Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26226 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 26226 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 6594-2008 proposto da:
MENDELLA ROSA ANNA MNDRNN55R56D702D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso
lo studio dell’avvocato SANTARONI MARIO, rappresentata
e difesa dagli avvocati PASSARO CARMINE, DI MEGLIO
GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1931

MORGERA

LORENZO

MRGLNZ27A17D702G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio
dell’avvocato MORSILLO ANDREA, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 22/11/2013

dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE giusta delega in
atti;
– controricorrente nonchè contro

PATALANO RESTITUTA;

avverso la sentenza n. 1197/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/06/2007 R.G.N. 10971/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del

2

– intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.2.1999 Morgera Lorenzo chiedeva ed otteneva
decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di complessive
L.400.000 nei confronti della conduttrice Patalano Restituta
per canoni locativi, riguardanti un immobile in Forio di

dell’intimazione di sfratto, circa due anni prima, esattamente
in data 24 febbraio 1997. Si opponeva la Patalano la quale
spiegava

domanda

riconvenzionale

volta

ad

accertare

l’insussistenza del contratto di locazione con il Morgera
adducendo di aver preso in locazione l’immobile dalla di lui
sorella, la quale aveva a sua volta donato l’immobile a Rosa
Anna Mendella, che aveva reclamato per sé il canone. In esito
al giudizio in cui veniva chiamata in garanzia la Mendella, la
quale spiegava domanda di manutenzione nei confronti del
Morgera, il giudice adito accoglieva l’opposizione, revocava
il d.i. e dichiarava inammissibili le altre domande proposte.
Avverso tale decisione proponevano appello, in via principale
il Morgera, ed in via incidentale, la Mendella. In esito al
giudizio, la Corte di Appello di Napoli con
depositata in data

sentenza

7 giugno 2007 accoglieva l’impugnazione

principale del Morgera, dichiarava inammissibile quella
incidentale della Mendella, rigettava l’opposizione proposta
dalla Patalano avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Pretore di Ischia il 17.3.1999, compensava le spese del grado.

3

Ischia, relativamente al quale aveva già ottenuto la convalida

Avverso la detta sentenza la Mendella ha quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con
controricorso il Morgera.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa

insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione, omesso
esame di documenti essenziali, violazione e falsa applicazione
dell’art.116 cpc, in relazione all’art.324 cpc e 2909 cc, il
tutto ex art. 360 nn 3 e 5 co.1 cpc, la ricorrente ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di
Appello “ha rigettato tout court l’appello incidentale e, tra
gli altri, il motivo relativo all’esistenza di un precedente
giudicato reso il 23/24.4.1996 nel procedimento di sfratto per
morosità iscritto al n.372/96 ad istanza di Mendella Rosa Anna
nei confronti di Patalano Restituta ed avente ad oggetto
l’accertamento del rapporto locativo intercorso tra la
ricorrente e Patalano Restituta” .
Con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della
violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 nn 3 e 5 co.1
cpc, degli artt.447 bis cpc, e 112 cpc, la ricorrente lamenta
l’omessa pronuncia in ordine alla specifica domanda di
accertamento negativo del rapporto locativo intercorso tra
Morgera Lorenzo e Patalano Restituta.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili,

4

applicazione degli artt.115 cpc, 404 cpc, 668 cpc nonché

prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro,
sono entrambi infondati. A riguardo, mette conto di portare
l’attenzione sulle ragioni poste dalla Corte di Napoli a base
della sentenza impugnata, che è stata fondata in primo luogo ”

sfratto

e processuale della convalida di

(resa il 24 febbraio 1997)

che, in quanto giudicato

sul rapporto e sui suoi soggetti

(Lorenzo Morgera, quale

locatore, e Patalano Restituta, quale conduttrice),

fa stato

ad ogni effetto fra le parti in causa travolgendo tutte le
questioni collaterali dibattute”;

