Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26227 del 28/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 28/09/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 28/09/2021), n.26227
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14567-2018 proposto da:
S.P., S.S., S.D. e
S.G., elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro 9,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Calandruccio e Mario
Nuzzo;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3040/17 della CTR dell’Emilia-Romagna,
depositata il 6 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 07/07/2021 dal
relatore DARIO CAVALLARI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ITES snc di S.P. ed i soci hanno impugnato un avviso di accertamento avente ad oggetto la rideterminazione del reddito d’impresa della società in questione.
La CTP di Parma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 683/7/2016, ha respinto il ricorso.
L’ITES snc di S.P. ed i soci hanno proposto appello che la CTR dell’Emilia-Romagna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3040/2017, ha rigettato.
I soci dell’ormai cessata ITES snc di S.P. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno dichiarato, con memoria datata 3 giugno 2019, di avere presentato domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito dalla L. n. 136 del 2018.
La stessa Agenzia delle Entrate, con memoria datata 14 aprile 2020, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per tale ragione.
Pertanto, deve essere l’estinzione del giudizio.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, stante la natura della decisione.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021