Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26214 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27815-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato AMILCARE BUCETI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BORTONE, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9541/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2012 R.G.N. 9053/2009.

La CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVATO

che con ricorso del 9 novembre 2009 S.S. appellava la sentenza emessa dal giudice del lavoro di Latina il 31 ottobre 2008, con la quale era stata accolta la domanda di accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati con POSTE ITALIANE S.p.A., con la condanna altresì di quest’ultima al pagamento in favore dell’attore di un’indennità pari a 7,5 volte dell’ultima retribuzione globale di fatto in applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis (norma quest’ultima in seguito oggetto di declaratoria d’illegittimità costituzionale);

che la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2541 in data 20 novembre / 11 dicembre 2012 dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti stipulati dalle parti, con conseguente conversione del rapporto a tempo determinato, dichiarando la prosecuzione giuridica dello stesso dopo il 30 settembre 2002 e condannando la società appellata al pagamento dell’indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32 nella misura di 6 mensilità oltre accessori, compensate per intero le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, tanto con riferimento al contratto a termine stipulato per il periodo dal 1 luglio al 30 settembre del 2002 per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 (con l’appello incidentale, che andava esaminato in via prioritaria, POSTE ITALIANE aveva lamentato l’erronea motivazione in ordine alla disciplina applicata nella specie, deducendo l’applicabilità ratione temporis dell’art. 25 contratto collettivo nazione di lavoro 2001 ed in ogni caso l’erroneità della sentenza di 1^ grado laddove aveva ritenuto la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2. La società soltanto in sede di gravame aveva invocato per la prima volta e perciò inammissibilmente l’applicazione nella specie del suddetto art. 25 C.C.N.L. 2001. Secondo la Corte capitolina, il contratto de quo non precisava in concreto e con riferimento specifico alla struttura cui l’appellante sarebbe stato assegnato in che modo i processi di riorganizzazione avrebbero inciso nella struttura cui il lavoratore era stato destinato e cioè quali e quanti spostamenti avrebbe interessato l’ufficio in parola. In sostanza, il contratto nella assoluta genericità delle espressioni adoperate non consentiva di individuare in concreto il nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le concrete esigenze della società. Di conseguenza, era preclusa al lavoratore la verifica dell’effettiva delle ragioni giustificatrici addotte ed anche al giudice di effettuare il controllo giudiziale circa la sussistenza dell’effettiva esigenza della società. Nè le dimensioni e la complessità organizzativa della datrice di lavoro potevano attenuare l’onere di specificazione e di prova circa l’effettiva esistenza delle ragioni che determinarono il ricorso al contratto a termine. Inoltre, nessun ulteriore elemento all’uopo utile era ravvisabile con riferimento agli accordi sindacali richiamati dalla clausola contrattuale. Infatti, la lettura degli stessi poteva soltanto attestare che a livello nazionale sussistevano le esigenze ivi menzionate, ma nulla dicevano in ordine a specifiche esigenze relative all’ufficio di destinazione, in base alle mansioni e alla qualifica del lavoratore. Non risultava il nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le concrete esigenze della società, pur emergenti dagli accordi in oggetto, rendendo con ciò impossibile la verifica dell’effettività delle ragioni giustificatrici, allo scopo richiamando la Corte territoriale la pronuncia di questa Corte n. 8286 del 2012. Nel caso in esame, pertanto, la clausola in parola, stante il suo contenuto, non poteva essere considerata conforme ai canoni stabiliti al dettato legislativo ed andava per l’effetto dichiarata nulla con conseguente conversione del contratto in rapporto a tempo determinato. Peraltro, la Corte distrettuale dopo aver richiamato la giurisprudenza formatasi sulla specifica materia, osservava altresì che le successive assunzioni a termine risultavano illegittime con assorbimento di ogni altra questione);

che avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE S.p.A. con atto in data 4 – 5 dicembre 2013 affidato a tre motivi, cui ha resistito S.S. mediante controricorso in data 14 gennaio 2014;

che, successivamente questa corte con provvedimento del 24 gennaio 2018, visti gli atti e ritenuto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio della Corte distrettuale per verificare la tempestività del gravame a suo tempo interposto, tanto premesso rinviava la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, completo di copia della sentenza di 1^ grado ivi gravata;

che, acquisiti tali atti, dagli stessi emerge che il procedimento di appello venne iscritto con il n. 9053/09 r.g. a seguito di ricorso depositato il 9 novembre 2009, avverso la sentenza n. 3178/08, giusta il dispositivo in data 31 ottobre 2008, ma pubblicata mediante deposito in cancelleria l’undici novembre 2008, sicchè, non risultando la notifica della stessa, il relativo gravame, interposto con il ricorso del nove novembre 2009, deve ritenersi tempestivo, poichè intervenuto nell’anno dalla pubblicazione secondo il precedente testo dell’art. 327 c.p.c., avuto riguardo al regime transitorio introdotto dal legislatore nella modificazione di detta norma, per cui rileva l’atto introduttivo del giudizio, anteriore al 4 luglio 2009; che sono stati comunicati nuovi tempestivi avvisi di rito per l’adunanza rifissata al 17-04-2018, per cui tuttavia non risultano depositate memorie illustrative di parte, nè requisitoria del Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,commi 1 e 2, dell’art. 4 stesso decreto, nonchè dell’art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e seguenti nonchè art. 1325 c.c. e segg. – art. 360 c.p.c., n. 3 (la sentenza impugnata era da ritenersi legittima nella parte in cui era stata giudicata generica la motivazione posta a fondamento del 10 contratto intercorso tra le parti, richiamando sul punto i precedenti di questa Corte di cui alle sentenze n. 1577 del 26 gennaio 2010, n. 2279 del 1 febbraio 2010, n. 6328 del 16 marzo 2010 e n. 10033 del 2010);

