Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26228 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2377-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39/A,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO OPPES, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE AMATO, GUIDO AMATO, GIANNI

ROMOLI giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 464/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/10/2013 R.G.N. 615/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 25 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame svolto dall’INPS nei confronti di M.A. e di Esatri Equitalia Nord s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nulle le iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto il versamento di contributi asserita mente dovuti alla Gestione Commercianti;

2. la Corte territoriale ha ritenuto provato che l’attuale intimato, socio accomandatario della società M. di M.A. & C. s.a.s. gestiva esclusivamente la locazione di un unico immobile del quale riscuoteva canoni di locazione, per cui non era svolta alcuna attività d’impresa ma di mero godimento di un unico bene immobile e che dell’ulteriore partecipazione al 2 per cento nella s.r.l. M.A. (esercente attività di produzione e commercio di utensileria) nulla era dato sapere;

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ricorre per cassazione con unico articolato motivo con il quale denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e segg., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2, e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

4. M.A. resiste con controricorso;

5. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. il motivo di ricorso risulta fondato sulla pretesa di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo che (come osservato già da questa Corte di legittimità in numerosi precedenti, da Cass. n. 17643 del 2016 e da ultimo da Cass. 24 aprile 2018, n. 10088) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della ratio decidendi della sentenza impugnata, correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’attuale parte intimata, essendo stato ben evidenziato che quest’ultima si limitava a riscuotere i canoni dell’immobile;

7. inoltre, in riferimento alla partecipazione al 2 per cento nella s.r.l. M.A. la Corte di merito ha all’evidenza escluso la sussistenza dell’obbligo di iscrizione in assenza di qualsivoglia elemento introdotto in giudizio per dimostrare che, quale amministratore unico, aveva svolto anche attività commerciale e non solo attività tipica di attuazione dell’oggetto sociale;

8. in concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, la prima attività, di locazione di immobile, non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione dell’immobile concesso in locazione e, dunque, non risultava, nella specie, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti in difetto dello svolgimento. da parte dell’interessato. di attività commerciale;

9. quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;

10. presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale e tale presupposto non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sua attività di riscossione dei canoni di un solo immobile concesso in locazione;

11. quanto ala seconda attività, in qualità di amministratore unico della s.r.l. vale osservare che il decisum della Corte territoriale, incentrato sulla totale carenza di elementi ulteriori rispetto alla mera qualità di amministratore unico, non è stato validamente infirmato dalla parte ricorrente;

12. per consolidata giurisprudenza di questa Corte la qualifica di socio di una società di capitali e di amministratore unico non sono significative dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda essendo rilevando la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abituolità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (v. Cass. Sez. U., 17076 del 2011 cit. e successive conformi; da ultimo, Cass. 24 aprile 2313, n. 10088);

13. le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; spese in favore della parte rimasta intimata;

14. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2212, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., 521. 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive conformi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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