Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26216 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 26216 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 23880-2007 proposto da:
NOBILE

DOMENICO

NBLDNC50L15H282C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo studio
dell’avvocato SCONGIAFORNO MONICA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato POMPA VINCENZO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

p013

contro

895

MARSILI

FAUSTO

MRSFST40A07H501A,

elettivamente

domiciliato in Rqkpi, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso
lo

studio

FAIETA

dell’avvocato

1

ANTONELLA,

Data pubblicazione: 22/11/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato PIANESE MARIO
giusta delega in atti;
– controricorrente n^nahà contra
SCALA PATRIZIA, SCALA LAURA, SCALA RAFFAELE;

avverso la sentenza n. 2903/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2006, R.G.N.
3330/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto;

2

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ottobre del 2002 il tribunale di Roma respinse la domanda
proposta da Domenico Nobile volta alla declaratoria della
simulazione assoluta – o in subordine alla revoca ex art. 2901
c.c. – di un atto di vendita immobiliare stipulato dai coniugi

pregiudizievole attesane la qualità di creditore cartolare del
co-alienante Scala.
La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto
dall’attore in prime cure, lo rigettò.
Per la cassazione della sentenza della corte capitolina ha
proposto ricorso il Nobile sulla base di otto motivi di censura
illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Fausto Marsili.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.
Con il primo motivo,

l n. 3 c.p.c.,

si denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma

violazione e falsa applicazione degli artt. 342

e 112, 115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; illegittimità, ex art.
360 n. 5 c.p.c., per omessa o insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Vero è che al fini dell’assolvimento dell’obbligo di
motivazione, ai sensi dell’art. 132, II comma, n. 4 ew

3

Scala-Pellegrino con Fausto Marsili – atto a suo dire per lui

dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il giudice di appello deve
dimostrare di avere esaminato le censure proposte dalla parte e
di averle ritenute infondate per ragioni specificamente
indicate, in base alle quali egli, e non il giudice a quo,
ritiene infondato l’assunto dell’appellante. L’ampiezza di

impugnazione, giacché, se questi si esauriscono in una mera
apodittica enunciazione in contrasto con tutte le risultanze di
causa oppure consistono in argomentazioni

tutte già confutate

dal giudice di primo grado, può essere sufficiente il solo
richiamo degli elementi di fatto e delle considerazioni di
diritto utilizzati dal primo giudice; mentre, al di fuori di
tali ipotesi, il giudice dell’appello non può esimersi da un
vaglio critico a norma dell’art. 132 c.p.c. delle censure che
investono la sentenza impugnata..
Nessuna sintesi espositiva viene rappresentata a questa corte
in guisa di chiara indicazione del fatto controverso, con la
quale, a mente dell’art. 366 bis c.p.c., avrebbe dovuto
concludersi la censura di vizio motivazionale.
Con il secondo motivo,

c.p.c.,

si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3

violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345

c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Vero che a differenza delle domande e le eccezioni in senso
stretto, che sono caratterizzate da un proprio petitum e da una
propria causa petendi, ovvero da una distinta causa excipiendi,

4

detto obbligo è correlata in concreto ai motivi di

fatti e le argomentazioni poste dalle parti medesime a
fondamento della domanda che fanno già parte della materia
processuale possono essere formulate in qualsiasi stato e grado
di giudizio.
Con il terzo motivo,

violazione e falsa applicazione dell’art. 215 c.p.c. e

degli artt. 2702, 2704 primo comma c.p.c..
La censura è corredata dai seguenti quesiti:
– Vero che l’onere del disconoscimento della scrittura privata
non autenticata grava esclusivamente sul soggetto che appare
essere autore della sottoscrizione e non già sul soggetto terzo
che contesta l’opponibilità del documento, in quanto non
recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Da ciò consegue
che, quando il contenuto della scrittura privata

inter alios

venga contestata dal terzo, il documento non viene in rilievo
come prova legale e la verità o meno del suo contenuto,
dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero
apprezzamento del giudice, il quale deve stabilire, caso per
caso, se sussistano fatti ai quali possano attribuirsi
efficacia probante pari a quelli che la legge

(riserva)

ai

fatti contemplati nella prima parte del primo comma dell’art.
2704 c.c.;
– Vero che 11 riconoscimento tacito della scrittura privata
sancito dall’art. 215 coma l n. 2 c.p.c. costituisce una
decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere
la scrittura stessa, e come tale non opera di ufficio ma è

c.p.c.,

si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3

rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto né in
modo esplicito né desumibile dal sistema a tutela di un
interesse generale, con la conseguenza che tale riconoscimento
non si verifica in modo automatico al mancato disconoscimento
della scrittura privata alla prima udienza o nella prima

