Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26217 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26217 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 23905-2007 proposto da:
FERRI BARBARA FRANCESCA FRRBBR59R44H501P, A.A.A.
AZIENDA AGRARIA ALTAVALLE DI FERRI ALESSANDRO EUGENIO
& C. S.A.S. 00906770540 in persona del suo legale
rappresentante pro tempore FERRI ALESSANDRO EUGENIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49,
4

2013
896

presso lo studio dell’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 22/11/2013

TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in
persona del suo Liquidatore Dott. GIOVANNI ANDRES,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio
dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO, che la rappresenta e

giusta delega in atti;
LOCAT

S.P.A.

03648050015

in

persona

dell’Amministratore Delegato Dr. LUCA LORENZI e per
esso del Procuratore Speciale GIULIO CESARE VOLTA
PUPILLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
VILLINI 15, presso lo studio dell’avvocato CAPRINO
GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SAVASTA FIORE SIMONELLO giusta delega in
atti;
BANCA CASSA RISPARMIO FIRENZE S.P.A. 04385190485 in
persona del suo Procuratore speciale Rag. LUCIANO DE
SANTI coordinatore del Servizio Recupero Crediti,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato BOGGIA
MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FABBRI ALBERTO giusta delega in atti;
MINERVA S.R.L.

01690240518 già rappresentata da

EUROETRURIA SERVIZI FINANZIARI S.P.A. e attualmente
rappresentata da FBS S.P.A. in persona del suo
Procuratore Dott. GIORGIO FEDOCCI, elettivamente

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difende unitamente all’avvocato BARSOTTI LEANDRO

domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177,
presso lo studio dell’avvocato RANCHINO MICHELE, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

AVELLINO;
– intimati –

sul ricorso 27268-2007 proposto da:
FERRI ANDREA AVELLINO FRRNRV49T12H501I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo
studio dell’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO,
rappresenta

e

difende

unitamente

che lo

all’avvocato

MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in
persona del suo Liquidatore Dott. GIOVANNI ANDRES,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio
dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BARSOTTI LEANDRO
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

LOCAT S.P.A., FIDIS S.P.A., FERRI BARBARA FRANCESCA,

3

FIDIS S.P.A., MERCANTILE LEASING S.P.A., FERRI ANDREA

A.A.A. AZIENDA AGRARIA ALTAVALLE DI FERRI ALESSANDRO
EUGENIO & C. S.A.S., CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
S.P.A., MERCANTILE LEASING S.P.A., EUROETRURIA
SERVIZI FINANZIARI S.P.A.;
– intimati –

di PERUGIA, depositata il 10/05/2007, R.G.N. 619/2003
e 432/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ROBERTO GIUFFRIDA;
udito l’Avvocato PATRIZIA FARINELLI per delegan
dell’avvocato GAETANO CAPRINO e per delega
dell’avvocato SIMONELLO SAVASTA FIORE;
udito l’Avvocato MASSIMO BOGGIA;
udito l’Avvocato MASSIMO MANNOCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto dei ricorsi;

4

avverso la sentenza n. 142/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ottobre del 1992 la Tirrena Professional Factor convenne
in giudizio, dinanzi al tribunale di Perugia, Andrea Avellino
Ferri e la A.A.A. (acronimo della Azienda Agricola Altavalle)
s.a.s. di Alessandro Eugenio Ferri, chiedendo che fosse

