Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26227 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25802/2014 proposto da:

MEDICAL DAY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato EDORE CAMPAGNOLI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20, presso lo

studio dell’Avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, rappresentato e difeso

dagli Avvocati CUCINA SANTAGATA e NARA MARTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1847/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/07/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato Maddalena Ferraiuolo, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Condominio di (OMISSIS) di Bologna ha convenuto in giudizio la s.r.l. Medical Day, proprietaria dalla fine dell’anno 2000 di due unità immobiliari al piano terreno per ottenere: (a) pronuncia di cessazione dell’attività esercitata dalla convenuta nei locali al piano terra ed avente ad oggetto l’esercizio di attività sanitaria con applicazione di cure e trattamenti terapeutici nonchè chirurgici; (b) pronuncia di condanna alla eliminazione di macchinari ed altro collocati nel lastrico solare di proprietà della convenuta; (c) condanna al risarcimento del danno;

che si costituiva la convenuta, resistendo;

che l’adito Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 15 dicembre 2009, respinta la domanda risarcitoria, ha condannato Medical Day alla immediata cessazione dell’attività e alla rimessione in pristino dei luoghi, con rimozione dei manufatti installati sul lastrico solare di sua proprietà e delle canne fumarie agganciate alla parete condominiale;

che con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 luglio 2014 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame della società, ponendo a suo carico le spese di lite;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la società Medical Day ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 ottobre 2014, sulla base di due motivi;

che l’intimato Condominio ha resistito con controricorso;che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base di relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in prossimità della Camera di consiglio, le parti hanno depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso con la relativa accettazione, stante l’intervenuta definizione della controversia in via transattiva;

che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta transazione;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo il controricorrente Condominio aderito alla rinuncia.

PQM

La Corte dichiara il processo estinto per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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