Con il quinto motivo,

c.p.c.,

si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3

violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2697

c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2704
c.c.; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per 11 giudizio.
La censura è corredata dal seguente quesito:
Vero che in tema di prova per presunzioni della simulazione
assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia
proposta da terzi estranei al negozio, il giudice di merito,
pena illegittimità del suo giudizio, deve apprezzare
l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, valutandoli non
solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale,
all’esito di un ampio giudizio di sintesi.
Manca del tutto la sintesi espositiva del lamentato vizio
motivazionale.
Con il sesto motivo,

c.p.c.,

si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3

violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345,

155 c.p.c.; 2697 c.c.; contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio
La censura è corredata dal seguente quesito:

6

risposta successiva alla sua produzione

Vero che tra più deduzioni logiche che è dato inferire da fatti
certi, la ritenuta mancata sussistenza di quella che appare
sorretta da più circostanze fattuali deve essere congruamente
motivata.
Manca del tutto la sintesi espositiva del lamentato vizio

Con 11 settimo motivo,

c.p.c.,

si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3

violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2697

cc.
La censura è corredata dal seguente quesito:
Vero che le circostanze sulle quali la presunzione si fonda
devono essere tali da lasciar apparire l’esistenza del fatto
ignoto come una conseguenza ragionevolmente prevedibile del
fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti
accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che
convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità,
non essendo al riguardo necessario rinvenire un rapporto di
biunivoca convergenza tra fatti noti e fatto ignoto, essendo
sufficiente che gli elementi presuntivi consentano illazioni
che da essi discendano secondo /’id quod plerumque accidit.
I sei motivi dianzi esposti sono inammissibili.
In conseguenza della inammissibilità dei quesiti che le
concludono e,

in parte qua,

della omissione del cd. “quesito di

fatto” che deve obbligatoriamente integrare la censura ex art.
360 n. 5 c.p.c..

7

motivazionale.

Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di
affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della
questione, onde consentire alla corte di cassazione
regula iuris

suscettibile di ricevere

applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso
dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il
motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui
formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla
concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che
sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella
generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice
di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una
certa norma – e tanto è a dirsi anche nel caso in cui il
ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale
norma da parte del giudice di merito. Il quesito deve, di
converso, investire la

ratio decidendi

della sentenza

impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto: le
stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente
specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve
ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione
dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un

8

l’enunciazione di una

quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presupponga la risposta.
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva
(Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la
fattispecie concreta, poi

in forma interrogativa e non assertiva,

il principio giuridico di cui chiede l’affermazione; onde, va
ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di
ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una
generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione
di legge denunziata nel motivo.
Sul tema del cd. “quesito multiplo”, quale quello formulato a
conclusione

del terzo motivo,

questa Corte ha più volte

evidenziato come debba ritenersi inammissibile il quesito
formulato in termini tali da richiedere una previa attività
interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia
proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla
Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva
opera di semplificazione, per poi procedere alle singole
risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 29
gennaio 2008, n. 1906; 29 febbraio 2008, n. 5471; 23 giugno
2008, n. 17064). Ebbene, i quesiti formulati dalla difesa
ricorrente appartengono, incontrovertibilmente, a tale
facti

species

(in senso ulteriormente specificativo, Cass. 14 giugno

2011, n. 12950, stabilisce che va qualificato come quesito
multiplo

quello che sia formulato in modo tale da rendere

9

tipico, infine formuli,

la rapporti ad uno schema normativo

necessaria una molteplicità di risposte da parte della Corte, e
tale altresì che le relative risposte risultino tra loro
differenziate),

onde l’impossibilità, per il collegio, di

applicare quella diversa (e condivisa) giurisprudenza (Cass. 31
agosto 2011, n. 17886) secondo la quale, specularmente, il

ricorrente, pur avendo formulato distinti e plurimi quesiti di
diritto corrispondenti alle diverse articolazioni di cui si
compone la censura mossa alla sentenza di merito, abbia pur
tuttavia denunciato la violazione di diverse norme di legge con
riferimento ad un’unica, eventualmente fondamentale questione
di diritto oggetto della richiesta decisione.
Sulla sintesi necessaria per l’esame del denunciato vizio di
motivazione della sentenza impugnata, ancora le sezioni unite
di questa corte hanno specificato (Cass. ss.uu. 20603/07)
l’esatta portata del sintagma “chiara indicazione del fatto
controverso” in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione: la relativa censura deve contenere,
cioè,

un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto,

che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità.

