Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26214 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12455-2018 proposto da:

C.L., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato FERDINANDO

SALMERI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/02/2018 R.G.N. 497/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FERDINANDO SALMERI;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’ per delega verbale Avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 37/2018, depositata il 28 febbraio 2018, la Corte di appello di Messina, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a C.L. da Poste Italiane S.p.A., in data 16 ottobre 2007, per avere il dipendente effettuato, nel novembre-dicembre 2005, tre annullamenti di deleghe F24 al fine di appropriarsi delle relative somme versate dai contribuenti.

2. La Corte ha ritenuto obiettivamente grave la condotta addebitata e tale da costituire chiara negazione dell’elemento fiduciario indispensabile per la permanenza del rapporto di lavoro; ha inoltre osservato come non potesse avere rilevanza scriminante, o comunque incidere sulla valutazione di proporzionalità, la circostanza che, nel periodo cui risalivano i fatti oggetto di contestazione disciplinare, il lavoratore fosse in cura presso il Servizio Tossicodipendenza di Reggio Calabria, non avendo egli comunicato alla società la propria condizione personale e non avendo chiesto di fruire di quegli istituti specifici, previsti dal c.c.n.l. di settore, volti ad assicurare il proficuo svolgimento dei trattamenti terapeutici e riabilitativi, istituti che, da un lato, lo avrebbero preservato dalla perdita del posto di lavoro e, dall’altro, impedito che il datore fosse esposto a comportamenti lesivi sia sul piano patrimoniale che di immagine.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito Poste Italiane con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistito nello stato di annichilimento, in cui si trovava il ricorrente allorquando ebbe a porre in essere le condotte addebitate, stato dovuto a crisi di astinenza da eroina e tale da annullarne completamente la volontà.

2. Con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119,2106 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c. per avere la Corte di appello, nella valutazione della sussistenza della giusta causa e del rapporto di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione inflitta, trascurato di considerare il profilo soggettivo della condotta, in tutti gli aspetti rilevanti nel caso concreto, e in particolare di esaminare sia la condizione di totale annullamento della volontà, nel tempo in cui i fatti furono compiuti, sia la considerazione sociale del fenomeno della tossicodipendenza e la legislazione che ne era derivata, con la precipua finalità di reinserimento del soggetto nella società e di tutela del posto di lavoro.

3. Con il terzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2105 c.c., per essersi la Corte di appello, nella verifica in concreto della nozione generale di giusta causa, discostata dagli standard valutativi presenti nella coscienza sociale, con riferimento alla condizione di tossicodipendenza e alle finalità della legislazione in materia, incentrata sul recupero del tossicodipendente e sulla tutela del posto di lavoro, nonchè dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane 2007/2010, con cui le parti sociali avevano inteso dare preminente rilievo, nella materia dei provvedimenti disciplinari, all’elemento intenzionale della condotta e al comportamento complessivo del lavoratore.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. Esso, infatti, non si conforma al modello legale del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e a seguito delle precisazioni, quanto al perimetro applicativo e agli oneri di deduzione, fornite dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte successive che ad esse si sono conformate.

6. In particolare, con le sentenze richiamate è stato precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito degli interventi legislativi del 2012, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

7. Nella specie, il fatto omesso, e cioè lo stato di ottundimento, per crisi di astinenza, in cui si sarebbe trovato il ricorrente nel momento in cui le condotte contestate furono poste in essere, non risulta adeguatamente illustrato nella sua valenza di “decisività”, intesa quale attitudine a determinare un esito diverso del giudizio, e deve comunque ritenersi presente nel ragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito, a fronte di sentenza che, nel ricostruire la vicenda, ha sottolineato, fra altri elementi e dati di fatto, come il lavoratore, non informando mai la società della propria condizione di tossicodipendenza, si fosse deliberatamente privato “delle prerogative contrattuali” che, da un lato, “lo avrebbero preservato dalla perdita del posto di lavoro” e, dall’altro, con la fruizione di un periodo di aspettativa per la durata del trattamento terapeutico (art. 45 c.c.n.l. di settore), avrebbero impedito il verificarsi di condotte lesive per la società “sia sul piano patrimoniale che di immagine”, proprio come quella poi realizzata e contestata.

8. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

9. Si deve premettere, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che “giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici” (Cass. n. 25144/2010; conformi, fra le molte: n. 5095/2011; n. 6498/2012: n. 7426/2018).

10. Ciò posto, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che, con i motivi in esame, le vengono mosse.

11. La Corte territoriale ha invero compiuto un’articolata ricognizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, ponendo in rilievo come le condotte realizzate dal lavoratore fossero consapevolmente rivolte all’impossessamento di somme di denaro di rilevante importo conferite dai clienti dell’Ufficio postale; come tale comportamento fosse stato “reiterato” e altresì posto in essere “in tre distinte occasioni”; come esso fosse “aggravato dalla posizione del lavoratore che, per le specifiche mansioni affidategli, era tenuto a garantire l’osservanza degli obblighi contrattuali e disciplinari impostigli” e avesse comportato, anche per la sua reiterazione, “la lesione dell’immagine della società verso la clientela” e conclusivamente pervenendo ad una valutazione di irreparabile pregiudizio del vincolo di fiducia che tali condotte avevano determinato (cfr. sentenza impugnata, p. 5): valutazione peraltro non contrastata da una specifica denuncia di incoerenza di giudizio rispetto ai criteri e modelli comportamentali esistenti nella realtà sociale, anche per la specifica considerazione riservata dalla Corte di appello alla scelta del lavoratore di non fruire di istituti contrattuali che avrebbero consentito di evitare il compimento della condotta lesiva, nell’interesse proprio e dello stesso datore di lavoro.

12. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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