Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26214 del 19/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16895/2015 proposto da:

M.D., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avvocato Isabella Casales Mangano;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 1402/2014 della Corte d’appello di

Caltanisetta, depositato in data 11 dicembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.D., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta in data 14 marzo 2014, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il consigliere designato di quella Corte d’appello aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti con ricorso depositato il 19 ottobre 2004 e definito con sentenza del 25 maggio 2012;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione e liquidava un indennizzo di Euro 2.500,00, affermando che le spese seguivano la soccombenza, senza tuttavia provvedere a determinare in dispositivo l’importo delle stesse;

che per la cassazione di tale decreto M.D. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale.

Considerato che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per omessa pronuncia in ordine alle spese del giudizio, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che con il secondo motivo di ricorso la M. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la omessa quantificazione delle spese di lite non potrebbe essere qualificata come una compensazione, atteso che, nella specie, essendo stata accolta la domanda, non troverebbe alcuna logica giustificazione;

che con il ricorso incidentale il Ministero dell’economia e delle finanze sostiene che la statuizione della Corte d’appello dovrebbe essere intesa come compensazione delle spese del giudizio.

che il ricorso principale è inammissibile, alla luce del principio per cui “la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore” (Cass. n. 16959 del 2014; Cass. n. 10564 del 2015; Cass. n. 17118 del 2016);

che il controricorso, con ricorso incidentale, dell’Amministrazione intimata è inammissibile, atteso che lo stesso è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio postale e non risulta prodotto l’avviso di ricevimento (Cass., S.U., n. 627 del 2008), e in ogni caso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non avendo la difesa erariale indicato i motivi per i quali chiede la cassazione, incorrendo quindi nella sanzione di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4;

che in conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili;

che le spese del giudizio di cassazione, stante la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale;

compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA