Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26226 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19673/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L., EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/02/2013 R.G.N. 889/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Salerno (sentenza del 19.2.2013) ha parzialmente accolto l’impugnazione di B.L. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che le aveva rigettato l’opposizione a cartelle esattoriali contenenti l’intimazione di pagamento della complessiva somma di Euro 1434,73 per contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti e IVS, ed in parziale riforma della gravata decisione ha annullato la cartella esattoriale n. (OMISSIS), mentre ha confermato nel resto la sentenza con riferimento alla seconda cartella esattoriale in ordine alla quale si era formato il giudicato;

ha spiegato la Corte salernitana che l’attività sociale svolta da B.L. in seno alla Micromeccanica s.n.c. era risultata limitata alla riscossione dei proventi della cessione di un immobile ad altra società, della quale l’appellante era egualmente socia, per cui si era trattato di uno scarsissimo impegno professionale anche in termini di tempo, la qual cosa non valeva a trasformare l’opponente in commerciante con obbligo di relativa iscrizione;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps, anche in rappresentanza della società di cartolarizzazione dei crediti (S.C.C.I.), con un solo motivo, mentre sono rimaste intimate B.L. e la società esattrice Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208 (art. 360 c.p.c., n. 3), l’Inps contesta l’esclusione di B.L. dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, assumendo che quest’ultima, insieme al coniuge, quali soci illimitatamente responsabili della Micromeccanica immobiliare s.n.c., risultavano essere gli unici abilitati a compiere atti in nome della società, con conseguente loro piena e diretta responsabilità della gestione immobiliare costituente l’oggetto sociale dell’impresa;

il ricorso è infondato, in quanto la difesa dell’Inps pretende di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte di B.L., essendo stato ben evidenziato, con motivazione congrua ed immune da rilievi di legittimità, che era risultato pacifico che quest’ultima, quale socia della Micromeccanica immobiliare s.n.c., si era limitata a riscuotere i proventi della cessione di un immobile ad altra società, della quale era pure socia, compiendo, in tal modo, un’attività di scarso impegno professionale, anche in termini di tempo, che non valeva a trasformarla in commerciante con obbligo di relativa iscrizione;

il ragionamento seguito dalla Corte di merito è senz’altro condivisibile, in quanto il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta;

quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;

quindi il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di società che abbia come oggetto un esercizio commerciale. (v. in tal senso Cass. sez. 6-Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013); il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei proventi della cessione di un immobile;

va, quindi, esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente; in definitiva, il ricorso va rigettato;

non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio in quanto B.L. e la società Equitalia Sud s.p.a. sono rimaste solo intimate; ricorrono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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