10

motivo di ricorso deve ritenersi ammissibile volta che il

Violando patentemente tali principi, come si evince dalla
semplice lettura dei quesiti in parola, essi tutti devono
essere dichiarati inammissibili.
Con il quarto motivo,

si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione degli artt. 1415 comma 2, 1416

La censura è corredata dal seguente quesito:
Vero che nell’azione di simulazione assoluta di un contratto
fatta valere da un creditore nei confronti della parte perché
in pregiudizio dei suoi diritti non forma oggetto di
accertamento l’atteggiamento soggettivo di mala fede di uno del
contraenti.
La risposta al quesito è senza dubbio positiva sul piano dei
principi che regolano la fattispecie di cui agli artt. 1414 ss.
c.c., senza che ciò possa, peraltro, giovare al ricorrente ai
fini da lui divisati.
La corte territoriale, difatti, con motivazione esente da vizi
logico giuridici – salvo l’erroneo quanto ininfluente
sulla

dictum

(irrilevante) mala fede del debitore/venditore

articolata alla luce di apprezzamenti di fatto (in particolare,
quelli riferibili al prezzo e alle modalità di consegna della
res tradita)

come tali non censurabili in questa sede, ha

ritenuto che gli elementi sintomatici della simulazione
indicati dall’appellante oggi ricorrente, considerati sia
analiticamente che sinteticamente, non fossero idonei a provare

e 1417 c.c..

l’esistenza della invocata simulazione attesane la complessiva,
scarsa significazione.
La motivazione si sottrae tout court alle censure mossele.
Con l’ottavo motivo,

si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c.

(viene

all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., senza che, ad essa, faccia
peraltro seguito alcuna denuncia di vizio motivazionale
nell’intestazione del motivo).
La censura è corredata dal seguente quesito:
Vero che al fini dell’azione revocatoria, perché sia
configurabile la consapevolezza dell’evento dannoso da parte
del terzo contraente non è necessaria la collusione tra terzo e
debitore o l’intenzione di nuocere ai creditori, essendo
sufficiente che il primo abbia la consapevolezza del fatto che
il suo dante causa, mediante l’atto di disposizione, diminuisca
la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante
alle ragioni di credito altrui.
Anche in questo caso, la risposta al quesito non può che essere

poi evocata, al folio 41 del ricorso, la disposizione di cui

positiva sul piano dei principi posti a presidio del vittorioso
esercizio dell’azione pauliana, ma ciò non giova, ancora una
volta, al ricorrente per le medesime ragioni esposte nel corso
dell’esame del motivo che precede.
La corte territoriale, difatti, esclude

tout court,

con

motivazione ancora esente da vizi logici, la prova della
scientia fraudis

in capo all’acquirente, con conseguenti

12

inconfigurabilità della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c.
per assoluta e irredimibile carenza di uno dei suoi elementi
costitutivi.
Entrambi i motivi da ultimo esaminati sono, pertanto,
irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto

descritto, dacché essi, nel loro complesso, pur formalmente
abbigliati sotto le vesti di una (peraltro del tutto
genericamente denunciata) violazione di legge e un di decisivo
difetto di motivazione (a sua volta generato dalla pretesa
violazione di norme di interpretazione negoziale), si
risolvono,

nella

sostanza,

in

una

(ormai

del

tutto

inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e
circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.
Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un
vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art.
360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura
delle risultanze procedimentali così come accertare e
ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata
sentenza censure del tutto inaccoglibili perché la valutazione
delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra

esse –

ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,

postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al
giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio
convincimento e della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione

13

impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi

circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili
e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che
quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola
risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione

cui l’art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun
modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere
di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di
converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e
della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal
giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta
l’individuazione delle fonti del proprio convincimento
valutando

le

prove

(e

la

relativa

significazione),

controllandone la logica attendibilità e la giuridica
concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla
dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove
cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema
ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur
denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della
sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in
contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del
giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova
valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate
effectum)

quoad

sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del

procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia

14

difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per

trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere
analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di
fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità
maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione

di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di
ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri
desiderata -,

quasi che nuove istanze di fungibilità nella

ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente
proponibili dinanzi al giudice dì legittimità.
Quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con
riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la
quale è processo e della quale si lamenta un contenuto
apparente o fraudolento, alla luce di una giurisprudenza più
che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente
riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il
sindacato di legittimità non può investire il risultato
interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di
fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il
rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come
dettati dal legislatore agli artt. 1362 ss. c.c.) e la coerenza
e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante,
funditus,

Cass. n.2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in

fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può
essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza

15

procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice

della motivazione o per violazione delle relative regole di
interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla
sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere
ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della
volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca

ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli
esaminati.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano in complessivi E. 3200, di cui E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 17.4.2013

nella sola prospettazione di una diversa valutazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA