Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26221 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26221 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 31868-2007 proposto da:
ELICONI LEONARDO LCLLRD55B26D746S, ELICONI ANTONIO,
ELICONI GIOVANNA, ELICONI PAOLA, ELICONI FILIPPO,
ELICONI FRANCESCO, in proprio e nella loro qualità di
legittimi eredi di RUGGERO VITTORIA, PROVAZZA MARIA,
PROVAZZA GIOVANNI, PROVAZZA CARLO, PROVAZZA ANTONINO,
PROVAZZA MAURIZIO, PROVAZZA VITTORIA GRAZIELLA, nella
loro qualità di legittimi eredi di ELICONI ANGELA,
ROMEO GIUSEPPA, ELICONI CARLO ANTONIO, ELICONI PAOLO,
nella loro qualità di legittimi eredi di ELICONI
MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

1

Data pubblicazione: 22/11/2013

CICERONE
BERNARDINI

49,

presso
SVEVA,

lo

studio

rappresentati

dell’avvocato
e

difesi

dall’avvocato ORLANDO LUCIANO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

della S.A.I. – SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A. a seguito di fusione per incorporazione de LA
FONDIARIA ASSICURAZIONI nella SAI, in persona del suo
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio
dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BORRUTO ALESSANDRA, BORRUTO VINCENZO, BORRUTO ANTONIO
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

AMBROGIO DOMENICA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 221/2006 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/10/2006, R.G.N.
227/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;

2

FONDIARIA SAI S.P.A. 00818570012, nuova denominazione

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 marzo 1985, in località Pizzo Calabro, un autocarro
di proprietà di Domenica Ambrogio, condotto dal signor Cesare
Eliconi, fuoriuscì dalla carreggiata dell’autostrada A3, sulla
quale viaggiava con direzione di marcia Nord-Sud.

a fianco dello stesso, riportò gravi lesioni che ne
determinarono, dopo pochi giorni, la morte.
Con citazione notificata nell’aprile del 1987 Leonardo,
Antonio, Angela, Giovanni, Mario, Paola, Filippo e Francesco
Eliconi, nonché Vittoria Ruggero, rispettivamente figli e
vedova del defunto Carlo Eliconi, convennero innanzi al
Tribunale di Reggio Calabria Domenica Ambrogio e SAI s.p.a.,
per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei
danni ad essi derivati dal sinistro in cui era perito il loro
dante causa.
Si costituì in giudizio la sola società assicuratrice,
contestando il fondamento delle avverse pretese.
Con sentenza del 18 settembre 1991 il giudice adito accolse la

Nell’incidente Carlo Eliconi, padre del conducente, che sedeva

domanda.
Proposto gravame da SAI s.p.a., la Corte d’appello, in data 24
della impugnata sentenza, ha

ottobre 2006, in parziale

rigettato la domanda proposta dagli attori.
Per la cassazione di detta decisione ricorrono a questa Corte
Leonardo, Antonio, Giovanna, Paola, Filippo e Francesco
Eliconi, in proprio e nella qualità di eredi di Vittoria

4

OL….,

Ruggero; Maria, Giovanni, Carlo, Antonino, Maurizio e Vittoria
Graziella Provazza, nella qualità di eredi di Angela Eliconi,
nonché Giuseppa Romeo, Carlo Antonio Eliconi e Paolo Eliconi,
nella qualità di eredi di Mario Eliconi, formulando un unico,
complesso motivo, illustrato anche da memoria, e notificando

Solo quest’ultima ha resistito con controricorso, mentre
nessuna attività difensiva ha svolto l’altra intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l

Va anzitutto precisato che il ricorso esce indenne dal

preventivo vaglio di ammissibilità.
Segnatamente, anche considerando, quale

dies a quo,

ai fini

della decorrenza del termine per impugnare, il 19 ottobre
2006, data di deposito della sentenza, piuttosto che il 24
ottobre successivo, data di pubblicazione della stessa, in
continuità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,
ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di
deposito, senza espressa specificazione che il documento
contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di
pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla
pubblicazione decorrono già dalla data del deposito (confr.
Cass. civ. 1 0 agosto 2012, n. 13794), la proposizione del
ricorso risulta nondimeno tempestiva. E sufficiente al
riguardo evidenziare che l’atto risulta consegnato
all’ufficiale giudiziario per la notifica il giorno 4 dicembre
2007, e cioè esattamente un anno e quarantasei giorni dopo il

5

l’atto a Domenica Ambrogio e a SAI s.p.a.

19 ottobre 2006 di talché, in applicazione del principio
enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del
2002 (poi normativizzato nel disposto dell’art. 149, ultimo
comma, cod. proc. civ.) – principio in forza del quale la
notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per

all’ufficiale giudiziario – il ricorso deve ritenersi proposto
nel rispetto del termine lungo di cui all’art.