che con il secondo motivo è stato dedotto, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la sentenza impugnata mancato di motivare sulla idoneità della compresenza in seno al contratto di più ragioni, tra loro non incompatibili, idonee a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto de quo (la sentenza non spiegava la ragione per cui l’operato riferimento in seno al contratto agli accordi sindacali sottoscritti dalle parti per la disciplina degli attuali e futuri processi di mobilità del personale non potesse costituire elemento di specificazione delle esigenze sottese all’assunzione, laddove in particolare, giusta quanto desumibile dalle disposizioni finali dell’accordo del 17 ottobre 2001, ribadito da quello successivo, di attuazione, del successivo giorno 23, le parti sociali avevano preso atto in tale contesto che la società avrebbe potuto continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato);

che con il 3^ motivo la società POSTE ITALIANE ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 circa la quantificazione dell’indennizzo in ragione di 6 mensilità liquidato dalla Corte distrettuale;

che le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti ragioni;

che le prime due censure, tra loro connesse e quindi congiuntamente esaminabili, appaiono inconferenti, visto che dalla complessiva motivazione della impugnata sentenza si evince agevolmente come la Corte di merito, pur tenuto conto della giurisprudenza di legittimità (in ordine all’interpretazione c.d. elastica del requisito di specificità ex D.Lgs. n. 368 del 2001, in relazione a realtà aziendali complesse come quella di Poste Italiane S.p.a., sicchè sono utilizzabili al riguardo pure gli accordi sindacali all’uopo richiamati nel singolo contratto di assunzione a tempo determinato, agevolmente consultabili dai diretti interessati), in punto di fatto ne ha ritenuto l’irrilevanza, previo esame di tali accordi, avendo dato atto della loro lettura, siccome non pertinenti a fini probatori nello specifico caso esaminato;

che di conseguenza appare altresì ingiustificato pure il vizio di motivazione, denunciato con il secondo motivo, avuto riguardo alle complessive e sufficienti argomentazioni fornite al riguardo dalla sentenza de qua, risalente al novembre / dicembre 2012, laddove d’altro canto nella specie ratione temporis è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, sicchè rileva unicamente l’omesso esame di un ben preciso fatto decisivo, e non già di per sè la carente o difettosa motivazione, se non quando inferiore al c.d. minimo costituzionale (v. in part. Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014), ciò che non può affatto ravvisarsi nel caso della sentenza qui impugnata;

che, inoltre, risulta infondato (oltre che non autosufficiente ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, con conseguente inammissibilità) il terzo motivo, concernente l’asserita erronea determinazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, il art. 32 quale, come è noto, prescinde dalla costituzione in mora da parte del lavoratore con la messa a disposizione delle proprie energie;

che, invero, l’aliunde perceptum o percipiendum è chiaramente incompatibile con il riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 32 cit. (che copre il danno derivante dalla illegittimità del contratto de quo, dal momento dello spirare del termine finale, all’epoca invalidamente fissato, sino alla pronuncia di accoglimento della domanda, per cui da tale pronuncia sono dovuti anche gli accessori di legge. V. infatti Cass. lav. n. 151 del 09/01/2015: nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, come disciplinata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio. In senso analogo, v. anche Cass. lav. n. 19295 del 12/09/2014, secondo cui l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, costituisce una specie di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione, sicchè essa non può essere applicata al periodo successivo a detta sentenza, richiamando in materia anche Corte cost., sentenza n. 303 del 2011. Come già puntualizzato da Cass. lav. n. 3056 del 29/02/2012, lo “jus superveniens” L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore – senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum” -, trattandosi di indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione. Conformi id. n. 9023 del 05/06/2012 e n. 19098 del 09/08/2013.

Cfr. ancora Cass. Sez. 6 – L, n. 5344 del 17/03/2016, secondo cui l’art. 429 c.p.c., comma 3, in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in quanto si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, fermo restando che alla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva dell’indennità consegue la decorrenza, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data della sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

V. altresì Cass. lav. n. 6122 del 17/03/2014, secondo cui la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8- spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. Conforme, id. n. 7458 del 31/03/2014); che nella specie risulta altresì sorretta da apposita adeguata motivazione (v. in part. pag. 7 della sentenza) la determinazione dell’indennizzo in ragione di sei mensilità, oltre accessori;

che, pertanto, l’impugnazione va respinta, con conseguente condanna alle spese della parte rimasta soccombente;

che ricorrono infine, i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in tema di raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore del controricorrente in =4000,00= Euro per compensi professionali ed in =Euro200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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