Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26217 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27222-2009 proposto da:

IL CAPRICCIO DI FIORENTINO ANTONIO & C SAS (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante F.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio

dell’avvocato SMEDILE SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MIRIELLO VINCENZO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

PIETRO MARI SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1012/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato SERGIO SMEDILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Pietro Mari srl, in liquidazione, nel 2000 otteneva decreto ingiuntivo di condanna della Il Capriccio di Fiorentino Antonio & C. sas alla consegna di due biliardi, e relativi accessori, concessi in locazione annuale con contratto dell’ottobre 1998.

Il Tribunale confermava il decreto; respingeva la tesi della opponente di aver ceduto il contratto a C.V., per mancanza di prova del consenso della creditrice Mari; rigettava anche la domanda della opponente di condanna del C. alla restituzione dei canoni di locazione pagati, dalla cessione del contratto, mediante cambiali consegnate al locatore al momento della stipulazione del contratto.

2. La Corte di appello di Firenze confermava la decisione di primo grado (sentenza del 23 luglio 2009).

3. Avverso la suddetta sentenza, la società.

Il Capriccio propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di merito ha confermato la decisione del primo giudice sulla base delle seguenti essenziali argomentazioni.

a) Quanto alla cessione del contratto, risulta provato l’accordo tra Il Capriccio e C.. Non è stato provato il consenso espresso da parte del locatore ceduto. Nè sono ravvisabili comportamenti concludenti del contraente ceduto. Non è tale la prova dell’aver ricevuto notizia della cessione, che è solo il presupposto per esprimere il consenso; nè la mancanza di opposizione o iniziative rispetto alla conoscenza del trasferimento dei biliardi in altro luogo, che il contraente ceduto aveva la facoltà e non l’obbligo di intraprendere. Facoltà, comunque, che non si era riservata nel contratto di locazione, stipulato nell’ottobre del 1998; contratto che, in quanto successivo, aveva superato la proposta di acquisto del settembre dello stesso anno.

b) Quanto alla domanda di restituzione a C. delle somme pagate come canone dalla Il Capriccio dopo la cessione del contratto, il rigetto si fonda sul mancato perfezionamento della cessione ed anche sulla circostanza che nella proposta di C. è scritto che il rappresentante del Capriccio avrebbe continuato a pagare i canoni a mezzo delle cambiali già rilasciate alla Mari.

c) Quanto alla censura di mancata revoca del decreto ingiuntivo, nonostante la distruzione dei beni, risulta provato il danneggiamento e non la distruzione dei beni in argomento.

2. I motivi di ricorso corrispondono, nell’ordine, alle parti della sentenza sopra riassunte.

2.1. Con il primo, si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1398 e 1399 cod. civ., nonchè in relazione all’art. 1406 e ss. cod. civ. e all’art. 116 cod. proc. civ..

La parte esplicativa del motivo – sul presupposto che il consenso tacito della Mari alla cessione del contratto passa attraverso la ratifica tacita dell’operato del rappresentante di zona (senza poteri) della Mari – si incentra nella censura alla sentenza di non aver considerato la testimonianza di tale rappresentante ( M.), che aveva redatto su carta intestata della Mari la proposta di cessione e aveva collaborato al materiale trasferimento dei beni in luogo scelto dal C..

Il motivo è inammissibile per più profili.

2.1.1. Rileva, innanzitutto, la mancanza di specificità della censura, che non è univocamente interpretabile, non essendo stata prospettata in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, ma in riferimento al n. 3 dello stesso articolo, mentre si sostanzia in omessa motivazione rispetto ad una testimonianza.

Nella stessa ottica rileva la prospettazione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., rispetto ad una censura che concerne la critica del prudente apprezzamento del giudice, senza porla in relazione all’art. 360, n. 5 cit. (Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965).

2.1.2. Comunque, al di là della invocazione della violazione di norme di diritto, la società ricorrente prospetta, in realtà, una diversa valutazione delle prove rispetto a quella effettuata dalla Corte di merito.

2.1.3. Inoltre, l’invocazione della testimonianza resa dal rappresentante di zona della Mari, e non espressamente considerata dalla Corte di merito, non si accompagna all’evidenziazione della decisività della stessa al fine di pervenire ad una diversa conclusione in ordine al consenso tacito della Mari. Infatti, la ricorrente deduce quello che il giudice ha già considerato e ritenuto irrilevante: la trasmissione della proposta di cessione alla Mari; la conoscenza da parte di questa del trasferimento dei beni; la mancanza, sempre da parte della Mari, di manifestazioni di opposizione (il silenzio).

Allo stesso modo, le digressione della ricorrente sul collegamento tra la proposta del settembre 1998 e il contratto di locazione dell’ottobre dello steso anno tra la Mari e Il Capriccio, non si conclude con l’indicazione di quali conseguenze essenziali deriverebbero da tale collegamento (diverse da quelle tratte dal giudice del merito che ha ritenuto assorbente la posteriorità del contratto di locazione dove non era neanche prevista la possibilità della Mari di opporsi al trasferimento dei beni).

2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda di condanna del C. alla restituzione di quanto pagato da Il Capriccio alla Mari, tramite le cambiali.

Il motivo si esplica attraverso due profili. Il primo profilo rinvia al primo motivo di ricorso, censurando la parte della motivazione della Corte di merito che ha fondato il rigetto della domanda sul mancato perfezionamento della cessione del contratto.

Tale profilo è assorbito dalla dichiarata inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Con il secondo profilo, si prospetta, sostanzialmente, un’erronea interpretazione della parte del contratto, pretesamente ceduto, in cui si fa riferimento ai canoni di locazione; un travisamento del significato letterale delle parole, ma non si indicano i canoni legali di interpretazione dei contratti che sarebbero stati violati.

Per tale profilo, quindi, la censura è inammissibile per la mancata indicazione delle norme violate (art. 366 c.p.c., n. 4) dalla quale deriva la mancanza di specificità del motivo di ricorso.

2.3. Pure inammissibile è il terzo motivo, che concerne la statuizione della sentenza relativa alle ragioni della mancata revoca del decreto ingiuntivo portante condanna alla restituzione dei beni, atteso che manca ogni riferimento alle norme di diritto violate (art. 360 c.p.c., n. 4).

3. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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