Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26213 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26156-2009 proposto da:

F.P. (OMISSIS), in qualità di titolare della

Ditta Arte della Cornice, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LORENZO COLEINE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PETTINI ANDREA giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

G.M. (OMISSIS), in proprio e quale titolare della

omonima ditta G.M., considerato domiciliato “ex lege” in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CASSI GIAMPIERO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1435/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2008; R.G.N. 1593/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.M., quale titolare dell’omonima ditta, veniva condannato con decreto ingiuntivo al pagamento in favore di F. P., titolare della ditta Arte della Cornice, della somma (pari a circa L. 4 milioni e L. 500 mila), relativa a fornitura di merce.

L’opposizione del G. veniva rigettata dal Tribunale.

In esito all’impugnazione dello stesso G., la Corte di appello di Firenze revocava il decreto ingiuntivo (sentenza del 10 ottobre 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza F., quale titolare della ditta Arte della Cornice, propone ricorso per cassazione con tre motivi, corredati da quesiti e momento di sintesi.

Resiste con controricorso G., quale titolare della ditta omonima. Nella memoria, depositata dal ricorrente in prossimità dell’udienza, si eccepisce la nullità della notifica del controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del controricorso.

Il controricorso è stato notificato ritualmente solo al difensore (avv. Pettini) e non anche al domiciliatario (avv. Coleine). Infatti, rispetto a quest’ultimo, risulta agli atti solo la spedizione a mezzo servizio postale e non anche il ricevimento dell’atto.

La Corte ha già affermato che “è nulla la notificazione del controricorso non già, come previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., al domicilio dal ricorrente eletto nel ricorso bensì presso il procuratore non domiciliatario, giacchè in tal caso l’atto risulta consegnato, in violazione dell’art. 160 cod. proc. civ., a persona diversa da quella cui doveva essere effettuata; peraltro, alla declaratoria di nullità non può farsi luogo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., u.c. laddove lo scopo cui l’atto è destinato risulti comunque raggiunto, come nei caso in cui il ricorrente replichi al contenuto dell’atto, a tale stregua dimostrando di averne avuto piena conoscenza”. (Cass. 22 marzo 2005, n. 6152).

Nella specie, la nullità sussiste perchè il ricorrente l’ha rilevata ed ha espressamente dichiarato di non accettare il controricorso, non replicando al contenuto dello stesso.

2. La Corte di merito ha preliminarmente rigettato l’eccezione di acquiescenza sollevata da F., ritenendo che la frase “a stralcio e transazione della sentenza G. – Arte della Cornice detratto di IVA”, contenuta nella lettera inviata, il giorno dopo la proposizione dell’appello, dal G., insieme all’assegno in favore della controparte, non è univocamente leggibile come acquiescenza: per il riferimento alla sentenza di primo grado rispetto alla quale è improprio parlare di transazione, anche in considerazione della circostanza che la transazione può riferirsi all’IVA detratta; perchè il giorno prima era stato notificato l’appello.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. e insufficienza di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di acquiescenza.

Al di là della formale prospettazione di violazione di legge, la censura si esplica nella denuncia della insufficienza di motivazione.

Il quesito di diritto che conclude il motivo, che dovrebbe costituire anche il necessario momento di sintesi in presenza del difetto motivazionale denunciato, è del tutto inadeguato. Esso si sostanzia in una domanda generica e astratta sul se la lettera in argomento costituisca acquiescenza e sul se la motivazione della Corte di merito sia insufficiente. Manca, poi, anche un adeguato momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 11 marzo 2007, n. 7258; Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117;

30 ottobre 2008 n. 26014).

Conseguente è l’inammissibilità, per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Peraltro, la censura sarebbe, comunque, inammissibile, limitandosi alla prospettazione di una diversa valutazione, a sè favorevole, dei documento. Si sollecita un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il consolidato principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi elementi di fatto già considerati dai giudici di merito al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (Cass. 30 marzo 2007, n. 7972).

3. La Corte di merito ha fondato la revoca del decreto ingiuntivo sulla ritenuta inammissibilità della testimonianza della M., la quale, confermando la tesi della ditta creditrice, secondo cui essa stessa aveva ordinato e personalmente ritirato la merce in nome e per conto del G., era stata determinante per il rigetto dell’opposizione in primo grado. Secondo la sentenza impugnata, la M. era portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, dibattendosi sull’esistenza o meno del potere di rappresentanza in capo alla stessa – negato dal G. anche sulla base dei documenti prodotti -con la conseguenza che, in caso di rigetto della domanda della ditta creditrice (disconoscendo il potere di rappresentanza), questa avrebbe potuto pretendere il pagamento della merce dalla testimone.

Inoltre, l’esistenza di tale potere di rappresentanza si fonderebbe solo sulla testimonianza della M., atteso che quanto (il comportamento della M. come direttrice del negozio) riferito da altra testimone ( P.) può rilevare solo come percezione personale, valevole a fondare una rappresentanza apparente rispetto alla stessa P. e non certo verso la ditta creditrice.

3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso censurano tale parte della decisione ed, essendo strettamente collegati, sono esaminabili congiuntamente.

Si deduce la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. e difetto motivazionale, sotto il profilo di omessa valutazione di due sentenze del giudice del lavoro (in primo grado e in appello), attestanti il rapporto di dipendenza della M. – quale quadro con il potere di scelta e approvvigionamento della merce – nel periodo rilevante per la causa, depositate dalla creditrice e già richiamate nella decisione del Tribunale. Al di là della formale prospettazione di violazione di legge, la censura si esplica nella denuncia della omessa motivazione rispetto ai suddetti documenti in atti.

Il quesito di diritto che conclude il motivo, che dovrebbe costituire anche il necessario momento di sintesi in presenza del difetto motivazionale denunciato, è del tutto inadeguato. Esso si sostanzia in una domanda generica e astratta sul se la mancata considerazione del rapporto di dipendenza, quale quadro della ditta debitrice, costituisca violazione dell’art. 246 cit.; sul se la mancata valutazione di tale circostanza renda la motivazione inidonea a sorreggere la decisione. Manca, poi, anche un adeguato momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, considerando che non è prospettato perchè tale circostanza sarebbe decisiva per escludere l’interesse alla partecipazione del giudizio, rendendo ammissibile la suddetta testimonianza.

I motivi sono, pertanto, inammissibili per violazione dell’art. 366- bis cod. proc. civ..

4. Non avendo l’intimato svolto ritualmente attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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