Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26225 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26225 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 6592-2008 proposto da:
NOTO

SALVATORE

NTOSVT67B08A029G,

NOTO

VENERA

NTOVNR62R51A029G, elettivamente domiciliati ex lege in
ROMA, la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato INCOGNITO
SALVATORE in 95024 ACIREALE (CT), Via M. La Spina l,
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

PAGANO

SALVATORE

PGNSVT65C20A028W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 22/11/2013

dell’avvocato PLACIDI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MURGO LIUZZO ROSALBA giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 348/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CAntED;
udito il P.M. in perana del sostituLo Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibílita’, in subordine per il rigetto del
ricorso.

2

di CATANIA, depositata il 14/05/2007 R.G.N. 1257/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.10.2004 Noto Salvatore e Noto Venera
intimavano a Pagano Salvatore licenza per finita locazione
relativamente ad un loro immobile condotto ad uso diverso da
quello abitativo e lo convenivano in giudizio chiedendo la

convalida chiedendo in via riconvenzionale la corresponsione
dell’indennità di avviamento commerciale. Il giudice adito
ordinava il rilascio dell’immobile e disponeva il mutamento del
rito. In esito al giudizio il Tribunale di Caltagirone
dichiarava la cessazione del contratto di locazione, condannava
i ricorrenti al pagamento della indennità di avviamento nella
misura di

e

4.500,00 oltre interessi fino al soddisfo e quindi

provvedeva al governo delle spese. Avverso tale decisione
locatori proponevano appello ed in esito al giudizio, in cui si
costituiva il Pagano, la Corte di Appello di Catania con
sentenza depositata in data 14.5.2007 rigettava l’impugnazione
proposta e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese.
Avverso la detta sentenza i soccombenti hanno quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da
memoria. Resiste con controricorso il Pagano.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di doglianza

i ricorrenti, deducendo la

violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 25 legge
n.426/71, degli artt. 5 e 4 lettera F legge n.443/85, dell’art.
2697 cc., tutte in relazione all’art.360 co.1 n.3 cpc, hanno

3

convalida dell’intimazione. L’intimato non si opponeva alla

censurato la sentenza di secondo grado per aver la Corte di
merito disatteso

l’appello

considerazione secondo cui ”

sulla base
non è

(era)

della

erronea

stato dimostrato che

l’attività effettivamente esercitata dal Pagano (vendita diretta
di porte ed infissi realizzati dallo stesso conduttore)

In tal modo, la Corte di appello aveva sbagliato trascurando che
nell’azione volta al conseguimento dell’indennità per la perdita
dell’avviamento commerciale l’onere di provare il possesso delle
prescritte autorizzazioni amministrative compete all’attore,
trattandosi di una questione che attiene ad un fatto costitutivo
del diritto azionato.
Hanno concluso il motivo con il seguente quesito di diritto:

“se

sia conforme all’ordinamento giuridico il riconoscimento
dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui
all’art.34 della L.392/78 a soggetto che eserciti il commercio e
la vendita in locale sprovvisto di autorizzazione amministrativa
o ad artigiano non iscritto all’apposito albo presso la
competente Camere ad Commercio, o anche se iscritto all’albo,
eserciti il commercio e la vendita di beni anche non di sua
produzione in locale non adiacente sprovvisto di autorizzazione
amministrativa o che comunque non provi di essere di essere
nell’una o nell’altra condizione abilitante”
La censura è fondata e merita accoglimento. A riguardo, mette
conto di premettere che, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, la tutela dell’avviamento commerciale, apprestata

4

richiedesse il rilascio di una specifica autorizzazione”.

dagli artt. 34-40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli
immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, utilizzati per
un’attività commerciale comportante contatti diretti con il
pubblico degli utenti e dei consumatori, non può essere
riconosciuta al conduttore che eserciti quell’attività senza le

risiede nella liceità dell’esercizio dell’attività medesima, in
quanto si fornirebbe altrimenti protezione a situazioni abusive
(frustrando l’applicazione di norme imperative che regolano le
attività economiche) e lo stesso scopo premiale della disciplina
posta a fondamento della predetta legge, che, quanto
all’avviamento ed alla prelazione, consiste nella conservazione,
anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate (Cass.
n. 7501/2007, conformi Cass. n.635/07, Cass. n. 10187/2005,
Cass. n. 1235/2003; Cass. n. 12966/2000, Cass. n. 5265/1993, tra
le tantissime).
Giova aggiungere che, giusta i principi fondamentali del vigente
ordinamento processuale, il giudice adito è tenuto, anche
d’ufficio, e, pertanto, anche nell’eventualità in cui la parte
convenuta fosse stata contumace, a verificare la sussistenza, in
concreto, dei requisiti di fondatezza della domanda avanti a lui
proposta (cfr. Cass. n.635/2005 in motivazione, conformi Cass.
n. 1014/2003, Cass. n. 10280/2002 tra le tantissime).
Ne deriva che, trattandosi di un requisito di fondatezza della
domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la corresponsione
dell’indennità di avviamento commerciale ex art.34 legge

5

U/b

prescritte autorizzazioni, poiché il presupposto della tutela

n.392/78,

a fronte della specifica contestazione dei locatori,

l’attore in riconvenzionale aveva l’onere di provare il possesso
delle prescritte autorizzazioni, onde la censurabilità della
decisione della Corte di appello.
Tutto ciò premesso, considerato che la sentenza impugnata non si

Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per
cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata,
che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una

regula

iuris diversa, deve essere cassata.
Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame
da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa
va rinviata alla Corte di Appello di Catania, in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento
delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con
rinvio della causa alla Corte di Appello di Catania, in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento
delle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 17.10.2013

è uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal

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