Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26214 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 28/09/2021), n.26214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4586/2018 R.G. proposto da:

Italia Mia Group srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Felice

Laudadio, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier 44;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle Entrate riscossione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 5911/13/17, depositata il 27 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 giugno

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Italia Mia Group srl ha impugnato presso la CTP Campania un provvedimento di iscrizione ipotecaria concernente un immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS) relativo all’imposta di registro del 2005.

La CTP Napoli, con sentenza n. 4955/19/2016, ha accolto l’opposizione.

Equitalia Servizi di riscossione spa ha proposto appello.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale.

La CTR di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5911/13/2017, ha accolto entrambi gli appelli.

Italia Mia Group srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Agenzia delle Entrate riscossione non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente, si osserva che, in tema di giudizio tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell’Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato.

Ne consegue che va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle Entrate per essere stato il gravame notificato alla sua sola articolazione provinciale (Cass., Sez. 5, n. 27976 del 7 dicembre 2020).

Deve poi rilevarsi che il ricorso in esame è stato impropriamente notificato anche ad Agenzia delle Entrate-Riscossione presso il difensore nominato dal precedente agente della riscossione.

Infatti, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione – è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass., SU, n. 4845 del 23 febbraio 2021).

Nel caso in questione, peraltro, l’esito non favorevole del ricorso per cassazione rende non necessaria la rinnovazione della notifica.

2) Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1200,1292,1306 e 1362 c.c., e dell’art. 100 c.p.c., atteso che la CTR avrebbe errato nel considerare provvisorio il pagamento effettuato dal condebitore solidale, essendo irrilevante l’attuale pendenza di un ricorso per cassazione proposto da quest’ultimo contro l’originario avviso di accertamento (ormai divenuto definitivo per Italia Mia Group srl). Inoltre, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto dell’obbligo per il creditore che ha ricevuto il pagamento di consentire la liberazione dei beni dalle garanzie e dai vincoli che limitino la disponibilità dei beni del debitore.

Le doglianze sono inammissibili in quanto la società ricorrente non ha colto la ratio della decisione.

Infatti, la CTR ha deciso la controversia applicando il principio, che questo Collegio intende confermare, per cui “Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale” (Cass., Sez. 5, n. 18154 del 5 luglio 2019).

In particolare, il giudice di appello ha rilevato che la decisione relativa al giudizio instaurato dal condebitore non era ancora passata in giudicato e che, comunque, si era già formato un giudicato espressamente sfavorevole alle ragioni dell’attuale ricorrente, circostanze entrambe che rendevano irrilevante l’esito del parallelo procedimento coltivato dal diverso condebitore.

Contro queste affermazioni nulla ha concretamente dedotto la società contribuente, con conseguente inammissibilità dei suoi motivi.

Si osserva, ulteriormente, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 1200 c.c., che, finché non sarà accertata definitivamente la debenza del credito tributario in contestazione, tale disposizione non potrà trovare applicazione.

3) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di parte controricorrente, che liquida in Euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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