Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26220 del 18/11/2020
Cassazione civile sez. III, 18/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28116/2019 proposto da:
Q.Y., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO
BARDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
VERCELLI;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il
02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Q.Y. impugna il decreto di espulsione del giudice di pace di Vercelli del 27 giugno 2019 affidandosi a due motivi di censura con cui lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 13, comma 7, D.Lgs. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero il possesso del nulla osta al matrimonio con un cittadino italiano da parte della ricorrente e il mancato spirare del termine annuale per la richiesta di conversione del titolo. Il provvedimento non sarebbe stato tradotto in una lingua conosciuta dalla destinataria e il Ministero dell’Interno era a conoscenza che la ricorrente era in Italia al fine di contrarre matrimonio con un cittadino italiano.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. Il ricorso è fondato.
1 nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 13323/2018). Nel caso di specie il prefetto ha ritenuto di non procedere a tradurre il provvedimento in alcuna altra lingua comprensibile per la ricorrente.
3. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Giudice di Pace di Vercelli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Giudice di Pace di Vercelli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020