Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26215 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26514-2009 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS) in persona del ministro in

carica, AGENZIA DOGANE in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

ASPRA FINANCE S.P.A. (OMISSIS), UNICREDIT CORPORATE BANKING

S.P.A.;

– intimati –

nonchè da:

ASPRA FINANCE S.P.A. (OMISSIS) in persona del procuratore

speciale dott.ssa T.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato

FIORETTI ANDREA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS) in persona del suo Ministro

in carica pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A., AGENZIA DOGANE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2044/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/12/2008 R.G.N. 153/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ANDREA FIORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rigettato l’appello principale da essi proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione di Rolo Banca (OMISSIS) (ora Aspra Finance S.p.A.) avverso il provvedimento della Circoscrizione Doganale di Bologna emesso nei suoi confonti, quale garante di Be.Ca, S.p.A., per L. 244.070.455.

Resiste con controricorso Unicredit Credit Management Bank S.p.A., quale mandatala di Aspra Finance S.p.A., proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato.

L’Amministrazione resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Be.Ca. spa (poi dichiarata fallita) effettuava nel corso degli anni esportazioni varie di carne verso paesi terzi godendo della procedura dell’anticipazione delle restituzioni all’importazione.

Tale beneficio è riconosciuto dalla Comunità europea allo scopo di sostenere le esportazioni di quei prodotti comunitari per i quali vi è una differenza di prezzo tra quello intracomunitario (più alto) e quello vigente sul mercato estero (più basso).

Il differenziale è colmato da un intervento, effettuato con fondi comunitari gestito dal FEOGA o FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) pari a detta differenza.

Il pagamento del contributo può essere anticipato (cd.

prefinanziamento), e, in tal caso, la ditta richiedente deve munirsi di garanzia “a prima richiesta” rilasciata da una Istituzione bancaria o creditizia.

L’Amministrazione finanziaria provvedeva ad escutere taluni fideiussori, tra cui l’odierna controricorrente, per ritenuta insufficienza della documentazione a suo tempo fornita dalla società fallita a comprova della destinazione della merce in taluni paesi extracomunitari (nella specie Egitto) e della colà avvenuta immissione in consumo.

L’opposizione proposta da Rolo Banca (OMISSIS) del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ex art. 82, comma 2, è stata accolta dal Tribunale di Bologna e l’appello dell’amministrazione è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna, che ha qualificato come contratto autonomo di garanzia quello sottoscritto da Rolo nei confronti delle Dogane ma ha ritenuto fondata l’exceptio doli generalis sollevata dal garante in relazione alla richiesta di integrazione documentale formulata dalle dogane, ritenendo tale comportamento in contrasto con i principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto.

Con i primi tre motivi di ricorso principale l’Amministrazione, sotto il profilo della violazione dei principi in tema di contratto di garanzia e di buona fede nella esecuzione dei contratti e dei regolamenti comunitari, assume la mancanza di mala fede da parte sua e l’inammissibilità di qualsiasi altra eccezione attinente al merito del rapporto da parte di chi abbia prestato garanzia “a prima richiesta”.

1.1.- I primi tre motivi sono fondati.

In relazione all’azione promossa da altri garanti dello stesso esportatore, questa Corte ha infatti affermato che il beneficio delle restituzioni all’importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, anche sotto forma di anticipazioni o prefinanziamenti, agli esportatori di prodotti agricoli verso Paesi extracomunitari, e consistente in un contributo pari alla differenza tra il prezzo intracomunitario (più elevato) e quello extracomunitario (meno elevato), è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l’Autorità nazionale doganale (attualmente nel nostro ordinamento l’Agenzia delle Dogane) può escutere nel caso in cui l’impresa finanziata non esegua l’esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell’effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l’attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall’art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d’idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione. A tal fine, l’Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge, in virtù del generale obbligo previsto dall’art. 8, n. 1 del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l’effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto i profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell’intensificazione dei controlli da parte dell’Autorità nazionale (Cass. 21 luglio 2009, n. 16877).

