Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26227 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19873/2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.E., in proprio e nella qualità di socio

accomandatario della FAEP, già di D.E. & C., di

P.B. & C. S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MARCANTONIO COLONNA 60, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO SCARANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI

BONANNI, GIOVANNI BARDAZZI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 754/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/08/2012 R.G.N. 473/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Firenze (sentenza del 21.8.2012) ha accolto l’impugnazione di D.E. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Prato che le aveva rigettato l’opposizione al ruolo formato per la riscossione dei contributi previdenziali di cui a tre cartelle esattoriali e, per l’effetto, ha riformato la gravata decisione, dichiarando che non sussisteva la predetta obbligazione contributiva, dopo aver ritenuto che l’attività di gestione di un unico immobile non esorbitava dal mero godimento dello stesso, non essendo finalizzata alla prestazione di servizi a terzi o a compravendita o a costruzione, per cui non era configurabile lo svolgimento di attività commerciale atta a giustificare la pretesa contributiva dell’Inps;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps, anche in rappresentanza della società di cartolarizzazione dei crediti Inps (S.C.C.I), con un solo motivo, cui ha resistito D.E. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), l’Inps contesta la decisione della Corte d’appello di ritenere D.E. non tenuta all’iscrizione nelle liste dei commercianti per gli anni oggetto di causa (1999 – 2005), nonostante che la medesima fosse stata l’unico socio accomandatario della società “FAEP s.a.s.”, priva di dipendenti, e non avesse svolto altra attività lavorativa (nè era emerso che il socio accomandante avesse compiuto atti di gestione); aggiunge il ricorrente che, essendovi una presunzione normativa che le società non costituite in forma di società semplice esercitano attività imprenditoriale, la controparte avrebbe dovuto provare che nella fattispecie ricorreva una circostanza di fatto idonea ad escludere una siffatta presunzione, mentre ciò non era avvenuto, per cui non potevano esservi dubbi sull’obbligatorietà dell’iscrizione dell’intimata (unico socio accomandatario e, quindi, amministratore e legale rappresentante della società) nella gestione commercianti ai fini contributivi;

il ricorso è infondato, in quanto la difesa dell’Inps pretende di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte della D., essendo stato ben evidenziato, con motivazione congrua ed immune da rilievi di legittimità, che l’attività di gestione di un unico immobile da parte della società “FAEP s.a.s.”, della quale la D. era socio accomandatario, non esorbitava dal mero godimento dello stesso, non essendo la predetta gestione finalizzata a prestazione di servizi o a compravendita o a costruzione, per cui non era ipotizzabile lo svolgimento di un’attività commerciale;

il ragionamento seguito dalla Corte di merito è senz’altro condivisibile, in quanto il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta, posto che la mera riscossione dei canoni dell’immobile locato altro non costituiva che il naturale godimento dei relativi frutti;

quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;

quindi, il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale. (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013); il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di gestione dell’unico immobile della società in accomandita semplice, della quale la D. era socio accomandatario, gestione non finalizzata a produzione di servizi o a compravendita o a costruzione, ma al solo godimento dei frutti che l’immobile stesso consentiva di percepire, per cui resta esclusa la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3700,00, di cui Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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