Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26215 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26215 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 11322-2007 proposto da:
y•

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F.
00651990582), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 22/11/2013

DI VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS
LUCIO, che la rappresenta e difende, giusta procura
2013

in calce al ricorso;
– ricorrente –

1528

contro

FALLIMENTO DELLA GAMMA TOUR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

1

in

persona

del

Curatore

rag.

ALESSANDRO

CICCAGLIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO

12,

presso l’avvocato MARVASI

TOMMASO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n.

3926/2006

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del

17/10/2013

dal Consigliere

Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato DE ANGELIS che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARVASI
che ha chiesto il rigetto o inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo, infondati gli

– controricorrente

altri.

2

-

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 18.9.2008)
la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di Roma con la quale, in parziale accoglimento
della domanda ex art. 67, comma 2, n. l 1. fall. proposta

dal curatore del fallimento della s.r.l. Gamma Tour in
liquidazione nei confronti della s.p.a. Banca Nazionale
j
-e’ 17t c.cm. O Lin c/..
del Lavoro,[111-altcondannats] quest’ultima a restituire alla
curatela la somma di euro 472.636,25, pari alle rimesse
in conto corrente qualificabili come pagamenti perché
eseguite

“fuori

fido”

entro

l’anno

dalla

dichiarazione di fallimento della società (29.4.1995),
precisamente dal 29.4.1994 al 15 dicembre 1995.
La corte di merito, nel respingere l’appello proposto
dalla s.p.a. BNL, ha ritenuto infondata la censura
relativa al metodo seguito, nel frazionare (e
considerare, quindi, fra loro del tutto autonomi e non
riconducibili ad unum) i versamenti eseguiti nella stessa
giornata, con valuta diversa (contanti, assegni, su e
fuori piazza), evidenziando che la stessa BNL riconosceva
che l’accredito di valuta sul cc risultava diverso, a
seconda del tipo di versamento effettuato, talché era
corretto il metodo di indagine adottato dal CTU, di
considerare, nel caso di diversità della valuta, i
singoli versamenti, anche dello stesso giorno, come
3

partite distinte in funzione delle rispettive modalità
esecutive, condividendo, così, le argomentazioni del
tribunale e limitando le partite bilanciate compensabili
soltanto a quelle poste attive e passive, di eguale
importo, rilevate alla stessa data e, quindi, di

Peraltro,

l’appellante,

limitandosi

a

obiettivo riscontro.
richiamare

genericamente la relazione del proprio c.t. di parte,
aveva omesso di specificare le partite contabili da
revocare e di esplicarne il motivo, dolendosi solo che
esse fossero di gran lunga inferiori a quelle indicate
dal CTU. Inoltre, nel computo dell’anno antecedente la
dichiarazione di fallimento (ai fini dell’applicazione
dell’art. 67, capov., 1. fall.), il giorno iniziale – non
computabile andava individuato in quello della
dichiarazione di fallimento (29.4.1995) sicché, a
ritroso, l’anno decorreva dal 29.4.1994, quindi giorno
computabile.
Altrettanto correttamente il c.t.u. aveva calcolato
l’entità della provvista, via via disponibile, con
riferimento alla data dell’accredito di valuta sul conto
corrente, non rilevando la data della singola operazione.
Infine, quanto alla scientia decoctionis, a prescindere
dall’argomento della conoscibilità dei protesti cartolari
(sostanzialmente abbandonato dal Fallimento), essa era
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desumibile dalla deficitaria situazione di Gamma Tour
s.r.l. (significativamente posta in liquidazione prima
• ancora di essere dichiarata fallita) ed era
immediatamente percepibile dalla BNL, tenendo conto del
costante scoperto dei due c/c della società e dei

continui sconfinamenti sul fido, elementi, tutti, da cui
desumere ragionevolmente lo stato di irreversibile
decozione del cliente. Talché, la deliberata accettazione
del concreto rischio di insolvenza (confermata dalla
riferita assoluta mancanza di ogni inizio di strategia di
rientro) si configurava come una libera – ma negligente scelta aziendale, comprovante la consapevolezza dello
stato di decozione. L’addebito che andava mosso alla BNL
verteva non tanto nell’omessa consultazione dei bilanci
sociali di Gamma Tour s.r.1., riferita dal Tribunale,
quanto sul travisato commento dei dati contabili e delle
poste ivi riportate, finalizzato, da parte degli analisti
della Banca, più a giustificare la concessione del fido
(e ciò con riferimento alla riconosciuta esistenza di un
momento critico, a torto definito superato
dall’appellante), che non a verificare l’esistenza del
grave indebitamento della Gamma Tour.
1.1.- Contro la sentenza di appello la s.p.a. B.N.L. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