//-327 cod.

proc. civ. (confr. Cass. civ. 1 0 febbraio 2011, n. 2320).
2 Quanto al merito, si osserva.
Nel motivare il suo convincimento la Corte territoriale,
premesso che l’assicurazione obbligatoria copre i danni
cagionati alle persone del conducente e dei terzi trasportati,
purché il trasporto avvenga nel rispetto della normativa
vigente all’epoca in cui il fatto ebbe a verificarsi, ha
osservato, per quanto qui interessa, che, in base al disposto
dell’art. 57 del Codice della strada, nel testo applicabile
ratione temporis,

i veicoli adibiti a trasporto di cose

potevano portare persone solo con l’autorizzazione
dell’Ispettorato della Motorizzazione e previo nulla osta del
Prefetto.
Considerato allora che nella fattispecie non risultava
l’esistenza di siffatta autorizzazione, doveva escludersi che
gli aventi causa della vittima avessero azione diretta nei
confronti della società assicuratrice.

6

il notificante, al momento della consegna del plico

2 Di tale valutazione si dolgono dunque i ricorrenti che, con
l’unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1 e 4 della
legge n. 990 del 1969, come modificati dal d.l. n. 857 del
1976, convertito nella legge n. 39 del 1977, 26, 122, 57 e 58
del Codice della Strada del 1959, nonché vizi motivazionali,

mezzo sul quale viaggiavano gli Eliconi al momento del
sinistro era un trattore e che dalla carta di circolazione si
evinceva che sullo stesso poteva trovare posto, oltre al
conducente, un’altra persona. Deducono quindi che la necessità
della speciale autorizzazione di cui all’art. 57 del Codice
della Strada, non riguardava il trasporto di persone già
consentito, in via generale, dagli artt. 58 e 122 della
medesima fonte, quanto piuttosto la possibilità di trasportare
persone oltre il limite indicato nella carta di circolazione.
3 Le critiche sono fondate.

Va dato atto che la decisione della Corte di appello risulta
conforme a precedenti di questa sezione che, a partire da
Cass. civ. 11 gennaio 1999, n. 196, occupandosi del problema
dell’estensione o meno dell’assicurazione obbligatoria,
nell’assetto normativo antecedente all’entrata in vigore della
legge n. 142 del 1992, anche ai terzi trasportati su
autoveicoli adibiti al trasporto di cose, ma nella cui cabina
potessero tuttavia prendere posto altre persone, oltre al
conducente, aveva adottato la tesi restrittiva, escludendo la
portata retroattiva della menzionata fonte e riconoscendo,

7

ex

ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sostengono che il

artt. 1 e 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo modificato
dal decreto legge n. 857 del 1976, convertito nella legge n.
39 del 1977,

la copertura assicurativa al soggetto

trasportato solamente nei casi eccezionali nei quali si
rendeva necessario l’impiego di autocarri per il trasporto di

57 dell’abrogato Codice della strada (v. anche Cass. cív. 23
gennaio 2006, n. 1231; Cass. civ. 3 marzo 2004, n. 4354).
Va, tuttavia, rilevato che, nello more del presente giudizio
di cassazione le SS.UU. di questa Corte, componendo un
contrasto, hanno “rivisitato” l’intera materia e affermato un
diverso principio nell’ottica, ritenuta ineludibile, del
necessario coordinamento tra il microsistema giuridico
dell’assicurazione
responsabilità
giurisprudenziale,

obbligatoria e il macrosistema della
civile, quale risultante dall’elaborazione
nonché

alla

luce

delle

direttive

comunitarie via via intervenute al fine di colmare le lacune
esistenti nelle legislazioni nazionali, con riguardo alla
copertura assicurativa dei passeggeri di autoveicoli. In tale
prospettiva e’ stato condiviso l’orientamento estensivo che
aveva attribuito alla modifica apportata dal decreto legge n.
857 nel 1976, convertito nella legge n. 39 del 1977, all’art.
1, comma 2, della legge n. 990 del 1969, l’effetto della
estensione dell’assicurazione obbligatoria ai danni prodotti
alle persone dei trasportati quale regola generale, in
definitiva desumendo dalla c.d. miniriforma la generale

8

persone, previa autorizzazione del prefetto a norma dell’art.

equiparabilità del terzo trasportato su di un veicolo adibito
a trasporto di cose agli altri terzi trasportati (in tale
senso già Cass. civ. 14 dicembre 2004, n. 23294, e poi
successivamente Cass. civ. sez. un. 16 marzo 2009, n. 6316;
Cass. civ. 29 settembre 2009, n. 22605).
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza

impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Reggio
Calabria in diversa composizione, che, nel decidere, si
uniformerà al seguente principio di diritto: In tema di
assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica
apportata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella
legge 26 febbraio 1977, n. 39) al secondo coma dell’art. l
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ha introdotto – in base
ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie
in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale
relativa all’art. 2054 cod. civ. – la regola generale
dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti
alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore
della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Ne consegue che, nel
menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione
obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati
su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella
parte progettata e costruita con posti a sedere per
passeggeri.

9

4

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla
Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
Roma, 15 ottobre 2013

(2,9
Il

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Il Presidente

Il Consigliere est.

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