Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26224 del 22/11/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 26224 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA

sul ricorso 5831-2008 proposto da:
SCHIOPPA ENRICO SCHNRC59M30H5010, PALAMARA ELEONORA
PLMLNR60C43B099N, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA TOMMASO GULLI 11, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE ANTONIO CARUSO, che li rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
2013
1928

CONDOMINIO VIA TRAIANA 64 CIVITAVECCHIA 91016790585,
in persona dell’Amministratore in carica Sig. ANTONIO
DE MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
VIMINALE 43 FAX 0766 21653, presso lo studio
dell’avvocato EUFRATE ROBERTO, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 22/11/2013

dall’avvocato COPPOLA GIUSEPPE giusta delega in atti;
– controrícorrente nonché contro

D’AVFNIA MARIO, BANCA L’. ETRURIA LAZIO
– intimati –

CIVITAVECCHIA, depositata il 17/10/2007 R.G.N.
3171/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine il rigetto.

2

avverso la sentenza n. 841/2007 del TRIBUNALE di

RG n. 5831/2008

Ordinanza integrazione contraddittorio

Rilevato che Enrico Schioppa ed Eleonora Palamara hanno
proposto ricorso per cassazione nei confronti del Condominio di

dell’Etruria e del Lazio e di Mario D’Avenia;
che questi ultimi due intimati non si sono difesi;
che nei confronti di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e
di Mario D’Avenia il ricorso risulta notificato a mezzo posta,
ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, ma gli avvisi di
ricevimento non sono stati prodotti neanche all’udienza di
discussione.
Ritenuto che tra le parti sussiste litisconsorzio processuale;
che, secondo quanto stabilito da Cass. S.U. n. 14124 del 2010,
deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei
confronti dei predetti intimati;
P.Q.M.

dispone che i ricorrenti provvedano all’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Banca Popolare dell’Etruria e
del Lazio e di Mario D’Avenia entro il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la
causa a nuovo ruolo.
Roma, 17 ottobre 2013.
Il

Giuditicio
CATANIA

Il residente

tANA.

Via Traiana n. 64 Civitavecchia, di Banca Popolare

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