il quale, nell’aprile del 1992, il convenuto aveva conferito
all’azienda agricola la propria quota di proprietà di alcuni
fondi rustici e fabbricati, così spogliandosi fraudolentemente
di ogni bene immobile in danno di essa attrice, titolare di un
credito di circa 3 miliardi di lire garantito dal Ferri in
qualità di fideiussore dei debitori principali Saffin s.p.a. e
Safariways s.p.a..
In questo primo procedimento, recante il n 5908/1992,
intervennero la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e la
Savafactoring s.p.a. (in seguito Fidis s.p.a.), anch’esse in
qualità di creditrici del Ferri, fideiussore della Saffin
(rispetto alla prima delle due intervenienti) e della
Safariways (rispetto ad entrambe), proponendo a loro volta
domanda di revoca dell’alienazione ex art. 2901 c.c.
Un secondo procedimento, recante il n. 4574/93, di analogo
contenuto, promosso, oltre che contro la AAA ed il Ferri,
anche nei confronti della sorella Barbara Francesca dalla
Cassa di risparmio di Firenze, venne riunito al primo,
attesane la evidente connessione, dopo che ad esso era già
stata riunita la causa n. 7186/93 promossa, con analogo

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dichiarato inefficacia, ex art. 2901 c.c., l’atto pubblico con

contenuto, contro Andrea Ferri e la AAA dalla Locat
Attrezzature s.p.a., creditrice del Ferri quale garante della
società Safrent.
Nelle cause così riunite intervenne la Mercantil Leasing
s.p.a., proponendo analoga domanda revocatoria nei confronti

Safrent, Safariways, Safservice – e della sorella Barbara quale garante della sola Safrent.
Il giudice di primo grado accolse le domande delle attrici e
delle intervenute.
La corte di appello di Perugia, investita del gravame proposto
separatamente dai germani Ferri e dalla AAA, dichiarò
inammissibile l’impugnazione di Barbara Ferri e della AAA nei
confronti della Cassa di risparmio di Firenze, rigettando
quelle proposte nei confronti di tutte le altre appellate.
Per la cassazione della sentenza della Corte perugina Barbara
Ferri ha proposto ricorso sorretto da 3 motivi di censura.
E’ ricorrente incidentale (adesivo) con due motivi Andrea
Ferri
Resistono con controricorso la Banca di Firenze, la Minerva
srl (già Euroetruria), la Tirrena Professional e la Locat spa.
Hanno depositato memorie Andrea Ferri, Barbara Ferri, la
Tirrena Professional e la Minerva srl.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.

6

di Andrea Ferri – quale garante delle società Safariland,

Con il primo motivo,

si denuncia

applicazione dell’art. 331 c.p.c.

violazione e falsa
e comunque

assente,

insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della
controversia.
La censura è corredata dai seguenti quesiti di diritto

ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Dica la suprema Corte se la sentenza appellata incorra o meno
nel vizio di omessa e comunque carente motivazione di cui
all’art. 360 n. 5 c.p.c. relativamente alla posizione
processuale assunta dalla sig.ra Barbara Francesca Ferri con
la proposizione dell’appello incidentale di cui alla comparsa
di costituzione e risposta depositata all’udienza del
30.11.2004;
Dica la suprema Corte se, nel caso di sentenza con più capi,
in riferimento ad un singolo capo della sentenza riguardante
più parti, sussista, fra le parti a cui si riferisca il capo
della sentenza, litisconsorzio processuale che ne impone la
trattazione unitaria anche in fase di impugnazione al fine di
evitare contrasti tra giudicati in ordine alla stessa materia
e nei confronti di quegli stessi soggetti;
Dica

la

Corte se,

l’impugnazione

nell’ipotesi di più soccombenti,

tempestivamente

proposta

da

uno

dei

litisconsorti ha l’effetto di rimettere in termini anche gli
altri, con ammissibilità dell’appello incidentale adesivo

7

(formulatív ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile

proposto in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di
appello tempestivamente proposto.
Il motivo (al di là della sua infondatezza nel merito, atteso
che l’appello di Andrea Ferri e l’appello incidentale adesivo
di Barbara Ferri – che concludeva in quella sede chiedendo che

nell’appello principale di Andrea Avellino Ferri – risultavano
del tutto sovrapponibili, ed / il primo era stato esaminato e
rigettato in tutti i suoi aspetti dalla corte territoriale, sì
che nessuna sostanziale omissione risulta a questa
addebitabile) deve ritenersi inammissibile in rito, per
patente inammissibilità dei quesiti che ne concludono
l’esposizione.
Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di
affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della
questione, onde consentire alla corte di cassazione
l’enunciazione di una

regula iuris

suscettibile di ricevere

applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso
dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il
motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui
formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla
concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che
sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella

