Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26219 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26219 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 31445-2007 proposto da:
BANCA CARIGE S.p.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
(03285880104), in persona del suo rappresentante V. Direttore
Generale Rag. GIACOMO OTTONELLO, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato
COEN STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VILLANI GIORGIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DE SALVO ANNA MARIA (DSLNMR27B59A796A) e TEMPESTINI

GIANFRANCA (TMPGFR61H52I480E), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato
MENGHINI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PARODI LORENZO giusta delega in atti;

2o0

– SAIM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (02955880105), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio
dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CERULLI MAURO giusta delega in atti;
1

Data pubblicazione: 22/11/2013

- ALBA S.R.L. (010386000092), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA
BERNARDINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato D’ANGELO MARINA giusta delega in atti;
– controricorrenti nonché contro

MEDIOFACTORING S.P.A.;

avverso la sentenza n. 1031/2006 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 18/10/2006, R.G.N. 1689/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato BEATRICE RIZZACASA per delega;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
l. – La Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia (poi
Banca CARIGE S.p.A.) otteneva, nei confronti di Gianfranca
Tempestini, Davide Reverdito e Anna Maria De Salvo, quali
soci e amministratori della Sixline Italia S.p.A. e garanti
della esposizione debitoria di detta società verso la stessa
Cassa, decreto ingiuntivo in data 3 giugno 1993 per
complessive lire 438.276.568, oltre accessori.
In precedenza – e, segnatamente, in un periodo compreso
tra ottobre 1992 e marzo 1993 – Gianfranca Tempestini e Anna
Maria De Salvo alienavano una serie di cespiti immobiliari di
loro proprietà, sicché la Cassa di Risparmio, con citazione
del febbraio 1994, le conveniva in giudizio, unitamente alle
acquirenti ALBA s.r.l. e SAIM s.r.1., per sentir dichiarare
la nullità, inopponibilità e/o inefficacia delle
compravendite perché simulate, ai sensi degli artt. 1414 e
ss. cod. civ., e, in subordine, perché in frode ai creditori
ai sensi degli artt. 2901 e ss. cod. civ.
2

/

– intimata –

Nel

contraddittorio

delle

parti,

intervenuta

volontariamente in giudizio la MEDIOFACTORING S.p.A. (che,
come creditrice della Tempestini, formulava a sua volta
domanda di nullità o inefficacia degli atti di alienazione da
quest’ultima compiuti), assunta prova testimoniale, l’adito
Tribunale di Savona, con sentenza dell’agosto 2003, “pur
riconoscendo la simulazione assoluta nelle compravendite di

della MEDIOFACTORING S.p.A. in quanto non provate, e le
domande riconvenzionali di danni proposte dalle parti
convenute.
2. – Con sentenza resa pubblica il 18 ottobre 2006, la
Corte di appello di Genova, investita delle impugnazioni
avverso detta pronuncia, nella contumacia della
MEDIOFACTORING S.p.A., respingeva l’appello principale della
CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, e
dichiarava inammissibili gli appelli incidentali della
Tempestini e della De Salvo, nonché quelli della ALBA s.r.l.
e della SAIM s.r.l.
2.1. – Per quanto ancora interessa in questa sede, la
Corte territoriale, pur ravvisando l’intrinseca
contraddittorietà del dispositivo della sentenza di primo
grado (che riconosceva sussistente la simulazione della
compravendite immobiliari intervenute tra le parti convenute
e, nel contempo, rigettava le domande della CARIGE e della
società intervenuta per difetto di prova), escludeva,
comunque, che potesse trovare accoglimento la domanda di
simulazione, postulata come assoluta dalla CARIGE S.p.A. in
quanto non “riconoscibili gli elementi essenziali e
qualificanti della compravendita per non essere avvenuta la
corresponsione del corrispettivo”.
A tal riguardo, il giudice di appello, sulla scorta
delle contestazioni delle parti appellate e delle ulteriori
produzioni in sede di gravame (da reputarsi ammissibili
giacché effettuate in procedimento di “vecchio rito”),

cui è causa”, respingeva le domande della CARIGE S.p.A. e

rilevava: che la somma di lire 146.000.000 , quale prezzo
della compravendita del 12 novembre 1992 tra Tempestini ed
ALBA s.r.l. risultava versata con assegno emesso dalla
seconda ed incassato (sia pure in ritardo rispetto alla data
del rogito) dalla prima; che risultavano versati sul conto
corrente personale della De Salvo gli assegni emessi in suo
favore dalla SAIM s.r.l. per un importo complessivamente

