Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26217 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. III, 18/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34731/2019 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ANCONA;

– intimata –

avverso l’ordinanza R.G. n. 1499/2018 del GIUDICE DI PACE DI ANCONA,

depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

I.G., cittadino (OMISSIS), ha impugnato il decreto in data 6/6/2019, con il quale il Prefetto di Ancona ha disposto la relativa espulsione amministrativa, poichè sorpreso sul territorio italiano in assenza di regolare permesso di soggiorno, nonchè il conseguente ordine questorile di allontanamento;

con ordinanza resa in data 10/10/2019, il giudice di pace di Ancona ha rigettato il ricorso di I.G., tenuto conto: 1) del difetto di alcun valido titolo a fondamento della relativa permanenza sul territorio italiano, atteso il diniego formalmente opposto alla relativa richiesta di protezione internazionale e, conseguentemente, al rinnovo del permesso di soggiorno legato alla richiesta di asilo politico; 2) del difetto dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per altri motivi o, comunque, per la relativa ulteriore permanenza sul territorio nazionale;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da I.G. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Prefetto di Ancona non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo erroneamente affermato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario (siccome spettante al giudice amministrativo) in relazione alla valutazione delle ragioni di diniego del permesso di soggiorno o del relativo rinnovo, là dove i motivi di contestazione originariamente esposti dall’odierno ricorrente rientravano a pieno titolo nell’ambito della cognizione del giudice ordinario;

il motivo è inammissibile per carenza di interesse;

osserva il Collegio come, al di là dell’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, concernente l’attestato (asserito) difetto dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dell’odierno istante, il giudice a quo abbia in ogni caso sottolineato l’assenza di alcun titolo idoneo a giustificare l’ulteriore permanenza dello stesso sul territorio italiano, in forza di una motivazione che, in quanto tale, non risulta contraddetta dalla censura in esame, e che appare, di per sè, comunque suscettibile di sostenere la giustificazione del provvedimento espulsivo impugnato in questa sede;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, essendosi il giudice a quo limitato a dettare una motivazione apparente, là dove non integralmente omessa, con riguardo alle contestazioni sollevate dall’odierno ricorrente in sede di opposizione al decreto di espulsione, segnatamente con riguardo alla contestazione della violazione del combinato disposto di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, art. 5, comma 1, art. 5-bis e art. 7, nonchè dell’obbligo di traduzione del provvedimento impugnato nella lingua madre dello straniero;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice a quo trascurato di esaminare i motivi di ricorso proposti in relazione al provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, segnatamente in relazione al prospettato pericolo di fuga dell’interessato;

con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice a quo omesso di pronunciarsi in ordine alla censura riferita alla illegittima mancata traduzione dei provvedimenti amministrativi impugnati nella lingua madre del ricorrente;

il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili;

osserva preliminarmente il Collegio come le questioni sollevate dal ricorrente con le censure in esame non risultino trattate in alcun modo nel provvedimento impugnato in questa sede;

al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nel provvedimento decisorio impugnato, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332-01);

non avendo il ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, i motivi in esame devono ritenersi per ciò stesso inammissibili;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;

dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA