Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26221 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. III, 18/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30184/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO,

29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARBONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.M. impugna il decreto di espulsione del giudice di pace di Roma del 2 settembre 2019 affidandosi a due motivi di censura: a) il signor M. cittadino del (OMISSIS) è entrato nel territorio italiano munito di regolare permesso Shenghen e ciò farebbe venir meno il presupposto del provvedimento di espulsione, ovvero l’illegale presenza sul territorio nazionale. E sul punto nulla ha argomentato il giudice di Pace; b) il giudice investito per la convalida non avrebbe convalidato il trattenimento al Cie del ricorrente riconoscendo che le motivazioni addotte al mancato rilascio del nullaosta alla Prefettura fossero del tutto infondate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. I due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

Il nucleo delle censure esposte attiene alla violazione del principio di proporzionalità e gradualità nella scelta delle modalità attuative del provvedimento espulsivo. La mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, che costituisce un prerequisito indispensabile per l’adozione delle invocate misure alternative al trattenimento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, che cosi dispone: “Nei casi in cui lo straniero e in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (..) il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure (Cass. n. 20108 del 07-10-2016). Tale requisito e altresì necessario, a monte, per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, giacchè lo straniero “può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria” soltanto “qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4” (art. 13, comma 5, cit.), ovvero qualora, tra l’altro, non sussista il rischio di fuga, che si configura anche in caso di “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità” (art. 13, comma 4 bis).

Ma nel caso di specie tali principi non possono trovare applicazione perchè il ricorrente deduce (p. 3 dell’atto di ricorso) di essere in possesso di passaporto valido per l’espatrio n. (OMISSIS) agli atti della Questura di Roma.

3. Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma.

PQM

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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