8

venissero accolte “le istanze e conclusioni già formulate

generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice
di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una
certa norma – e tanto è a dirsi anche nel caso in cui il
ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale
norma da parte del giudice di merito. Il quesito deve, di
ratio decidendi

della sentenza

impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto: le
stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente
specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve
ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione
dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un
quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presupponga la risposta
(ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso
iudice).

sub

La corretta formulazione del quesito esige, in

definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente
indichi in esso la fattispecie concreta, poi

dapprima

la rapporti ad

uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma
interrogativa e non assertiva, il principio giuridico di cui
chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007)
l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si
risolva (come nella specie) in una generica istanza di
decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata
nel motivo.

9

converso, investire la

Sulla questione della ammissibilità del

cd.

“quesito

multiplo”, quale quello di specie, questa Corte ha, poi, più
volte evidenziato come debba ritenersi inammissibile il
quesito

formulato in termini tali da richiedere una previa

attività interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi

imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una
preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle
singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate
(Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906; 29 febbraio 2008, n. 5471; 23
giugno 2008, n. 17064). Ebbene, i quesiti formulati dalla
difesa ricorrente appartengono, incontrovertibilmente, a tale
species facti

(in senso ulteriormente specificativo, Cass. 14

giugno 2011, n. 12950, stabilisce che va qualificato come
quesito multiplo

quello che sia formulato in modo tale da

rendere necessaria una molteplicità di risposte da parte della
Corte, e tale altresì che le relative risposte risultino tra
loro differenziate), onde l’impossibilità, per il collegio, di
applicare quella diversa (e condivisa) giurisprudenza (Cass.
31 agosto 2011, n. 17886) secondo la quale, specularmente, il
motivo di ricorso deve ritenersi ammissibile volta che il
ricorrente, pur avendo formulato distinti e plurimi quesiti di
diritto corrispondenti alle diverse articolazioni di cui si
compone la censura mossa alla sentenza di merito, abbia pur
tuttavia denunciato la violazione di diverse norme di legge

10

in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione

con riferimento ad un’unica, eventualmente fondamentale
questione di diritto oggetto della richiesta decisione.
Quanto al denunciato vizio di motivazione, sulla “sintesi
espositiva” necessaria per il relativo esame da parte del
giudice di legittimità, le stesse sezioni unite di questa

ss.uu.

20603/07)

l’esatta portata del sintagma “chiara

indicazione del fatto controverso” in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: la
relativa censura deve contenere, cioè,

un momento di sintesi,

omologo del quesito di diritto,

che ne circoscriva

puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità.
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2901 c.c. e della legge 23 dicembre
1982 n. 947, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, e comunque
assente, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia.
La censura è corredata dai seguenti quesiti:
Dica la Corte se, in caso di costituzione di società di fatto
da parte degli eredi per la prosecuzione dell’azienda del de
cuius, i beni immobili appartenenti all’azienda dello stesso

1 11

Corte hanno puntualmente specificato e circoscritto (Cass.

ed utilizzati per continuarne l’esercizio da parte dei coeredi
entrino a far parte del patrimonio della società di fatto;
dica la Corte se, nell’ipotesi suddetta, in caso di
regolarizzazione della società di fatto in una società tipica
(nella specie, in accomandita semplice), lo stesso possa

