Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26213 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26213 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

a

SENTENZA

sul ricorso 15647-2008 proposto da:
MASSAROTTO

LUCA

(C.F.

MSSLCU64M03L736S),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO
55, presso l’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo

Data pubblicazione: 22/11/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIERGIOVANNI ALESSANDRO, giusta procura a margine
2013

del ricorso;
– ricorrente –

1514

contro

TOGNAllOLO MASSIMO;

1

- intimato

avverso la sentenza n.

492/2007 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

2

Svolgimento del processo
Con sentenza 8/3-23/4/2007, la Corte d’appello di Venezia
ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da
Massarotto Luca avverso il lodo arbitrale emesso il

ritenendo la natura irrituale dell’arbitrato, attesi i
riferimenti nella clausola compromissoria, contenuta
nell’atto costitutivo della s.n.c. “La Sicura Impianti
Mirano di Massarotto Luca e Tognazzolo Massimo”,
all’arbitro come “amichevole compositore”, alla
risoluzione delle controversie con giudizio
aequo”,

“ex bono et

“inappellabile”, “senza formalità di procedura”,

e ritenendo che, anche nel caso di dubbio sulla effettiva
volontà dei contraenti, debba concludersi per
l’irritualità, tenuto conto della natura eccezionale
dell’arbitrato rituale.
Ricorre avverso detta pronuncia il Massarotto, con
ricorso affidato ad un unico articolato motivo.
Il Tognazzolo non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente
denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione
degli artt.806-808 c.p.c. e dell’art.1362 c.c., in
relazione all’art.12 dell’atto costitutivo societario e
vizio di motivazione.

24/3/2004 dall’Arbitro unico dott. Vittorio Trolese,

Secondo la parte, la Corte del merito avrebbe dovuto
valorizzare, al fine di una corretta qualificazione
dell’arbitrato, le altre espressioni contenute nella
clausola, quali ” le controversie., verranno risolte _ da
un arbitro _ che giudicherà _ con giudizio”, dalle quali

risulta la previsione di una decisione non riconducibile
alla volontà della parti; avrebbe dovuto tener conto
anche dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e SS.
c.c., quali la condotta complessiva delle parti, il
tenore degli atti e gli elementi acquisiti nel
procedimento arbitrale; in caso di dubbio, infine, la
Corte d’appello avrebbe dovuto concludere per la natura
rituale, per le maggiori garanzie offerte,anche in
relazione ai mezzi di impugnazione.
2.1.- Il motivo è fondato, per le argomentazioni di
seguito esposte.
Premesso che nel caso, atteso che l’atto costitutivo
della società in nome collettivo “La Sicura Impianti
Mirano di Massarotto Luca e Tognazzolo Massimo”, ove è
contenuta la clausola compromissoria, risale al
17/6/1988, di talchè non si pone ratione temporis alcuna
valutazione della clausola medesima alla stregua del
d.lgs. 5/2003, va rilevato che, come affermato nella
pronuncia 24059/2006, in consonanza con le premesse da

cui hanno preso le mosse le S.U. nella sentenza 527/2000,
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seguita dalle successive 6985/07, 14972/07, 21585/09,
posto che sia l’arbitrato rituale che quello irrituale
hanno natura privata, la differenza tra l’uno e l’altro
tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con
il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una

funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va
ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti
vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di
essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui
all’art. 825 c. p. c., con l’osservanza del regime
formale del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato
irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o agli
arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che
possano insorgere in relazione a determinati rapporti
giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale,
mediante una composizione amichevole o un negozio di
accertamento riconducibile alla volontà delle parti
stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione
degli arbitri come espressione della loro volontà.
Ciò posto, e dovendosi procedere all’interpretazione
diretta della clausola compromissoria, posto che la
relativa indagine incide sulla questione processuale
dell’ammissibilità

dell’impugnazione

del

lodo

per

nullità, va riportata la clausola sub art.12 dell’atto
costitutivo, che così recita: ” Le controversie che
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dovessero insorgere tra i soci, o fra i soci e la
società, in merito all’interpretazione ed esecuzione del
presente contratto, verranno risolte da un arbitro
amichevole compositore nominato di comune accordo o, in
caso di disaccordo, dal Presidente dell’ordine dei

ex bono et aequo,

Dottori Commercialisti di Venezia. L’arbitro giudicherà
senza formalità di procedura e con

giudizio inappellabile”.
Alla stregua del tenore della clausola,

ed in

particolare, visto l’uso di espressioni come
“controversie”, “giudicherà”,” giudizio inappellabile”,
deve ritenersi che le parti abbiano inteso prevedere un
arbitrato rituale, nel quale l’arbitro unico è chiamato
ad emettere, all’esito del procedimento, una decisione
sostanzialmente fungibile con quella degli organi della
giurisdizione.
Né può ritenersi dirimente il richiamo della Corte del
merito a quelle che sono modalità del giudizio e del
regime di impugnazione, atteso che anche nel lodo rituale
le parti possono autorizzare gli arbitri a giudicare
secondo equità ex art.822 c.p.c. e possono prevedere la
non impugnabilità, ex art. 829,2 ° comma c.p.c. nel testo
applicabile, anteriore al d.lgs. 40/2006, da ciò
conseguendo la sola esclusione dell’ impugnazione per
violazione di regole di diritto, ex art.829, 2 ° comma

r
6

c.p.c.,

così come possono prevedere l’esonero da

. formalità di procedura, come si ricava dall’art.816
c.p.c., che consente alle parti di predisporre le norme
procedurali, e quindi, anche di dispensare gli arbitri
dall’osservanza delle stesse.
la Corte del merito,

a fronte di

Né infine,

un’interpretazione letterale idonea a sostenere la natura
rituale dell’arbitrato, avrebbe dovuto fare ricorso al
criterio residuale della natura eccezionale
dell’arbitrato rituale, peraltro superato dalla riforma
di cui al d.lgs. 40/2006, art. 808 ter, inapplicabile
ratione temporis, ma disatteso, sia pure in obiter, nella

pronuncia 24059/2006, sul rilievo delle maggiori garanzie
offerte dall’arbitrato rituale, dall’ efficacia esecutiva
del lodo al regime della impugnazioni, con la possibilità
per il Giudice di concedere la sospensiva.
3.1.-

Il

ricorso

va

pertanto

accolto

e

va

conseguentemente cassata la sentenza impugnata, che ha
erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione del
lodo, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in
diversa composizione, che dovrà provvedere al riesame
dell’impugnazione, e che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.

7

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2013

Il Pr

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