Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26217 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21754/2016 proposto da:

S.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERARDO MORESE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 18265/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 17/09/2015 R.G.N. 12943/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C. ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte del 17/9/2015 con la quale era stato confermata la sentenza della Corte d’appello di Bari di rigetto della domanda del S. volta ad ottenere la prestazione di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2 o in subordine di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1.

Per quel che qui rileva la Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui impugnata, ha affermato che nella memoria di costituzione in appello il S. aveva allegato che l’Inps con nota del 13/6/2008, successivamente alla sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il suo diritto all’assegno di invalidità con decorrenza dal 1/2/2005 e che, tuttavia, la parziale acquiescenza dell’Inps alla sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere fatta valere mediante specifica eccezione che nella specie il ricorrente non aveva allegato di aver sollevato. Con il presente ricorso il S. oppone che nel ricorso in cassazione aveva riferito di aver sollevato nella memoria di costituzione in appello l’eccezione di parziale acquiescenza dell’Inps per aver liquidato e non contestato il diritto all’assegno e di aver riproposto nel ricorso in cassazione detta eccezione con il 4^ motivo. L’Inps si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente riporta,ai fini dell’autosufficienza del ricorso, il contenuto della memoria di costituzione in appello con cui aveva denunciato che l’Inps, con nota del 13/6/2008, successivamente alla sentenza di primo grado del 9/4/2008, gli aveva comunicato la liquidazione dell’assegno di invalidità,circostanza che dimostrava l’acquiescenza alla sentenza impugnata con riferimento all’assegno di invalidità.

Il S. riproduce, inoltre, i motivi contenuti nel ricorso in cassazione, conclusosi con l’ordinanza oggetto del presente giudizio di revocazione, ed, in particolare, risulta dal quarto motivo che egli aveva denunciato la violazione dell’art. 329 c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di rilevare l’acquiescenza prestata dall’Inps alla decisione di primo grado per aver posto in essere atti

incompatibili con tale volontà e non soltanto volti ad ottemperare alla sentenza di primo grado al fine di evitare l’esecuzione.

Il S. lamenta, pertanto, che con l’ordinanza qui impugnata la Corte di Cassazione,per errore di fatto, abbia ritenuto che non fosse stata formulata una specifica eccezione di acquiescenza dell’Istituto alla decisione di primo grado.

La censura è fondata e va accolta la domanda di revocazione dell’ordinanza di questa Corte.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, “l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (Cass., sez. 1, 19 giugno 2007, n. 14267, Cass., sez. 6, 24 gennaio 2011,n. 1555).

Nella fattispecie in esame va certamente ricondotta a un errore di percezione l’affermazione che l’eccezione di acquiescenza non fosse stata formulata, quando l’esistenza di tale eccezione risultava dal riporto, nel ricorso in cassazione, della memoria di costituzione in appello e dalla censura, contenuta nel 4^ motivo del ricorso in cassazione, proprio della violazione dell’art. 329 c.p.c.. Dalla trascrizione degli atti risulta, dunque, che l’eccezione di acquiescenza era stata tempestivamente sollevata in appello ed era stata coltivata anche in Cassazione con il 4^ motivo del ricorso. Ne consegue l’accoglimento della domanda di revocazione dell’ordinanza di questa Corte del 17/9/2015.

L’accoglimento della revocazione non giova, tuttavia, al ricorrente dovendo comunque la sua domanda essere rigettata stante l’infondatezza dell’eccezione di acquiescenza.

E’ noto che l’acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c., salvo i casi di nullità degli atti processuali (art. 157 c.p.c., comma 3), sussiste solo quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare, in tutto o in parte, gli effetti giuridici della pronuncia trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare (cfr. tra le tante Cass. n. 7778/2017, n. 3934/2016). Nella specie tale chiara volontà appare decisamente da escludersi atteso che l’Istituto,pur avendo parzialmente eseguito la sentenza di primo grado riconoscendo l’assegno di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, ha poi appellato la sentenza del Tribunale. Manca,dunque,una fattispecie riconducibile all’acquiescenza dovendosi ravvisare solo una parziale esecuzione della sentenza di primo grado che aveva visto soccombente l’Istituto.

Per le considerazioni che precedono va accolta la domanda di revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 18265/2015, ma va rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1303/2012.

Nulla per spese in ordine al primo giudizio di legittimità poichè l’Istituto è rimasto intimato.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità avuto riguardo all’esito dello stesso.

Non sussistono, allo stato, considerata l’ammissione al gratuito patrocinio presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per la condanna del ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 18523/2014).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza di questa Corte n. 18265/2015 e decidendo sul ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1303/2012 lo rigetta; nulla per spese del primo giudizio di legittimità; compensa le spese del presente giudizio di revocazione Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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