Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26224 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. II, 18/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 18/11/2020), n.26224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24479/2019 proposto da:

C.S.U., rappresentato e difeso dall’Avvocato CLEMENTINA

DI ROSA, presso il cui studio a Napoli, via G. Porzio, Centro

Direzionale Is. F. 12, elettivamente domicilia, per procura

specialein calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 1548/2019 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA,

depositato il 15/7/2019;

udita la relazione dellacausa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Caltanissetta, con il decreto in epigrafe, ha respinto il ricorso con il quale C.S.U., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della commissione territoriale che aveva rigettato la sua domanda di protezione – internazionale.

C.S.U. ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, ilricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato al richiedente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria che lo stesso aveva richiesto.

– 1.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di tenere debitamente conto della vicenda persecutoria personale che il richiedente ha dettagliatamente narrato in sede di audizione e del peggioramento, quale emerge da numerose fonti informative, del quadro sociopolitico del suo Paese d’origine, anche per l’elevato rischio di calamità naturali.

1.3. Il richiedente, infatti, ha evidenziato il ricorrente, ha concretamente e personalmente subito numerosi episodi di violenza e di persecuzione.

2.1. Il motivo è infondato. Il tribunale, infatti, ha escluso, in fatto, l’esistenza di atti persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica e, sulla base di tale apprezzamento, non censurato per l’omesso esame di uno o più fatti decisivi, ha, quindi, ritenuto che “la natura personale della vicenda esclude ogni forma di protezione internazionale”. In effetti, il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. n. 18353 del 2006): ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione sociopolitica o normativa del Paese di provenienza è, dunque, rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. n. 30105 del 2018, la quale ha ritenuto che il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; conf., Cass. n. 10177 del 2011).

2.2. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono, poi, come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. L’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 251 cit., a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Nel caso di specie, invece, il tribunale ha escluso, in fatto, con accertamento rimasto incensurato per omesso esame di uno o più fatti decisivi, che il ricorrente, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, rilevando, in particolare, che “nella zona di provenienza del ricorrente non sussistono quelle situazioni di violenza generalizzata… nè il ricorrente ha riferito l’esistenza di un conflitto armato”, escludendo – alla luce delle fonti di informazione consultate (rapporto EASO 2017) e, sul punto, non specificamente smentite da quelle esposte in ricorso – che il livello di povertà diffusa e la situazione dei diritti umani possano di per sè soli integrare il presupposto del conflitto armato interno in presenza del quale valutare il possibile rischio di un danno grave alla persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

In effetti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018).

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il richiedente non avesse il diritto alla protezione umanitaria.

3.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha considerato che, nel caso di specie, sussistono, anche in relazione alla situazione socio-politica del suo Paese d’origine, i seri motivi umanitari che giustificano la tutela residuale posto che un eventuale rimpatrio comporterebbe per il richiedente un pregiudizio grave ed intollerabile.

3.3. Il richiedente, infatti, come emerge dal ricorso introduttivo del giudizio, versa in una condizione di estrema vulnerabilità oggettiva e soggettiva, determinata dalla giovane età, dall’assenza di legami sociali attuali nonchè dalle molteplici criticità del Paese d’origine in termini di violenza, insicurezza sociale e violazioni dei diritti umani, oltre che per le violenze patite nei Paesi di transito, e, soprattutto, dall’integrazione sociale.

4.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha completamente omesso l’esame di elementi fattuali di indiscutibile rilevanza ai fini della domanda di protezione umanitaria.

4.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, per ciò che riguarda la richiesta di protezione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha omesso ogni tipo di pronuncia in ordine agli elementi di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva forniti dal richiedente, come le violenze subite, l’assenza di legami sociali con il Paese d’origine, le calamità naturali del Paese, il clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza, l’integrazione socio-culturale sul territorio italiano, vale a dire indici di vulnerabilità che si configurano come specifici elementi potenzialmente decisivi per il riconoscimento della residuale protezione di carattere umanitario.

4.3. Il tribunale, infine, ha concluso il ricorrente, non ha valutato il processo di integrazione del richiedente nel tessuto socio-economico, avendo svolto nel corso dell’anno 2019 attività lavorativa con regolare contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di bracciante agricolo.

5.1. Il secondo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

5.2. La protezione umanitaria, com’è noto, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

5.3. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente fondando la sua decisione sul rilievo, da un lato, che il richiedente non aveva dedotto una specifica situazione di vulnerabilità e, dall’altro lato, che non costituisce prova di effettiva integrazione il mero svolgimento di un’attività lavorativa da parte del richiedente, il quale, peraltro, non ha neppure dimostrato di comprendere la lingua italiana.

La prima statuizione, che ha sostanzialmente sanzionato in termini d’inammissibilità la domanda di protezione per motivi umanitari per difetto di deduzione dei relativi fatti costitutivi, non risulta in alcun modo censurata non avendo il ricorrente dimostrato, riproducendone in ricorso il contenuto, di avere, ad onta di quanto affermato dal giudice di merito, allegato in giudizio le ragioni integrative della sua personale vulnerabilità. D’altro canto, la statuizione con la quale il giudice di merito ha escluso la sussistenza di tali ragioni costituisceevidentemente un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. Il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

La seconda statuizione, dal suo canto, è del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, invero, ha di recente evidenziato (Cass. n. 8367 del 2020) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, a sua volta, non può derivare dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto.

6.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione internazionale omettendo di svolgere un’esatta e completa disanima dell’attuale quadro socio-politico di riferimento, limitandosi a valutare fonti non aggiornate o comunque insufficienti.

6.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha tenuto conto della grave situazione socio-politica ed ambientale del Paese del richiedente, caratterizzata, come dimostrato dalle fonti di informazione più autorevoli, da forte instabilità e da tensioni sociali, da scontri tra comunità etniche oltre che tra contrapposte fazioni politiche, che causano un progressivo deterioramento della sicurezza generale e dell’ordine pubblico, aggravata dalla deriva autoritaria delle forze governative che determina ripetute violazioni dei diritti umani e civili.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. In tema di protezione internazionale, infatti, come questa Corte ha affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa, al fine di pronunciarsi sulla domanda di protezione sussidiaria, ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte.

Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere, inadempiuto nel caso di specie, di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte (in giudizio), alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

7.3. D’altra parte, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e cioè di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare anche d’ufficio se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può, per il resto, essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti, come in precedenza esposto, la situazione personale del richiedente medesimo (Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.).

8. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

10. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA