Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26213 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.19/12/2016), n. 26213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13018-2015 proposto da:
R.M.R., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina
Margherita n. 111, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Scioscia,
che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, depositato il 4
febbraio 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Scioscia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia nel 2013, R.M.R. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo dovuto per la irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nel 2002 e deciso con sentenza depositata il 29 ottobre 2012; giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato, negato in via amministrativa per la natura comune della infermità da cui la ricorrente era affetta;
che il consigliere designato rigettava la domanda ritenendo che la pretesa della ricorrente, che aveva contratto il morbo di Hodgkin nello svolgimento di mansioni impiegatizie alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, presso la stazione (OMISSIS), fosse temeraria in considerazione dell’evidente mancanza di nesso causale tra patologia e attività lavorativa e non avendo la ricorrente contrastato tale evidenza se non con il richiamo a studi scientifici che non avevano alcun rapporto con l’attività lavorativa dalla stessa svolta;
che avverso questo decreto la R. proponeva opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter;
che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione, confermando il carattere temerario della lite, atteso che la ricorrente ben avrebbe potuto rendersi conto della infondatezza della sua pretesa – infondatezza della quale, del resto, non era più possibile dubitare essendo passata in giudicato la decisione della Corte dei conti -, tenuto conto che gli studi scientifici sui quali la pretesa si fondava erano relativi ad attività lavorative ben diverse da quelle svolte dalla ricorrente;
che per la cassazione di questo decreto R.M.R. ha proposto ricorso affidato a due motivi;
che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;
che con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., dolendosi che la Corte d’appello abbia fatto applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., ritenendo temeraria una domanda che tale non era stata giudicata dal giudice del giudizio presupposto, l’unico competente a valutare la sussistenza della responsabilità aggravata di cui alla citata disposizione;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., della L. n. 89 del 2001, art. 3 e dell’art. 2728 cod. civ., per mancanza assoluta di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostenendo che la Corte d’appello si sarebbe limitata a confermare la motivazione del decreto monocratico, omettendo di considerare che nel giudizio dinnanzi al giudice delle pensioni era stato disposto un supplemento di istruttoria e che in altro giudizio la stessa Corte dei conti aveva ritenuto sussistente la dipendenza da causa di servizio della medesima patologia dalla quale ella era affetta;
che il primo motivo di ricorso è infondato alla luce del principio per cui “in tema d’irragionevole durata del processo, l’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali” (Cass. n. 9100 del 2016);
che il secondo motivo è inammissibile, atteso che, denunciando la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente sollecita una diversa valutazione degli elementi sottoposti alla cognizione della Corte d’appello, facendo riferimento ad una diversa sentenza della Corte dei conti, della quale non riferisce se la stessa fosse stata prodotta in giudizio, senza comunque indicare i riferimenti necessari per la sua individuazione (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, secondo cui “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”);
che il ricorso va quindi rigettato;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016