Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2622 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24050-2009 proposto da:

IMMOBILIARE MARCIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO PASTORELLI,

PAOLO FERRARESI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato STUDIO AVVOCATI ANTONINO

SPINOSO E SIMONA NAPOLITANI, rappresentato e difeso dagli avvocati

POLIMENI DOMENICO e ATTILIO COTRONEO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 858/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/11/2008 r.g.n. 10/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 12 novembre 2008, la Corte d’Appello di Reggio Calabria accoglieva il gravame svolto da C.M. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Immobiliare Marciana spa (già IRT spa ed ancora RST 21 s.p.a.) avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimato in data 24 marzo 1994.

2. La Corte territoriale riteneva:

non provato in giudizio il requisito quantitativo-numerico, previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 1 requisito che andava verificato anche nella procedura di mobilità preceduta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, con riferimento ai lavoratori effettivamente licenziati tenendo conto della concreta evoluzione della procedura, della cui prova era onerato il datore di lavoro;

la procedura di mobilità avviata il 30 ottobre 1993, dopo la revoca di una prima procedura (avviata nell’ottobre e revocata nel dicembre del 1992); l’incoerenza tra le ragioni tecnico-produttive poste dalla società a fondamento del licenziamento collettivo e la complessiva riorganizzazione aziendale e l’assenza di prova del collegamento causale tra riorganizzazione e licenziamento del lavoratore;

la genericità della deduzione relativa all’aliunde perceptum;

l’inidoneità dell’offerta lavorativa, con riferimento a mansioni diverse ed inferiori, ad elidere la mora crede fidi nascente dall’obbligazione reintegratoria nel medesimo posto occupato dal lavoratore prima del licenziamento.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Immobiliare Marciana spa, in persona del legale rappresentante pro- tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi, illustrato con memoria. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

4. Le parti hanno depositato, ex art. 372 c.p.c., copia del negozio transattivo e della conciliazione giudiziale intervenuti tra le parti, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

5. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (S.U. n. 25278/2006; Cass. n. 16341/2009). Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione” (v., ex multis, Cass. n. 20860/2005; S.U. n. 368/2000).

6. In coerenza con la definizione conciliativa della controversia, le spese del giudizio di cassazione vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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