Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26221 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10660-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERSONE 91,

presso lo studio dell’avvocato GENOVEFFA PETRUZZIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARIATERESA MIRAGLIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/04/2012 R.G.N. 838/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Genova (sentenza del 24.4.2012), accogliendo, per quel che qui interessa, l’impugnazione di B.A. avverso la sentenza del Tribunale di Massa che gli aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo 2001 – 2004, ha dichiarato non dovute le somme di cui alla cartella opposta ed ha condannato l’Inps alle spese di lite;

la Corte di merito, dopo aver premesso che non era in discussione la possibilità astratta del doppio obbligo contributivo per chi svolgeva contemporaneamente attività di amministratore e di socio partecipante personalmente al lavoro della società, dovendosi solo stabilire se l’opponente svolgeva per la società un’attività diversa ed ulteriore rispetto a quella propria di amministratore atta a giustificare la sua iscrizione anche nella gestione commercianti, ha rilevato che nella fattispecie le attività svolte dal B. rientravano nei suoi compiti di amministratore, in quanto relative alla gestione vera e propria della società e non meramente esecutive;

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, cui resiste B.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Inps, nel denunziare con un solo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 così come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’erronea motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), contesta le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, secondo la quale l’attività espletata dal B. non integrava il requisito di cui alla L. n. 662 del 1996, comma 203, lett. c) rientrando la stessa fra i compiti propri dell’amministratore della società; secondo il ricorrente una tale conclusione finisce per creare una inaccettabile commistione tra le funzioni di amministratore di una società a responsabilità limitata e l’attività del socio lavoratore all’interno della stessa società; quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era possibile comprendere come nella fattispecie la gestione dei rapporti coi fornitori, il contatto costante coi clienti e la frequentazione assidua dei locali della stessa azienda erano tutte circostanze sintomatiche dell’esplicazione, da parte del B., di vere e proprie prestazioni d’opera, sia pure di carattere direttivo, per cui, secondo l’Inps, l’insorgenza dell’obbligo assicurativo era legata all’effettivo svolgimento della predetta attività lavorativa, proprio perchè se un soggetto espleta più attività protette, ciascuna di esse dà luogo ai correlativi obblighi contributivi secondo le regole delle corrispondenti gestioni di riferimento;

2. osserva la Corte che il ricorso dell’Inps è infondato, atteso che non risolve il problema di fondo rappresentato dall’affermazione della Corte territoriale secondo la quale difettava, nella fattispecie, la prova del presupposto impositivo, in quanto le attività svolte dal B. rientravano nei suoi compiti di amministratore, essendo le stesse relative alla gestione vera e propria della società e non rappresentando delle distinte attività meramente esecutive, tali da giustificare anche la sua iscrizione alla gestione dei commercianti, come, invece, preteso dall’istituto appellato; in realtà, con accertamento di fatto adeguatamente motivato ed esente da rilievi di legittimità, la Corte d’appello ha spiegato che il B., essendo insegnante di musica, era solitamente impegnato altrove nel corso dei pomeriggi, cosicchè si recava presso i locali della società per lo più al mattino, alternandosi con gli altri amministratori nelle varie attività gestionali, secondo quanto emerso dalla prova per testi, mentre le ulteriori attività espletate erano risultate marginali;

3. orbene, è utile ricordare che la L. 27 novembre 1960 n. 1397, con la quale è stata istituita l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966 n. 613l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia), prevede l’obbligo dell’iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorrano le seguenti condizioni: ” a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l’imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l’esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge…” L’art. 1 è stato poi oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, arrt. 29) attraverso i quali l’obbligo dell’iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall’ammontare del volume di affari dell’impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stato sostituita dalla partecipazione personale “con carattere di abitualità e prevalenza”. Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività;

4. non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”;

5. in definitiva, la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio di fatto che sfugge ai rilievi di legittimità – quale quello della riscontrata mancanza di prova, da parte dell’Inps, del presupposto impositivo, stante l’accertata riconducibilità dell’attività svolta dall’odierno controricorrente ai compiti suoi propri di amministratore della società – non merita alcuna censura perchè conforme al principio di diritto sopra richiamato;

6. pertanto, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono, infine, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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