2901 c.c. in riferimento ai beni immobili della società;
dica la Corte se, ai sensi della legge 23 dicembre 1982 n. 947
di cui alla parte dedicata alla regolarizzazione delle società
di fatto, sia prevista l’obbligatorietà per una società di
fatto di assumere la forma di una società tipica;
dica la Corte se, nel caso in cui i beni strumentali
dell’azienda siano indivisi, vi sia violazione della legge
23.12.1982 n. 947 e successivo DPR 22.12.1986 n. 917
nell’imporre ad alcuni soci di una società di fatto di non
procedere al trasferimento della quota di questi beni di loro
proprietà nel capitale di una società tipica al fine di
continuare l’esercizio di impresa, attività garantita dalla
stessa Costituzione.
Le censure, prima ancora che infondate nel merito (attesa la
impredicabilità del presupposto fattuale su cui esse si
fondano, motivatamente escluso dalla corte territoriale che,
con argomentazione esente da vizi logico/giuridici, ha in
punto di fatto escluso l’esistenza di un valido trasferimento
immobiliare dai coeredi alla società in assenza della
necessaria forma scritta) appaiono inammissibili in rito, alla r

12

essere considerato atto di disposizione ai sensi dell’art.

luce della palese eterogeneità dei quesiti che risultano
formulati a conclusione del motivo di ricorso, giusta quanto
osservato in precedenza, in sede di esame della censura sub 1.
Con il terzo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2901, 2727, 2697 c.c.

e comunque

della controversia.
La censura è corredata dai seguenti quesiti:
Dica la Corte se, nell’ipotesi di trasformazione di una
società di fatto in una società di persone (in particolare in
accomandita semplice) con conferimento alla stessa di beni
indivisi fra più coeredi, vi sia, al sensi dell’art. 2901
c.c., una diminuzione della garanzia patrimoniale o una
maggiore difficoltà nella realizzazione del credito nei
confronti del creditore del singolo socio della società;
dica la Corte se, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2727
c.c., dalla presunzione di conoscenza dello stato di
difficoltà economica di una società di capitali è legittimo
presumere altresì la conoscenza che siano state prestate delle
garanzie di carattere personale in favore delle suddette
società;
dica la Corte se, ai fini dell’esercizio dell’azione
revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., il rapporto di
parentela costituisca elemento sufficiente ad integrare la
presunzione della sussistenza

di consilium fraudis o comunque

di scientia damni in capo al terzo;

13

assente, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo

dica la Corte se, nel caso in cui l’unica circostanza di fatto
provata sia la sussistenza del rapporto di parentela fra il
debitore e il terzo, sia stato assolto l’onere della prova di
cui all’art. 2697 c.c. ai fini della sussistenza del consilium
fraudis

o della

scientia damni

per l’esercizio dell’azione

Anche il terzo motivo di ricorso, al pari del precedente,
prima ancora che infondato nel merito (la corte territoriale
ha esaurientemente e correttamente motivato sul tema
dell’elemento soggettivo dell’alienazione in frode,
individuandolo non soltanto nell’elemento costituito dal
rapporto di parentela, ma negli stretti rapporti economici tra
i soci e nell’inspiegabile lasso di tempo occorso per la
regolarizzazione della società) è patentemente inammissibile
in rito, alla luce di quanto già osservato in precedenza in
tema di quesito multiplo eterogeneo e di sintesi espositiva
funzionale alla cristallizzazione dei lamentati vizi
motivazionali.
Per le stesse ragioni devono essere dichiarati inammissibili i
quesiti (di identico tenore) che concludono l’esposizione dei
due motivi di ricorso incidentale di Andrea ferri, del tutto
speculari al secondo e terzo motivo del ricorso principale.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

14

///22′

revocatoria.

La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e
quello incidentale (di Andrea Avellino Ferri) e condanna i
ricorrenti, principale e incidentale, in solido, al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna
delle parti costituite, che si liquidano in complessivi E.

Leasing s.p.a., E. 10.200 per la Euroetruria Servizio s.pa.,
E. 9200 per la Cassa di risparmio di Firenze s.p.a., E. 9200
per la Locat s.p.a., di ciascuna delle quali E. 200 per
spese,.
Così deciso in Roma, li 17.4.2013

15.200 per la Tirrena s.p.a., E. 7200 per la Mercantile

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