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Resiste con controricorso la curatela fallimentare
intimata.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente
ha depositato memoria.
2.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente

denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 67,
capov., 1. fall. nonché dell’art. 342, comma l, c.p.c.>>
e vizio di motivazione in ordine alle specifiche
doglianze mosse con l’appello concernenti le partite
bilanciate, le critiche alla c.t.u. e l’espresso richiamo
alla consulenza di parte.
Formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile
ratione temporis – i seguenti quesiti:
a) «se possa essere considerato ‘pagamento’ revocabile
ai sensi dell’art. 67, capov., 1. fall., il risultato
complessivo di singole operazioni di c/c, attive e
passive, contestualmente compiute con diversi importi
singoli e diverse tipologie bancarie (e, quindi, con
diverse valute), ma pur sempre dirette, in modo unitario,
a consentire un’operazione finale di prelievo dal conto;
se, pertanto, sia del tutto erroneo escludere soltanto
per la diversità delle singole valute e/o per la
diversità dei singoli importi l’effetto sostanziale
conclusivo, di mancanza di una concreta e reale
acquisizione di somme da parte della banca;
6

b) se sia perfettamente rituale ed ammissibile, ai sensi
dell’art. 342 c,p.c. e debba, quindi, essere esaminato
nel merito, con la valutazione correlativa di tutte le
risultanze processuali ritualmente acquisite, l’atto di
appello che censuri la decisione del primo giudice, in

quanto ha recepito gli erronei criteri restrittivi
seguiti dal CTU, per individuare le partite bilanciate».
c) Indica quali fatti controversi sui quali è mancata la
motivazione, con la correlativa inidoneità a giustificare
il decisum, nelle specifiche e dettagliate censure ai
criteri

restrittivi

seguiti

dal

CTU;

critiche

dettagliatamente sollevate nelle trascritte deduzioni
dell’atto

di

appello,

che

avevano

un’incidenza

essenziale, ai fini della corretta determinazione delle
partite bilanciate, prive di natura
solutoria.
2.1.- La censura sub b) è infondata perché correttamente
la Corte di merito ha ritenuto privo del requisito di
specificità il motivo di appello relativo alle partite
bilanciate e alle rimesse in concreto revocabili
evidenziando che la banca ricorrente aveva omesso di
specificare le partite contabili da revocare e di
esplicarne il motivo, dolendosi solo che esse fossero di
gran lunga inferiori a quelle indicate dal CTU e,
soprattutto, aveva tralasciato di indicare in modo mirato
7

- per valuta e per giorno – le operazioni di “giroconto”,
non revocabili perché non integranti alcun effettivo
pagamento in favore di essa banca.
Invero, «nel giudizio d’appello rimangono estranee al
dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse

dalla parte al consulente tecnico d’ufficio sulla base
delle osservazioni del proprio consulente, che non siano
state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della
sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni
stabilite dall’art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le
argomentazioni critiche dell’appellante contrapporre non
alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al
fondamento logico-giuridico su cui è fondata
decisione impugnata>> (Sez.

3, Sentenza n.

3302 del

12/02/2013).
Peraltro, neppure il motivo di ricorso con il quale la
ricorrente si duole della ritenuta genericità del motivo
di appello contiene le indicazioni la cui mancanza è
stata correttamente posta a base della decisione
impugnata e ciò in violazione del requisito di
specificità dei motivi di ricorso.
Talché, dal rigetto della censura relativa alla ritenuta
genericità del motivo di appello discende l’assorbimento
delle rimanenti censure di cui al primo motivo.

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3.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, capov.,
• nonché dell’art. 2963, commi 1 e 2, c.c., anche in
correlazione dell’art. 155, capov. c.p.c. – Mancanza
assoluta di motivazione su una specifica censura proposta

con l’atto di appello e sui decisivi fatti con tale
censura analiticamente precisati (art. 360 n.. 3 n. 4 e
n. 5 c.p.c.)» e formula i seguenti quesiti:
<

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