data 27 febbraio 1993 (là dove neppure vi era stata contraria
allegazione circa un diverso titolo di imputazione); che
nessun elemento emergeva, né dalla sentenza di primo grado,
né dagli scritti della CARIGE, per cui fosse “avvalorato il
sospetto del mancato versamento del corrispettivo” in
relazione alla compravendita intercorsa tra la De Salvo e la
ALBA s.r.l. in data 18 gennaio 1993 per il prezzo di lire
470.000.000.
2.2. – Quanto, poi, alla domanda subordinata della
stessa Banca, tendente alla revocatoria ordinaria dei
predetti atti di compravendita immobiliare, su cui il primo
giudice aveva omesso di pronunciare, la Corte territoriale
osservava che essa non poteva trovare accoglimento in
ragione, assorbente, del fatto che la CARIGE attrice “non si
è minimamente data carico dell’onere della prova, ad essa
incombente, della

partecipati° fraudis

dei soggetti terzi

acquirenti a titolo oneroso, consistente, a norma dell’art.
2901, primo comma, n. 2 c.c., nella consapevolezza del
pregiudizio che il depauperamento patrimoniale della
Tempestini e della De Salvo avrebbe comportato alle ragioni
dei loro creditori”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la
CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,
affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi, illustrati
da memoria.

4

corrispondente al prezzo (lire 342.000.000) della vendita in

Resistono con controricorso la ALBA s.r.1., la SAIM
s.r.l. in liquidazione, nonché congiuntamente Gianfranca
Tempestini e Anna Maria De Salvo.
Non

ha

svolto

attività

difensiva

l’intimata

Mediofactoring S.p.A.
La ricorrente ha depositato, in udienza, osservazioni
scritte ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ.

l. – Con il primo mezzo è denunciata, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2729 cod.
civ., nonché vizio di motivazione.
La Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere
l’esistenza della simulazione degli atti di compravendita in
questione sulla sola base della circostanza “dell’asserito
pagamento del prezzo da parte delle pretese acquirenti”,
senza però considerare tutte le dieci presunzioni
(specificamente indicate in ricorso tramite la trascrizione
della comparsa conclusionale in appello) dedotte da essa
CARIGE, sin dal primo grado, e convergenti all’unica
conclusione, contraria a quella raggiunta dal giudice di
merito.
In relazione a siffatta censura viene quindi formulato
il seguente quesito di diritto: “Qualora si sia in presenza
di un numero notevole di presunzioni ex art. 2729 cod. civ. a
favore della simulazione ex art. 1417 cod. civ., non è
decisiva per contrastare la tesi simulatoria, la prova di una
dazione di denaro che potrebbe essere stata seguita da una
restituzione occulta, per completare il quadro simulatorio”.
Peraltro, a fronte delle articolate argomentazioni
esposte dalla stessa appellante nella comparsa conclusionale
di secondo grado (volte a fornire riscontro degli accordi
simulatori intercorsi tra le parti delle compravendite), la
Corte territoriale si sarebbe, per l’appunto, limitata a dare
rilievo solo alla “supposta dazione del pagamento” (peraltro,
5

CONSIDERATO IN DIRITTO

solo per due delle avvenute compravendite, mentre per quella
degli “immobili in Bergeggi di proprietà della De Salvo,
controparte non ha neppure tentato di fornir prova del
passaggio di denaro dalla Alba alla De Salvo”), incorrendo
nel vizio di motivazione insufficiente ed inadeguata.
Vengono quindi indicati i seguenti fatti controversi in
relazione alla dedotta violazione

ex art. 360, primo comma,

il conto corrente Ambroveneto 76320/35 (sul quale sarebbero
stati tratti gli assegni per complessive lire 342.000.000) è
stato acceso dalla SAIM pochi giorni prima dell’operazione
per cui è causa (vds. la voce «accensione conto» all’inizio
dell’estratto) e la provvista per l’emissione degli assegni
in questione è stata fornita soltanto due giorni prima
dell’emissione (con un non meglio precisato «bonifico in
entrata» di importo pressoché analogo a quello degli assegni
emessi): la circostanza, fra l’altro, è stata riconosciuta
dalla stessa SAIM in comparsa di risposta di secondo grado;
A.2) successivamente all’operazione de qua, il conto – guarda
caso – è rimasto pressoché all’asciutto (fatto davvero
singolare, per una società che afferma di essere in buona
salute al punto da “effettuare speculazioni immobiliari”!);
A.3)

la SAIM era in liquidazione dal settembre 1992 (produz.

n. 7), e quindi non era certamente in grado (né avrebbe
potuto) di effettuare alcun acquisto; A.4) gli immobili per
cui è causa sono stati l’unico acquisto della SAIM (vds.
testimonianza del Sig. GARBARINO all’udienza del 27/6/01); B)
per quanto riguarda la ALBA: B.1) l’estratto conto

ex adverso

prodotto in primo grado (solo la prima pagina, dalla quale,
guarda caso, era stato cancellato il numero di conto
corrente) non provava affatto l’effettività di un passaggio
di denaro dalla ALBA alle Sigg.re TEMPESTINI e DE SALVO, ma
soltanto l’emissione di un assegno, in data 26/11/92, per
l’importo di Lit. 146.000.000; B.2)

il

conto

corrente

della ALBA è stato acceso il giorno prima dell’atto e quindi,
6

n. 5, cod. proc. civ.: <

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