Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26218 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27649-2009 proposto da:

FALLIMENTO FACTOR INDUSTRIALE SPA (OMISSIS), in persona del

Curatore Dott. G.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI

ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RADAELLI FRANCESCO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LEONE MARIA con studio in 20037 PADERNO DUGNAO (MI),

Via Pogliani, 32, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2960/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2008; R.G.N. 4835/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA FLAUTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il fallimento della Factor Industriale Spa – quale cessionario dalla Fidam Factor, a sua volta cessionaria dalla Geprocomunicazione Anstalt Vaduz, di un debito di B.A. nei confronti della Geprocomunicazione – otteneva un decreto ingiuntivo di condanna del B. alla somma di circa 150.000 Franchi svizzeri.

In esito all’opposizione del B., che deduceva l’inesistenza delle prestazioni fatturate e fondanti il credito azionato, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo; rigettava, inoltre, la domanda, avanzata in via subordinata dal creditore opposto, di condanna dell’opponente al pagamento dell’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.

La Corte di appello di Milano rigettava l’appello de fallimento (sentenza del 30 ottobre 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza, il fallimento della Factor Industriale Spa propone ricorso per cassazione, con tre motivi di ricorso. B. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di merito ha fondato la conferma della decisione di primo grado sulle seguenti essenziali argomentazioni.

a) La tesi del fallimento appellante, secondo la quale il B. – sottoscrivendo per accettazione e rinviando al factor la lettera (del 20 settembre 1996), con la quale la Fidam gli comunicava l’avvenuta cessione del credito da parte della Geprocomunicazione e richiedeva la comunicazione immediata per iscritto di eventuali “contestazioni da apporre validamente alla” cedente – avrebbe riconosciuto il proprio debito, non avendo sollevato contestazioni, è priva di fondamento.

Con il documento in argomento il debitore ceduto ha solo preso nota della cessione; la precisazione contenuta nella lettera in ordine alla comunicazione di eventuali contestazioni costituisce solo un invito e non è fonte idonea a far sorgere il relativo obbligo in capo al debitore ceduto. Nè dal documento emerge altrimenti che con la firma il B. ha assunto il relativo obbligo.

b) La tesi del fallimento, secondo cui erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto onere del factor acquisire all’atto della cessione la prova dell’esistenza del credito ceduto, mancando la quale la mancata comunicazione delle contestazioni non costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede, è pure infondata.

Non esiste un obbligo di collaborazione da parte del debitore, nessuna responsabilità può derivare al debitore ceduto per il silenzio sulla esistenza dei crediti ceduti, non esistendo una norma che imponga la collaborazione con il creditore cessionario.

Altrimenti, si finirebbe per esigere un comportamento contrario ai suoi interessi contrattuali, una sorta di obbligatoria ricognizione di debito verso il terzo cessionario.

2. Il primo e secondo motivo del ricorso censurano queste parti della sentenza impugnata.

Con il primo si deduce tutta la gamma dei vizi motivazionali rispetto alla non ritenuta sussistenza del riconoscimento del debito da parte del B., mediante la sottoscrizione della lettera in argomento e la mancata comunicazione delle contestazioni sulla esistenza del credito. La stessa censura motivazionale è contenuta nella prima parte del secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento della violazione del principio di correttezza e buona fede nella mancata comunicazione delle ragioni di inesistenza del credito.

In entrambi i casi, le dedotte violazioni dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non contengono il momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007r n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014). Ne consegue l’inammissibilità.

2.1. Sempre con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e si formula il seguente quesito di diritto: “Se, in caso di successivamente accertata inesistenza del credito, sia esente o meno da responsabilità (risarcitoria) il debitore ceduto che restituisce firmata, per accettazione e senza nulla rilevare, la copia della comunicazione con la quale il factor gli comunica la cessione a sè del credito e gli chiede espressamente di rilevare eventuali eccezioni sull’esistenza e la consistenza del credito”.

3.1. Il motivo è inammissibile.

A prescindere dalla inadeguatezza del quesito, per genericità, non risultando indicata la fonte dell’obbligo di comunicare al factor le eccezioni sull’esistenza del credito, è riscontrabile una ulteriore e assorbente ragione di inammissibilità.

La sentenza impugnata ha ritenuto che dal documento di comunicazione della cessione, restituito con accettazione dal B., non può ricavarsi alcuna fonte di obbligo di comunicazione in capo al ricevente (cfr. sub a) della sintesi di motivazione). Tale statuizione non è stata utilmente impugnata con gli altri motivi di ricorso, mentre proprio l’esistenza di tale obbligo è presupposto nella censura in esame per fondare la responsabilità che sussisterebbe, secondo il ricorrente, per avere il factor chiesto espressamente nello stesso documento di rilevare eventuali eccezioni.

3. Con il terzo motivo si deduce ogni possibile vizio motivazionale rispetto alla parte finale della sentenza, dove si ipotizza l’esistenza di una ragione pregiudiziale (la mancata comunicazione dell’ultima cessione da Factor a Factor Industriale, poi fallita) che avrebbe impedito l’esame del merito, ma non si traggono le conseguenze, provvedendo poi al rigetto nel merito.

Il motivo è inammissibile per la ragione preliminare e assorbente della mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366-bis.

cod. proc. civ..

5. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di B.A., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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