Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26225 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13420/2013 proposto da:

D.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1285/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/02/2013RG R.G.N. 134/2008.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

con sentenza n. 1285 del 2012, la Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’impugnazione dell’INPS avverso le due sentenze di primo grado con le quali erano state accolte le opposizioni a cartella esattoriale proposte da D.G. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. Bagno Tirreno di D.G. & C., rigettò le opposizioni alle cartelle con le quali l’Inps aveva preteso il pagamento dei contributi presso la gestione commercianti quali coadiutori, dei due figli dell’opponente anche se già iscritti alla gestione separata, quali associati in partecipazione;

la sentenza impugnata è pervenuta al convincimento che era stato assodato in sede ispettiva che i figli S. e B. erano, al tempo anagraficamente residenti con il padre ed il figlio B. aveva confermato di convivere con il padre e di lavorare con il medesimo con continuità e prevalenza, mentre le diverse affermazioni dell’opponente erano rimaste prive di prova;

per la cassazione della sentenza ricorre D.G. in proprio e n.q. di legale rapp.te della Bagno Tirreno di G.D. e C. s.n.c. con due motivi, illustrati da memoria: 1) nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità del ricorso in appello in violazione dell’art. 437 c.p.c.; 2) omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti che si ravvisa nell’aver omesso l’esame della documentazione probatoria inerente le singole posizioni degli associati in partecipazione;

resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è irrilevante, alla luce della sanatoria determinata dalla tempestiva proposizione del controricorso, quanto affermato in controricorso dall’INPS in ordine alla irrituale notifica del ricorso per cassazione presso la sede legale dell’Inps e non presso i procuratori costituiti;

il primo motivo è inammissibile in primo luogo perchè denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia non su di una domanda od eccezione riferita alla sostanza della controversia ma su di una eccezione puramente processuale, quale l’affermata novità di talune deduzioni difensive fatte proprie dall’INPS, laddove la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali (tra le varie, Cass. n. 1876 del 2018; v. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013 Rv. 628214; Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009 Rv. 606407; Sez. 3, Sentenza n. 3667 del 21/02/2006 Rv. 588964; Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003 Rv. 564543); inoltre, in quanto lo stesso motivo, in realtà, configura come nuove domande, mere deduzioni difensive che, basandosi sulle stesse acquisizioni in fatto, confermano il tema della qualificazione giuridica del concreto atteggiarsi dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente ed i propri figli, nel senso della collaborazione familiare nell’impresa e, come tali, restano all’interno della questione controversa tra le parti sin dal primo grado come introdotta dai contenuti del verbale ispettivo posto a base delle pretese contributive oggetto di cartella;

nel caso di specie la questione della novità della contestazione in sè del contratto di associazione in partecipazione, che – a dire del ricorrente – la Corte d’Appello avrebbe tralasciato non fa in alcun modo mutare l’oggetto del giudizio che rimane compreso nella sussunzione dell’attività svolta dai figli del ricorrente nello schema della collaborazione familiare o dell’associazione in partecipazione, con le reciproche conseguenze contributive;

peraltro, il motivo è pure affetto da genericità giacchè lamenta l’omessa disamina dell’eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello, derivante dalla asserita proposizione in quella sede di questioni nuove consistenti nella espressa contestazione dei presupposti relativi ai contratti di associazione in partecipazione intercorrenti tra lo stesso ricorrente ed i propri figli, senza riprodurre tuttavia il testo degli atti introduttivi dei giudizi di primo grado e d’appello che, nella affermata reciproca contrapposizione, giustificherebbe la censura ed attraverso i quali sarebbe consentito alla Corte di Cassazione apprezzare il contenuto del vizio denunciato;

il secondo motivo è infondato, dal momento che la Corte d’appello, esercitando i propri poteri di accertamento nel merito ha confermato il contenuto del verbale di accertamento Inps evidenziando che le circostanze di fatto utili ai fini della decisione risultavano provate dalla stessa ricognizione effettuata in sede ispettiva in data 13 settembre 2002, posto che erano stati effettivamente trovati intenti nell’attività aziendale i due figli le cui residenze anagrafiche erano coincidenti con quelle dei genitori, soci della società in nome collettivo;

ad avviso della Corte territoriale, poi, deponeva in senso favorevole al superamento della qualificazione data dalle parti ai rapporti di collaborazione in oggetto, la circostanza che anche il figlio B., sentito dagli ispettori, aveva dichiarato di vivere con il padre e di lavorare con continuità e prevalenza presso l’azienda dello stesso;

su tali presupposti in fatto, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’INPS avesse assolto il proprio onere probatorio in ordine alla pretesa iscrizione dei figli del D., quale coadiutori ai sensi della L. n. 613 del 1966, alla gestione commercianti, mentre l’appellato non era riuscito a provare la genuinità dei contratti di associazione in partecipazione;

a fronte di tali affermazioni, non possono trovare ingresso le deduzioni critiche svolte dal ricorrente anche attraverso la integrazione fotografica dell’intera produzione documentale nel corpo del ricorso, posto che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (Cass. n. 21439 del 2015; n. 12928 del 2014);

le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altra questione, sollevata, pertanto, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA