Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26215 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MIGLIO Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4868/2013 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

5, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA SGROMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO MARINCOLA giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1321/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2012 R.G.N. 992/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 24 ottobre 2012, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città, ha dichiarato il diritto di T.D. alla corresponsione dell’integrale retribuzione individuale di anzianità in godimento al momento dell’inquadramento come dirigente a decorrere dal 1.1.1998, condannando, per l’effetto, il Ministero appellato al pagamento dei relativi importi oltre accessori di legge a decorrere dal 1.1.1998;

che avverso la sentenza della Corte d’Appello, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito il T. con controricorso;

che il T. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità parziale della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte territoriale pronunciato sulla propria giurisdizione, nonostante la mancata impugnazione, da parte del T., del capo di sentenza di primo grado che aveva ritenuto devolute al giudice amministrativo le domande relative al periodo anteriore al 1.7.1998;

2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 CCNL area dirigenti 1998-2001, comma 4, nonchè del principio di copertura finanziaria. Il ricorrente denuncia l’erroneità della interpretazione dell’art. 40 del CCNL del 1998, comma 4, in quanto, da un lato contrasterebbe con il principio della irretroattività e, dall’altro, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire il 100% della RIA, presupporrebbe che le parti sociali abbiano violato il principio della copertura finanziaria a seguito di analitica previsione di bilancio, andando a disporre di somme non previste nè prevedibili al momento della stipula del CCNL;

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la Corte territoriale formulato il ragionamento logico-giuridico che la ha condotta ad interpretare l’art. 40 CCNL del 1998, comma 4 nel senso che vi siano compresi anche i dirigenti incaricati prima del 1998 e che per conservazione della R.I.A. in godimento debba intendersi l’intera R.I.A. (100%) maturata al momento della assegnazione della relativa qualifica;

1.1. il primo motivo è fondato. Come già precisato da questa Corte, il difetto di giurisdizione deve essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio solo nel caso in cui sia mancata una statuizione sulla giurisdizione, giacchè il sistema delle preclusioni poste a salvaguardia dell’ordinato svolgimento del processo comporta che, qualora una delle parti abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma non abbia poi ritualmente espresso le proprie doglianze contro la decisione sfavorevole emessa sul punto, questa passa in giudicato e preclude ogni ulteriore contestazione (Cfr. ex plurimis Cass. n. 12002 del 2003). Nel caso in esame la decisione di primo grado che ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le domande relative al periodo antecedente al 1.7.1998 non è stata impugnata sul punto, sicchè su tale questione si è formato il giudicato interno;

2.1. Il secondo motivo è infondato.

Il collegio intende dare continuità al principio più volte affermato da questa sezione, secondo il quale in tema di retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) della dirigenza del comparto Ministeri e con riferimento alla fascia di ispettori tecnici inquadrati nel ruolo dirigenziale dopo il 1 gennaio 1991, deve riconoscersi alla disposizione di cui all’art. 40 CCNL 5 aprile 2001 (1998-2001) la funzione di stabilizzazione del trattamento retributivo, in relazione all’inserimento della R.I.A. nell’intera misura (e non più nella misura della metà come da disposizione normativa provvisoria D.L. 27 settembre 1982, n. 681, ex artt. 4 e 6 quater, convertito in L. 20 novembre 1982, n. 869), con la medesima decorrenza (1 gennaio 1998) già stabilita per i dirigenti inquadrati prima del gennaio 1991 dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 11,comma 12, in riferimento all’art. 41 CCNL 9 gennaio 1997 (Cfr. Cass. n. 3872 del 17.2.2011, Cass. n. 7788 del 16.4.2015). La sentenza impugnata si è attenuta a questo principio e deve pertanto essere confermata in parte qua;

3.1. il terzo motivo è assorbito da quanto esposto al punto 2.1.;

4. Per le esposte motivazioni il primo motivo deve essere accolto e il secondo rigettato; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa decisa nel merito, con limitazione della condanna a decorrere dal 1.7.1998.

5. La diversità – sulla questione di giurisdizione – delle pronunce di primo e secondo grado giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, limita la condanna a decorrere dal 1.7.1998;

compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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