Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26215 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 28/09/2021), n.26215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18052/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avv.

Enrico Fronticelli Baldelli, elettivamente domiciliata in Roma,

viale Bruno Buozzi 60;

– ricorrente –

contro

L.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Pisani,

elettivamente domiciliato in Roma, via Catone 15, presso lo studio

dell’Avv. Giuseppe Mazzucchiello;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 10296/11/17, depositata il 6 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 giugno

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.V. ha impugnato presso la CTP Napoli due iscrizioni ipotecarie concernenti due immobili di sua proprietà.

La CTP Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6066/14/16, ha dichiarato la nullità delle iscrizioni impugnate.

Equitalia Servizi Riscossione spa ha proposto appello che la CTR Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 10296/11/17, ha respinto.

Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente si è difeso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe errato nel respingere l’appello nonostante il contribuente si fosse doluto solo della mancata comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria senza, invece, contestare la pretesa tributaria.

La doglianza è infondata, atteso che la CTR ha respinto l’appello in ragione della mancata prova della comunicazione preventiva delle due iscrizioni di ipoteca oggetto di causa, ovvero accogliendo una delle difese di L.V..

2) Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 1335,2699 e 2700 c.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 77, perché la CTR non avrebbe considerato che, assieme alla prima pagina della comunicazione preventiva di ipoteca, era stata depositata copia del relativo avviso di ricevimento. Inoltre, afferma Agenzia delle Entrate Riscossione che, una volta giunto all’indirizzo del destinatario, l’atto esattoriale deve considerarsi a lui presuntivamente consegnato, in ragione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., dovendo essere il contribuente a provare o che il plico ricevuto era vuoto o che conteneva un atto diverso da quello che si assumeva spedito.

In particolare, parte ricorrente deduce che l’avviso di ricevimento recava la stampigliatura del numero del documento inserito nel plico raccomandato, il riferimento postale del quale risultava sulla prima pagina della comunicazione preventiva corrispondente all’atto oggetto del contendere.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, si rileva che parte ricorrente non ha colto la ratio della decisione, poiché la CTR non ha messo in dubbio che l’atto denominato “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” fosse stato regolarmente notificato al contribuente e che, quindi, fosse noto al contribuente, ma ha affermato che detto atto non poteva essere considerato la “comunicazione preventiva” delle ipoteche in questione, atteso che ne era stata prodotta in copia solo la prima pagina e che tramite questa non poteva verificarsi la corrispondenza della menzionata comunicazione “con le due iscrizioni ipotecarie oggetto dell’impugnativa da parte del contribuente”.

Inoltre, si osserva che la CTR ha fondato la sentenza anche su una seconda ratio di merito.

Infatti, il giudice di appello ha rigettato il gravame pure sul presupposto che, comunque, nel processo tributario vi è “l’onere di produrre i documenti nel loro integrale contenuto”, in mancanza non potendosi configurare neppure un principio di prova. Parte ricorrente, però, non risulta abbia specificamente contestato nella presente sede tale seconda ratio, essendosi limitata a sostenere che doveva presumersi la conoscenza del contenuto del documento da parte del contribuente ex art. 1335 c.c.. Questa affermazione non esclude, però, la necessità che, in caso di contestazioni della controparte ed in assenza di riscontri che possano fare almeno presumere con chiarezza un collegamento fra il deposito parziale di un atto e la relata di notifica che lo riguarderebbe, l’interessato debba produrre il documento nella sua interezza, il che, nella specie, non è avvenuto. In particolare, deve rammentarsi che la presunzione di conoscenza dell’atto notificato di cui all’art. 1335 c.c., per essere operativa presuppone la dimostrazione dell’esistenza di detto atto, che, nel caso in esame, non è stata fornita.

3) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, del dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di parte controricorrente, che liquida in Euro 5.500,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

 

 

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