Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26220 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9247-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO

72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato COSTANTINO GULLI’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1231/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/12/2012 r.g.n. 1076/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Teramo accolse l’opposizione proposta da C.D. avverso tre cartelle esattoriali per l’omesso pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti in conseguenza della sua iscrizione d’ufficio, quale amministratore delegato, prima, ed institore e procuratore della s.r.l. Abruzzi Socialturist, poi, alla predetta gestione dall’1.11.1997;

proposto appello dall’Inps, in via principale, e dal C., in via incidentale, la Corte d’appello dell’Aquila (sentenza del 27.12.2012) ha respinto l’impugnazione dell’istituto ed in accoglimento di quella incidentale ha parzialmente riformato la gravata sentenza, ritenendo fondata l’opposizione alla cartella esattoriale e dichiarando non dovute dal C. le somme in essa indicate;

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, cui resiste C.D. con controricorso; le parti depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Inps denunzia con un solo motivo la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e segg. della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2082,2203,2204,2205 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5);

1a. l’Inps contesta quanto affermato dalla Corte di merito in ordine al fatto che non ricorrevano nella fattispecie i presupposti per l’iscrizione del C. nella gestione commercianti, assumendo, in contrario, che il fatto costitutivo dell’obbligo di una tale iscrizione era rappresentato dall’esercizio dell’attività d’impresa in modo abituale e prevalente; in particolare, la difesa dell’istituto evidenzia che C.D. era socio del Villaggio turistico e che aveva svolto anche attività di institore, per cui aveva eseguito all’interno della società sempre la medesima attività, avendo esercitato poteri di organizzazione e di coordinamento dei fattori di produzione, sia nel periodo in cui era stato institore che in quello in cui non lo era stato, con la conseguenza che non potevano nutrirsi dubbi sul suo obbligo di iscrizione nella gestione commercianti ai fini contributivi, nonostante il fatto che nel villaggio vi fosse un Direttore che impartiva direttive al personale; in effetti, secondo l’Inps, rilevava il fatto che a sua volta il C. dava direttive di massima al Direttore, oltre a gestire gli aspetti economici e finanziari dell’azienda e a valutare le fonti esterne di finanziamento, per cui organizzava un’attività economica al fine di produrre servizi; nè era necessaria la prova che una tale attività fosse prevalente, non avendo la controparte allegato di svolgere altra attività lavorativa, per cui sorgeva un’obbligazione concorrente d’iscrizione presso altra forma di previdenza obbligatoria, tanto più che era stato allegato e provato che il C. percepiva utili da quell’impresa, che costituivano la sua unica fonte di reddito;

2. osserva la Corte che il ricorso dell’Inps è infondato, atteso che non risolve il problema di fondo rappresentato dall’affermazione della Corte territoriale secondo la quale il C. non aveva svolto, nel periodo cui si riferivano le cartelle esattoriali opposte, attività lavorativa personale coi caratteri dell’abitualità e della prevalenza all’interno dell’azienda, sicchè nessun obbligo aveva di iscriversi alla gestione commercianti e nessun diritto aveva l’Inps di pretendere i relativi contributi;

2.a. invero, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la Corte distrettuale ha spiegato che dalle prove testimoniali raccolte non si rilevava una partecipazione di C. al lavoro aziendale in modo prevalente e abituale, essendo risultato che quest’ultimo, nel periodo estivo, in cui funzionava il villaggio turistico, si serviva di un Direttore, alle cui dipendenze operavano impiegati ed operai, personale variamente addetto alle pulizie degli uffici e delle aree di uso comune, nonchè assistenti bagnanti; inoltre, le attività commerciali ubicate all’interno del villaggio erano gestite da terzi, con ognuno dei quali la società aveva stipulato una scrittura privata di concessione in uso di esercizio commerciale, con atto notarile registrato, ed ogni gestore esercitava l’attività con personale alle proprie dirette dipendenze; infine, l’attività di lavaggio e disinfezione di tutta la biancheria per duemila posti letto veniva effettuata da una lavanderia esterna; quindi, le attività specifiche del C. – la cui presenza nel periodo estivo di apertura del villaggio era limitata a due soli giorni a settimana e a contatti telefonici col Direttore sempre presente sul posto, mentre nel periodo invernale ad un solo giorno – erano risultate essere la gestione degli aspetti economici e finanziari dell’azienda, la valutazione delle fonti esterne di finanziamento, la gestione dei rapporti con gli istituti di credito, le direttive di massima impartite al Direttore del villaggio per i compiti di pertinenza di quest’ultimo relativi alla gestione della clientela, nonchè il controllo della qualità dei servizi erogati, il coordinamento dei lavori effettuati dalle ditte appaltatrici ed il relativo controllo, mentre nel periodo invernale, in cui il villaggio non era funzionante, venivano svolte poche e sporadiche attività di manutenzione; ha aggiunto la Corte d’appello che altrettanto era emerso con riferimento al periodo successivo in cui C. non era institore, non avendo l’Inps provato, attese le risultanze istruttorie, che l’abitualità e la prevalenza del suo lavoro personale riguardassero non solo l’aspetto direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all’attività economica costituente l’oggetto dell’impresa;

3. orbene, è utile ricordare che la L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia), prevede l’obbligo dell’iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorrano le seguenti condizioni: “a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l’imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l’esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge…” L’art. 1 è stato poi oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l’obbligo dell’iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall’ammontare del volume di affari dell’impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stato sostituita dalla partecipazione personale “con carattere di abitualità e prevalenza”. Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.

3.a. non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”;

4. in definitiva, la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio di fatto che sfugge ai rilievi di legittimità – quale quello della riscontrata mancanza di prova, da parte dell’Inps, del presupposto impositivo non merita alcuna censura perchè conforme al principio di diritto sopra richiamato;

5. pertanto, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono, infine, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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