in secondo luogo, sul fatto

che ” l’opponibilità della convalida nel confronti del terzi e
l’eventuale pregiudizio scaturente nei confronti degli stessi
alla stregua dell’art.404 opc non incide sull’effetto
risolutorio inter partes’; in terzo luogo, sul rilievo che “le
questioni dell’accertamento della validità dell’atto di
donazione

avrebbero dovuto farsi valere in sede di

giudizio di convalida o al più

in sede di opposizione

tardiva alla convalida”.
La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia
l’infondatezza della ragione di doglianza, fondata sulla
pretesa omessa pronuncia della Corte di merito in ordine alla
specifica domanda di accertamento negativo del rapporto
locativo intercorso tra Morgera Lorenzo e Patalano Restituta.
Ed invero, al fine di integrare gli estremi del vizio di
omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di una
espressa statuizione del giudice, essendo invece necessaria la u/t1

5

sulla portata sostanziale

totale omissione di profili decisionali che consentano di
risolvere il caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre
quando la decisione adottata, in contrasto con una domanda
avanzata da una delle parti, contiene una statuizione
implicita di rigetto, così come è avvenuto nel caso di specie,

domanda di accertamento negativo del rapporto locativo
intercorso tra Morgera Lorenzo e Patalano Restituta, proposta
dalla Mendella, richiamando l’attenzione

“sulla portata

sostanziale e processuale della convalida di sfratto
24 febbraio 1997)
suoi soggetti

(resa il

che, in quanto giudicato sul rapporto e sui

(Lorenzo Morgera, quale locatore, e Patalano

Restituta, quale conduttrice), fa stato ad ogni effetto fra le
parti in causa travolgendo tutte le questioni collaterali
dibattute” .
Né meritano di essere condivise le ragioni di doglianza,
formulate dalla ricorrente, fondate sulla tesi secondo cui, in
data precedente alla convalida della intimazione di sfratto,
del 24 febbraio 1997, nel procedimento tra Morgera Lorenzo,
quale locatore, e la Patalano, quale conduttrice, era
intercorso altro procedimento di sfratto per morosità,
introdotto da Mendella Rosa nei confronti della stessa
conduttrice e riguardo al medesimo immobile, nel corso del
quale il Pretore con ordinanza del 23/24.4.1996 aveva
assegnato all’intimata termine per la sanatoria della
morosità.

6

in cui la Corte di appello ha sostanzialmente respinto la

Ed invero, la tesi della ricorrente circa il valore di
giudicato attribuibile all’ordinanza volta a concedere
all’intimato un termine per la purgazione della mora, non
coglie nel segno ove si consideri che la citata ordinanza si
risolve in un mero provvedimento interlocutorio, privo del

su alcun diritto soggettivo del conduttore – intimato ma solo
su una sua facoltà strumentale (v. Cass.n. 16630/2008, n.
5088/96, n.1830/92). Con la conseguenza di non avere
attitudine a costituire giudicato né sul piano formale né su
quello sostanziale.
Ciò, senza trascurare due ulteriori profili di non poco conto:
l) l’efficacia preclusiva di un giudicato postula comunque la
identità delle parti nei due giudizi presi in considerazione
là dove tale requisito manca nella vicenda in esame. 2) nel
caso di specie, si verte in tema di rapporti di durata. Con la
conseguenza che, nell’ipotesi di rapporti locativi
susseguitisi nel tempo, anche l’accertamento contenuto in un
precedente giudicato – e tale non è l’ordinanza de

qua

riguardante determinate parti, non esplicherebbe comunque
alcun effetto preclusivo sulle vicende locative, successive,
intercorrenti tra altri soggetti.
Ne deriva il rigetto del ricorso in esame. Segue la condanna
della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio
di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua

7

fondamentale carattere della decisorietà, il quale non incide

dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida

di cui C 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed E
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 17.10.2013

in complessivi E 1.700,00,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA