Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26220 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24932/2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n.

29, presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Ferrara, rappresentato

e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati

Massimo Ferraro e Silvio Ferrara;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 643/2015 della Corte d’appello di Perugia,

depositato il 9 aprile 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato il 28 marzo 2011 presso la Corte d’appello di Perugia, G.G. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo dovuto per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo, iniziato presso il TAR Lazio nel settembre 2000, ancora pendente alla data della domanda; giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del compenso previsto dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 febbraio 1986, e successive integrazioni e aggiornamenti, per il servizio speciale prestato presso il nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di (OMISSIS) durante la campagna antincendio;

che la Corte d’appello rigettava la domanda rilevando che, dalla sentenza del TAR, che aveva definito il giudizio presupposto, emergeva che il ricorrente aveva agito per ottenere il compenso dovuto per il supporto prestato nelle campagne antincendi degli anni dal 1993 al 1995, mentre era certo che gli equipaggi del corpo nazionale dei Vigili del fuoco non avevano partecipato negli anni dal 1993 al 1997 ad alcuna missione coordinata o disposta dal centro operativo aereo unificato;

che tale circostanza, che ad avviso della Corte d’appello non poteva essere ignorata dal ricorrente, consentiva di ritenere che la domanda fosse stata proposta nella consapevolezza della sua manifesta infondatezza;

che, dunque, pur se il giudizio presupposto aveva avuto una durata irragionevole di oltre dodici anni, doveva escludersi il diritto all’indennizzo per la temerarietà della domanda azionata nel giudizio presupposto;

che per la cassazione di questo decreto G.G. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, con contestuale violazione e mancata applicazione della L. n. 848 del 1955 (art. 6, par. I, artt. 13, 19 e 53 della CEDU), e artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la qualificazione della domanda svolta nel giudizio presupposto come temeraria dipenderebbe da una inadeguata lettura della sentenza del TAR Lazio che ha definito il giudizio stesso, rigettando la domanda, atteso che dalla lettura integrale della detta sentenza emergerebbe, invece, che il rigetto è scaturito da una complessa ricognizione della normativa applicabile e della documentazione versata in atti dalle parti, sicchè la soluzione adottata dalla Corte d’appello finirebbe con il far coincidere una domanda semplicemente infondata con una domanda temeraria;

che il ricorso è infondato, alla luce del principio per cui “in tema d’irragionevole durata del processo, l’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinguies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali” (Cass. n. 9100 del 2016);

che, pertanto, il giudice del procedimento ex L. n. 89 del 2001, può valutare – e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile ratione temporis – anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, d’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, prevedendo che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c.; (…)”;

che, nel caso di specie, la Corte d’appello, prendendo in esame la sentenza del TAR Lazio che ha definito il giudizio presupposto, ha autonomamente apprezzato profili di temerarietà nella proposizione della domanda; apprezzamento, questo, che come rilevato non è certamente precluso dal fatto che nel giudizio presupposto non vi è stata condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che le deduzioni del ricorrente in ordine alla valutazione data dalla Corte d’appello sulla valenza della istanza di prelievo depositata solo nel 2006 non appaiono idonee ad evidenziare la denunciata violazione di legge, atteso che la Corte d’appello ha apprezzato come temeraria la pretesa azionata nel giudizio presupposto e tale valutazione costituisce all’evidenza la ratio decidendi del decreto impugnato;

che non può neanche ritenersi che sussista un obbligo per il giudice di sottoporre, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, alle parti la questione della temerarietà, concorrendo la mancanza di temerarietà a consentire il riconoscimento del diritto all’equa riparazione e quindi essendo liberamente valutabile dal giudice dell’equa riparazione sulla base degli elementi probatori acquisiti al giudizio;

che il decreto impugnato non risulta poi censurabile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (motivo, questo, formulato dal ricorrente, il quale pur lamentando l’omesso esame di fatto decisivo, svolge critiche all’apparato motivazionale del decreto della Corte d’appello), atteso che tale decreto è stato depositato il 21 febbraio 2014 e ad esso si applica, appunto, l’art. 360, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, (sui limiti di deducibilità dei vizi di motivazione, Cass., S.U., n. 8053 del 2014);

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo la difesa erariale svolto attività difensiva;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione 6 – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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