Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2622 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3744/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Liguria, – Sez. 07 n. 09/07/10 depositata in data 29/11/2010 e non

notificata.

nonchè sul ricorso iscritto al n. 3745/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Soc. Planet Movie Cafè di R.F. & C. s.n.c., in

persona del legale rappresentante p.t., nonchè dei singoli soci

coobligati, M.G., R.C., R.F.,

R.S., S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Liguria, – Sez. 07 n. 240/07/10 depositata in data 29/11/2010 e non

notificata.

Udita la relazione svolta per entrambi i ricorsi nella camera di

consiglio del 13 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Fracanzani

Marcello Maria.

Fatto

RILEVATO

Per il ricorso r.g. n. 3744/2012 la controversia riguarda la rideterminazione del reddito del socio della Planet Movie Cafè di R.F. & C. snc in proporzione della quota detenuta nella società titolare di bar e soggetta ad accertamento per l’anno di imposta 2004.

Impugnava il contribuente sostenendo l’erroneità del metodo di accertamento, operato con ricostruzioni viziate dei fatti, segnatamente della mancata emissione di scontrini ed otteneva parziale accoglimento delle proprie ragioni presso la CTP.

Per contro, l’appello dell’Ufficio era rigettato dalla CTR nel merito.

Ricorre quindi l’Ufficio con cinque motivi, mentre è rimasto intimato il contribuente.

Per il ricorso r.g.n. 3745/2012 la controversia riguarda l’accertamento della soc. Planet Movie Cafè di R.F. & C. s.n.c., nonchè dei singoli soci coobbligati. I giudizi di merito sono stati parzialmente favorevoli ai contribuenti e ricorre l’Ufficio con sette motivi di ricorso (avvisando fin d’ora che due distinti motivi sono indicati con il numero 4).

Diritto

CONSIDERATO

Per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, occorre disporre la riunione al giudizio r.g. n. 3744/2012 del giudizio r.g. n. 3745/2012.

Con il primo motivo del ricorso sub r.g. n. 3744/2012 e con il primo motivo del ricorso sub r.g. n. 3745/2012 il patrono erariale lamenta nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, nonchè dell’art. 101 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostanzialmente denunciando la violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci in tema di accertamento fiscale.

Sul punto questa Corte è intervenuta più volte a Sezioni Unite, affinando il tema del litisconsorzio per giungere alla conclusione che non è necessario dichiarare la nullità del giudizio quando è possibile ricostituire il litisconsorzio nei successivi gradi di merito o di legittimità.

Più precisamente, occorre rammentare che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789).

Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. S.U. 3830/2010, Cass. 3789/2018).

Nel caso di specie ricorrono i requisiti previsti per disporre la riunione a ricostituzione del litisconsorzio. Per l’effetto, sono disattesi i motivi di doglianza che attengono a tale profilo processuale e si possono esaminare i motivi di ricorso che attengono agli ulteriori profili di legittimità delle sentenze gravate.

Con il secondo motivo del ricorso sub r.g. n. 3744/2012 e con il terzo motivo del ricorso sub. r.g. n. 3745/2012 si lamenta nullità della sentenzà per violazione dell’art. 112 c.p.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nela sostanza di contesta la mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato ove nel grado d’appello l’Ufficio aveva affermato la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, a nulla rilevando che l’impresa fosse risultata congrua con gli studi di settore, mentre su tale assunto la CTR non ha preso posizione.

Lo stesso argomento viene proposto con il (secondo) motivo sub n. 4 del ricorso r.g. n. 3745/2012, come vizio di insufficiente motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver spiegato in base a quali ragioni non vi sarebbero i presupposti per l’intervento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. Il motivo è posto in forma ipotetica e quindi, di per sè, si configura inammissibile. Tuttavia, da tale aspetto si può prescindere, data l’infondatezza.

Invero, nessuna delle due sentenze gravate con i ricorsi qui riuniti appoggia la ratio decidendi su tale momento. In altri termini nelle sentenze gravate non sono revocati in dubbio i presupposti di intervento dell’Ufficio anche in presenza di impresa congrua con gli studi di settore, per contro, la CTR ha apprezzato diversamente le emergenze probatorie e rideterminato in ribasso l’accertamento operato dall’Ufficio, il cui potere di iniziativa non è oggetto di discussione.

I motivi sono quindi infondati e debbono essere disattesi.

Con il terzo motivo del ricorso r.g. n. 3744/2012 si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella sostanza, si lamenta che nel rideterminare l’ammontare del reddito del socio, la CTR gli abbia attribuito una frazione del reddito accertato in capo alla società esattamente commisurato alla percentuale della sua partecipazione al capitale sociale: avendo il socio il 30% del capitale sociale ed essendo stato rideterminato il reddito della società in Euro 60.000,00, sono stati impuntati come reddito del socio Euro 18.000,00. A parere dell’Ufficio, invece, la norma dev’essere interpretata nel senso di aggiungere al reddito dichiarato dal socio, il maggior reddito accertato in capo alla società, per cui alla somma già dichiarata dal socio in Euro 15.652,00 andava sommato il 30% del maggior reddito accertato in capo alla società, ovvero il 30% di Euro 14.061,00 che è la differenza fra Euro 60.000,00 accertati ed Euro 45.939,00 dichiarati dalla società. In tal modo il reddito del contribuente doveva essere pari a Euro 19.870,00 (=15.652,00 + (14.061,00×30%)).

Lo stesso vizio viene proposto come numero 3 bis del medesimo ricorso r.g. n.3744/2012 quale diverso profilo di doglianza per insufficiente motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In realtà, il giudice di merito ha rideterminato complessivamente il reddito del contribuente, valutando autonomamente le risultanze probatorie offerte dalle parti e rimodulato il reddito dell’esercizio, deducendo poi di conseguenza il quantum di spettanza di ogni singolo socio, riscrivendo integralmente il quantum perceptum da ciascuno. Coerente quindi con il dato normativo e adeguatamente motivato l’operare del giudice di merito, esente da censure di legittimità, per aver applicato al socio la percentuale di attribuzione sul (nuovo e diverso) ammontare accertato in capo alla società.

I motivi sono quindi infondati e debbono essere disattesi.

Con il quarto motivo del ricorso r.g. n. 3744/2012, nonchè con il (primo) quarto motivo del ricorso r.g. n. 3745/2012 si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nella sostanza, la difesa erariale riporta, anche ai fini dell’autosufficienza dei motivi, i passaggi degli atti precedenti ove ha posto le questioni dei calcoli che reggono il procedimento induttivo di conduzione dal fatto noto (materia prima, giacenze) ai pasti erogati e agli incassi realizzati, per poi lamentare che a fronte di tale rigore argomentativo non ci sia adeguata motivazione nell’invalidarne i risultati. In verità, la questione è trattata nella prima pagina e nei primi due capoversi della seconda pagina della sentenza n. 240/07/2010, relativa al ricorso r.g. n. 3745/2012, ove si dà atto del rapporto, per esempio, di tre caffe per un pasto di sei persone. Tale argomentazione si riflette anche sulla sentenza relativa alla posizione del socio, che ne viene di riflesso (sent. n. 247/07/2010, ric. r.g. n. 3744/2012). La motivazione supera il vaglio di legittimità e l’argomentare della CTR sfugge alle censure proprie dei profili di gravame.

I motivi sono quindi infondati e vanno disattesi.

Residuano ora da esaminare i motivi 2, 2 bis e 2 ter del ricorso r.g. n. 3745/2012, attinenti alla motivazione della sentenza.

Con il motivo n. 2 si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, perchè priva di motivazione o motivata solo per relationem, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè non vi sarebbe argomentazione logica propria, ma apodittico riferimento alla sentenza di prime cure.

Con il motivo n. 2 bis si lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stesso codice di rito, poichè la sentenza gravata, da un lato ritiene non sufficientemente motivata la sentenza di primo grado, dall’altro ritiene di poterla confermare in ragione delle risultanze probatorie emerse in quella discussione.

Con il motivo n. 2 ter si lamenta ancora insufficiente motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la sentenza non darebbe conto di quali sarebbero gli elementi contabili cui la sentenza di primo grado ha dato rilievo in discussione e ritenuti rilevanti dalla CTR per superare la riconosciuta insufficienza di motivazione.

I motivi possono essere trattati insieme, vertendosi su di un unico, ancorchè articolato, profilo.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 5, 24313/2018).

Tale non è a fattispecie in oggetto ove l’insieme delle sue sentenze evidenzia la puntuale presa di posizione sui presupposti dell’accertamento analitico, la valutazione autonoma dei dati in rapporto alla sentenza di primo grado, nonchè un apprezzamento autonomo della sentenza di primo grado, ai cui tratti fondamentali si fa rinvio, dando atto che vi sia stato bilanciamento valutativo degli apporti probatori delle parti, nel rispetto del contraddittorio e dell’onere di porre a fondamento della decisione i fatti provati o non contestati dalle parti.

I motivi sono quindi infondati e vanno disattesi.

In definitiva, i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti contribuenti.

PQM

La Corte riunisce al presente il giudizio sub r.g. n. 3745/2012 e li rigetta entrambi. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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