre, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

Infine, per poter integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), pur non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico, è comunque necessario (e sufficiente) che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti (Cass. n. 16275 del 2018).

2.4. Il giudice di merito, del resto, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019; Cass. n. 13255 del 2020), nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante aì fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

3.1. Con il secondo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente, lamentando la violazione di legge per,a mancata, erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda con la quale il richiedente aveva chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.2. Appare, infatti, del tutto giustificato, ha osservato il ricorrente, che, in ragione della grave instabilità politica, degli episodi di violenza e dell’insufficiente rispetto dei diritti umani, il richiedente abbia il giustificato timore di essere colpito, in via del tutto arbitraria e indiscriminata, da atti commessi in violazione dei diritti umani in un Paese nel quale risulta la totale assenza di tutela sostanziale delle libertà democratiche riconosciute in Italia.

3.3. Il richiedente, quindi, quale potenziale vittima civile dei conflitti etnici e politici e degli abusi delle forze dell’ordine ancora in atto nel suo Paese, si trova in una condizione significativa ai fini della protezione umanitaria.

3.4. Deve, infine, considerarsi, ha concluso il ricorrente, la volontà del richiedente di integrarsi nella comunità che lo ha accolto, come emerge dalla sua partecipazione ai corsi di lingua italiana e ai laboratori organizzati dal centro ospitante.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. La protezione umanitaria è, in effetti, una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.3. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorchè dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole.

4.4. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione (che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito), il tribunale, con apprezzamento in fatto rimasto incensurato, ha del tutto escluso.

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Nulla per le spese di lite, in mancanza di controricorso da parte del ministero.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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