Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2622 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2622 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

sul ricorso 11623/2013 proposto da:
Agro Invest S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, presso
lo studio dell’avvocato Antonini Claudio, rappresentata e difesa
dall’avvocato Di Peso Elisa, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Scafati, Vittoria Biagio;
– intimati –

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso la sentenza n. 337/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 26/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA

2012, pronunciando sulla domanda proposta da Biagio Vittoria nei
confronti del Comune di Scafati e della Agro Invest s.p.a., ha
determinato l’indennità di esproprio pretesa dal primo in euro
197.871,84 e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a depositare
presso la competente Agenzia la differenza fra l’importo indicato e
quanto eventualmente versato a titolo provvisorio
2. La Agro Invest s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a
tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva
3. È stata depositata memoria nell’interesse della ricorrente, ai sensi
dell’art. 380, comma 1 bis.1, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di ordine logico, va preliminarmente esaminata la
questione prospettata soltanto con la memoria, nella quale la ricorrente
assume di non essere titolare dell’obbligo di corrispondere l’indennità
d’esproprio, in quanto soggetto meramente delegato dal Comune di
Scafati a svolgere le attività amministrative e tecniche connesse
all’espropriazione per pubblica utilità dei terreni inclusi nel P.I.P.
Si tratta di censura inammissibile sia perché non proposta con il
ricorso, sia perché presuppone accertamenti in fatto che la ricorrente
prospetta per la prima volta in sede di legittimità.
2. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della I.
i

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 26 marzo

25 giugno 1865, n. 2359, e dell’art. 32 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327; nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,
omessa, insufficiente e incongrua motivazione circa fatti controversi e
decisivi per il giudizio, con particolare riguardo alla individuazione degli
atti relativi a precedenti trasferimenti di suoli, necessari per

Il motivo è inammissibile.
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo
della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che
recepisca, come nel caso di specie, le conclusioni di una relazione di
,consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il
merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla
consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per
autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione
in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una
mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da
notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato
di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 giugno 2016, n.
11482).
Nel caso di specie, la società ricorrente riporta generiche considerazioni
del consulente di parte, ma non indica quali censure avrebbe
indirizzato, dinanzi ai giudici di merito, rispetto all’elaborato tecnico,
limitandosi a riproporre una opinabile valutazione sulla congruenza dei
Valori emergenti dagli atti valorizzati dal consulente d’ufficio.
Le considerazioni appena svolte rendono prive di base oggettiva le
doglianze di violazione e falsa applicazione delle norme sopra indicate,
in quanto tale vizio viene dalla ricorrente argomentato proprio in
relazione al procedimento valutativo in concreto seguito.

2

l’applicazione del metodo di stima comparativo.

3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39
della I. n. 2359 del 1865; nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo,
n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e incongrua motivazione
circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per non avere la Corte

quantificare, secondo quanto richiesto con il quesito, l’incidenza degli
oneri di urbanizzazione sul valore venale del suolo, calcolando il costo
per gli oneri di concessione e le opere di urbanizzazione interne al lotto.
Anche in questo caso la censura è inammissibile, per le stesse ragioni
illustrate nell’esame del motivo che precede, giacché, a fronte del
singolo brano della relazione tecnica riportato in ricorso, non è dato
sapere quando e quali critiche sarebbero state sottoposte all’esame dei
giudici di merito.
Peraltro, ai fini della determinazione del valore venale di un immobile,
gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalla normativa urbanistica e
la loro incidenza sul prezzo degli immobili in regime di libero mercato
non necessita di dimostrazione, dovendo il giudice di merito tenerne
conto anche di ufficio; tuttavia, se il valore venale è accertato con
metodo sintetico-comparativo, esso deve ritenersi già depurato da tali
oneri, in quanto il mercato li sconta preventivamente nella
determinazione del valore delle aree edificabili e, pertanto, una loro
ulteriore sottrazione si risolverebbe in una non consentita duplicazione
(Cass. 4 luglio 2013, n. 16750)
4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi
89 e 90, della I. 28 dicembre 2007, n. 244, e del d. P.R. n. 327 del
2001; nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.
civ., omessa, insufficiente e incongrua motivazione circa fatti
3

d’appello rilevato che il consulente tecnico d’ufficio aveva omesso di

controversi e decisivi per il giudizio, con riferimento alla mancata
applicazione della riduzione del 25% dell’indennità, prevista nel caso di
espropriazioni finalizzate ad attuare interventi di riforma economico sociale.
Il terzo motivo, oltre a porsi in contraddizione con quanto affermato

contestare la ritenuta inapplicabilità dell’art. 2, comma 89 della I. n.
244 del 2007, è comunque destituito di fondamento.
Nella determinazione dell’indennità di espropriazione, a seguito della
‘dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2,

d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992 n. 359 (sentenza n. 348 del 2007), i criteri previsti dall’art.
2, comma 89, legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto introdotti
come modifica dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2
(t.u. espropriazioni), si applicano soltanto alle procedure espropriative
soggette al predetto Testo Unico – ossia quelle in cui la dichiarazione
di pubblica utilità sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30
giugno 2003), secondo le previsioni dell’art. 57, come modificato dal
d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 – mentre nelle procedure soggette al
regime pregresso rivive l’art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato, atteso che la norma
intertemporale di cui all’art. 2, comma 90, legge n. 244 del 2007
prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione
dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in
corso, e non anche per igiudizi (v., ad es. Cass. 19 marzo 2013, n.
6798).
Nel caso di specie, la dichiarazione di pubblica utilità risale al 1998. Ne
discende la sicura inapplicabilità dell’auspicata riduzione.

4

dalla stessa ricorrente, laddove esplicitamente dichiara di non

5. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere
respinto. Non si fa luogo a pronuncia per le spese del giudizio di
legittimità, in quanto, come detto, parte intimata non ha svolto attività
difensiva.
PQM

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 27 giugno 2017
Il Presiden e
Il Funzionario Giud


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Dott.ssa Fabrizio RA R
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simo Dog

Rigetta il ricorso.

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