Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26215 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19656-2015 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Isabella Casales Mangano;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 14/2015 della Corte d’appello di Caltanisetta,

depositato in data 13 gennaio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. PETITTI Stefano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta il 16 giugno 2014, B.G. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo dovuto per la irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, avente ad oggetto la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico;

che il consigliere designato rigettava la domanda, sul rilievo che il diritto all’equa riparazione non sarebbe configurabile nel caso di esito negativo del giudizio presupposto;

che avverso questo decreto il B. proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione rilevando che, pur se le deduzioni dell’opponente apparivano condivisibili, non risultava prodotto, in sede di opposizione, nessuno degli atti del giudizio presupposto, nè il ricorso introduttivo respinto, essendosi il ricorrente limitato a depositare unicamente il provvedimento impugnato;

che tale condotta processuale non consentiva di valutare se il giudizio presupposto, del quale l’opponente non aveva neanche indicato la durata, avesse avuto una durata ragionevole o no;

che per la cassazione di questo decreto il B. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 116, 163, 164 e 165 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e motivazione illogica e irragionevole;

che il ricorrente rileva la erroneità del provvedimento impugnato per avere la Corte d’appello ritenuto che non fosse stata indicata la data di inizio e di fine del giudizio presupposto, atteso che tali dati erano chiaramente desumibili dal decreto monocratico, il cui contenuto non era neanche stato contestato dal Ministero, non costituitosi in sede di opposizione;

che con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 182 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c., comma 4, artt. 640 e 738 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto consentire la produzione della documentazione atta a verificare la durata irragionevole del giudizio presupposto;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato, alla luce del principio per cui “in tema di irragionevole durata del processo, ai fini del rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione, rileva il solo deposito del ricorso e non anche quello degli atti e documenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, i quali possono essere prodotti in ogni momento prima della decisione ovvero nel termine concesso ex art. 640 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 22763 del 2015);

che il decreto impugnato, all’evidenza, si discosta da tale principio sicchè, in accoglimento del ricorso, deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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