Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26216 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. III, 18/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 18/11/2020), n.26216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29229/2019 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA PARRINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA e MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto r.g. n. 47593/2019 del GIUDICE DI PACE DI ROMA,

depositato il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con decreto emesso in data 4/9/2019, il giudice di pace di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma destinato a dare esecuzione al decreto del Prefetto di Roma di espulsione di S.P., cittadino (OMISSIS), dal territorio nazionale, munito dell’ordine di accompagnamento dello stesso alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

a sostegno del provvedimento impugnato, il giudice di pace ha evidenziato come i provvedimenti del Questore e del Prefetto di Roma non presentassero elementi di manifesta illegittimità, tenuto conto della rilevabile pericolosità sociale dell’istante (ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), desumibile dall’avvenuta commissione, da parte dello stesso, dei reati di cui agli artt. 609-bis e 582 c.p. nel 2010;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.P. con ricorso fondato su due motivi;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i due motivi d’impugnazione proposti, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, avendo il giudice di pace trascurato di rilevare la non espellibilità dell’istante dal territorio nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), atteso la relativa condizione di convivenza con la coniuge e i figli di nazionalità italiana;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come il giudice a quo abbia correttamente rilevato, in coerenza al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 1 e 2, il carattere decisivo, rispetto alla concorrente considerazione della condizione di convivenza dell’istante con la coniuge e i figli di nazionalità italiana, della pericolosità sociale del soggetto, nella specie desunta dall’accertata commissione, da parte dello stesso, nel 2010, delle fattispecie di reato di cui agli artt. 609-bis e 582 c.p.c.;

ciò posto – rilevata la mancata contestazione, da parte del ricorrente, della valutazione concernente il giudizio di pericolosità in sè considerato – deve ritenersi che, in forza della concreta (e logicamente coerente) valutazione degli estremi di fatto qui evidenziati, il giudice a quo abbia correttamente ritenuto sussistente il ricorso delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 1, per la deroga al divieto di espulsione sancito dall’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo D.Lgs.;

sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto dell’odierno ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;

dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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