Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2622 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOLINAS MARIA LAURA,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2 007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 12/04/2007 R.G.N. 219/06;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega CARRIERI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilita’.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con la sentenza qui impugnata e meglio indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato, cosi’ rigettando l’impugnazione della societa’ Poste Italiane, la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla predetta societa’ con Z. G.T., e la conseguente trasformazione del contratto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della societa’ a versare alla lavoratrice le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora e sino alla riammissione in servizio;

che la soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, cui l’intimata ha resistito con controricorso;

che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con la lavoratrice, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

che il suddetto verbale di conciliazione dimostra la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);

che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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