Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26222 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. III, 18/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30191/2019 proposto da:

Z.Z., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA SIRACUSA, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA, depositata il

02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ordinanza del 2 settembre 2019 il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato il ricorso proposto da Z.Z., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di espulsione emesso nei confronti del medesimo dal Prefetto di Siracusa D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. a). Il Giudice di Pace ha indicato i motivi posti a giustificazione del provvedimento impugnato, quali l’avere il ricorrente dei procedimenti penali (lesioni personali, rissa resistenza a pubblico ufficiale, favoreggiamento immigrazione clandestina, facoltà e obblighi inerenti al soggiorno), reati ammessi dallo stesso difensore, l’essere pertanto un soggetto pericoloso, privo di permesso di soggiornò.

2. Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione Z.Z. sulla base di un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13.

Sostiene che l’art. 13, comma 2 del predetto D.Lgs., consente al prefetto di espellere dal territorio nazionale il cittadino straniero in relazione a tre diverse tipologie di motivi: quando l’extracomunitario è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato; appartiene a taluna delle categorie indicate dalla L. 27 dicembre 1956, art. 1 (s.m.), ovvero a coloro che per il loro comportamento esprimono una pericolosità soggettiva. Nel caso di specie il prefetto prima e il giudice di pace poi, non hanno estrinsecato tali motivazioni.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’ordinanza. Infatti il Giudice del merito con motivazione scevra di qualsivoglia vizio logico-giuridico

ha affermato che il ricorrente oltre ad avere precedenti penali è privo di permesso di soggiorno. E sulla base dei precedenti penali è un soggetto pericoloso e a rischio di fuga perchè destinatario di altro precedente decreto di espulsione non ottemperato. Inoltre tale ultima autonoma ratio decidendi non è stata impugnata dal ricorrente.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefe nsio della parte pubblica.

5. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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