Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26224 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 16/10/2019), n.26224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5156-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

DELLACASA;

– ricorrente –

contro

C.P. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIBOTY 23,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE ANNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI ALBERTO ZOBOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA

depositata il 04/12/2017 R.G.N. 341/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per l’estinzione del processo;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Genova, all’esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, con sentenza n. 652 del 2017, confermò il rigetto, già pronunciato in fase sommaria, dell’impugnativa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo proposta da V.A. nei confronti della Cooperativa C.P. Scrl; con la sentenza di primo grado si ritenne decaduto il lavoratore dall’impugnativa del licenziamento considerato intimato in data 13 giugno 2015.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 4 dicembre 2017, ha respinto il reclamo del V.: “secondo la Corte, considerato che il licenziamento del V. è avvenuto all’esito di una procedura di licenziamento collettivo del cui avvio il lavoratore era stato informato e che nel caso di licenziamento collettivo il recesso deve essere sì comunicato per iscritto al singolo lavoratore (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9), ma senza necessità dell’indicazione dei motivi (Cass. n. 4970/2006), deve ritenersi nella fattispecie sufficiente a integrare la forma scritta del recesso intimato all’appellante la busta paga di aprile 2015, in quanto contenente la dicitura “data di cessazione”. Pertanto vale ad impedire la decadenza dall’impugnativa del licenziamento stesso la lettera del V. del 21.5.2015 che, pur contestando di non avere mai ricevuto nessuna comunicazione formale di licenziamento, indica chiaramente la volontà del lavoratore di opporsi alla sua espulsione di cui era evidentemente cosciente”.

Ciò nonostante la Corte ha ritenuto che “nel merito però i motivi fatti valere dall’appellante sono infondati” perchè “nel caso di cessione dell’appalto il rapporto di lavoro prosegue, se ne sussistono le condizioni ex art. 2112 c.c., con la cessionaria (Cass. n. 12720 del 2017) mentre il V. pretenderebbe di proseguire il suo rapporto con la cedente cosa che non può essergli accordata neppure in considerazione della sua deduzione secondo cui la Giannellirete e la C.P. sarebbero in realtà tra di loro strettamente collegate”, in quanto “non… suffragata da nessun elemento di prova”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 6 motivi, cui ha resistito la società cooperativa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In prossimità dell’udienza pubblica è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da V.A. e dal suo procuratore Avv. Dellacasa ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; è stata altresì depositata dichiarazione di accettazione della rinuncia sottoscritta dal Commissario Liquidatore della C.P. società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

2. Pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, mentre non occorre pronunciarsi sulle spese, avendo la controparte aderito alla rinuncia ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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