L’exceptio doli generalis sollevata dal garante risulta dunque infondata.

2.- Resta assorbito il quarto motivo, attinente a vizio di motivazione.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, sotto il profilo della violazione di legge, l’istituto di credito, con il primo di tre quesiti, chiede “se è ammissibile, a fronte della ritenuta autonomia tra rapporto principale e obbligazione di garanzia, estendere a quest’ultima cioè la banca la disciplina impositiva prevista per il primo cioè l’esportatore”, mentre con la seconda parte del quesito inammissibilmente chiede alla Corte di pronunziarsi riguardo all’ipotesi che “i rapporti siano invece collegati e non autonomi”, disattesa nella sentenza impugnata. Con il secondo quesito si duole della adozione, nei suoi confronti, della disciplina propria delle imposte doganali mentre con il terzo quesito si duole dell’utilizzo della disciplina di cui al R.D. n. 639 del 1910, art. 2 ormai da ritenersi abrogata.

3.1.- Il mezzo, sotto il profilo della violazione di legge, è infondato.

Quanto all’asserita abrogazione del D.P.R. n. 639 del 1910, art. 2 questa Corte ha affermato che, in tema di riscossione dei diritti doganali, l’ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, deve ritenersi “sopravvissuta” – nella sua componente di atto di accertamento della pretesa erariale, idoneo a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della pretesa stessa – al disposto del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 130, comma 2, il quale ha abrogato tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte mediante il rinvio al citato R.D. n. 639 del 1910 (quindi anche il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 82 relativo alla riscossione coattiva, mediante ingiunzione di pagamento, dei diritti doganali), senza tuttavia incidere sulle previgenti norme in materia di accertamento, cosicchè l’atto di accertamento della pretesa tributaria contenuto nella ingiunzione è comunque idoneo a determinare l’inizio di un giudizio avente ad oggetto la verifica della legittimità della pretesa stessa (Cass. 7 novembre 2005, n. 21561; Cass. 10 novembre 2006, n. 24079).

E’ altresì pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che siffatto procedimento può essere utilizzato per qualsiasi pretesa creditoria, anche di diritto privato, della Pubblica Amministrazione (Cass. 5 giugno 2006, n. 13139; Cass. 25 agosto 2004, n. 16855).

4.- Sempre con il primo motivo di ricorso incidentale, si deduce motivazione insufficiente quanto al fatto controverso rappresentato dall’essere il contratto di garanzia autonomo dall’obbligazione principale.

4.1.- Anche sotto il profilo del vizio di motivazione il mezzo è infondato, essendo adeguatamente spiegato nella sentenza impugnata perchè il contratto sia così qualificato, con riferimento alla presenza dell’impegno del garante di eseguire il pagamento senza obbligo di escussione del garantito ed a semplice richiesta scritta e con riguardo alla giurisprudenza di questa Corte (in specie, Cass. n. 3940 del 1995).

5.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, sotto il profilo della violazione di legge, l’istituto di credito reitera l’eccezione, sollevata come motivo di appello incidentale condizionato, di scadenza della garanzia ex art. 1957 cod. civ. mentre, sotto il profilo del vizio di motivazione, assume come inadeguata la motivazione in ordine al fatto controverso rappresentato dall’avere o meno le parti inteso stipulare un termine di durata della prescrizione rimesso alla dichiarazione di svincolo del creditore riferita alla scadenza dell’obbligazione principale.

5.1.- Sotto il profilo del vizio di motivazione il mezzo è inammissibile, considerato che il giudice di merito ha ritenuto assorbito il motivo di appello incidentale e non ha quindi motivato affatto sul punto.

Sotto il profilo della violazione di legge il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il testo contrattuale in oggetto, nella parte relativa alla durata dell’obbligazione.

6.- Accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati sub 1.1.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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