Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26212 del 22/11/2013

Civile Sent. Sez. 1 Num. 26212 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 11058-2007 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO SOC.
COOP. (c.f. 00064500317), già Banca di Credito
Cooperativo di Staranzano s.c.a.r.1., in persona

Data pubblicazione: 22/11/2013

del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DA
2013
1486

PALESTRINA 19, presso l’avvocato SQUARCIA EMANUELE,
che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GAGGIOLI SILVANO, giusta procura in
calce al ricorso;

1

– ricorrente contro

XX
A.A., C.V., V.V., F.F., P.P.;

sul ricorso 15137-2007 proposto da:
V.V., in proprio e nella qualità di
liquidatore della XX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
A.A.; C.V.; F.F.,
P.P., S.S., nella loro pretesa
qualità di erede legittima E.E.; E.E., nella sua pretesa qualità di erede
legittima O.O. ,
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– intimati –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO SOC.
COOP.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 203/2006 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/04/2006;

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udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/10/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito,

per

i

controricorrenti

e

ricorrenti

incidentali, l’Avvocato ENRICO AGOSTINIS che ha

principale, l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per, previa riunione, il rigetto del
ricorso

principale

dell’incidentale.

e

per

l’inammissibilità

chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso

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Svolgimento del processo
La Banca di credito cooperativo di Staranzano, sulla base
di un vaglia cambiario e di un contratto di apertura di
credito con garanzia ipotecaria, chiese e ottenne dal

Tribunale di Gorizia un decreto ingiuntivo che intimava
alla società XX e ai sig.ri A.A., C.V., V.V., O.O. e E.E.,
quali avallanti, la restituzione della somma di E.
289milioni concessa a mutuo. Il tribunale, nel giudizio di
opposizione, giudicò prescritta l’azione cambiaria sia
verso il debitore principale che verso gli avallanti e
insussistente l’interesse della banca ad ottenere il
provvedimento monitorio, in quanto già munita di un titolo
esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario
munito di formula esecutiva apposta dal notaio rogante;
quindi accolse l’opposizione degli intimati, revocò il
decreto ingiuntivo e rigettò la loro domanda di condanna
della banca al risarcimento dei danni per inadempimento di
un altro contratto di mutuo.
Avverso detta sentenza la banca propose appello principale,
deducendo la mancata o erronea valutazione da parte del
tribunale del suo interesse ad agire rispetto alla
richiesta di decreto ingiuntivo e, per quanto ancora
interessa, degli atti interruttivi della prescrizione
dell’azione cambiaria nei confronti dei sig. CC;
4

costoro proposero appello incidentale deducendo che il
tribunale non aveva adeguatamente valutato le prove
raccolte circa l’inadempimento della banca ad un contratto
di mutuo di scopo stipulato il 27 febbraio 1992, avendo la
banca erogato una somma inferiore a quella pattuita.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza 13 aprile
2006, valutando positivamente l’interesse ad agire della
banca, ha accolto parzialmente il suo appello e confermato
il decreto ingiuntivo nei confronti della sola società
XX; ha rigettato l’appello incidentale dei sig.ri
CC. La corte, da un lato, ha confermato la statuizione
del tribunale sulla intervenuta prescrizione dell’azione
cambiaria “unica azionata verso i CC meri avallanti”;
dall’altro, ha ritenuto che la banca avesse interesse a
chiedere il decreto ingiuntivo sebbene già munita di titolo
esecutivo; ha poi escluso il dedotto inadempimento della
banca.
Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione, in via
principale, la Banca di credito cooperativo di Staranzano a
mezzo di due motivi e, in via incidentale, la società
XX e i sig.ri A.A., C,V,, F.F. , P.P. e
S.S., E.E. (erede
di O.O.) a mezzo di quattro motivi illustrati da
memoria.

5

Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso principale, nel quale è dedotta
la violazione degli artt. 1219, 2943 e 2944 c.c. “in
relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5”, è corredato da un

quesito nel quale la Banca di credito cooperativo di
Staranzano chiede di accertare se la sentenza impugnata
abbia erroneamente escluso l’efficacia interruttiva della
prescrizione dell’azione cambiaria verso gli avallanti,
ravvisabile in tre lettere (30 agosto e 18 novembre 1994 e
18 ottobre 1995), aventi natura di costituzione in mora, e
in taluni pagamenti parziali risultanti da una c.t.u.,
aventi natura di implicito riconoscimento di debito.
Il motivo è inammissibile. Esso postula l’accertamento
dell’efficacia

interruttiva

della

prescrizione,

che

costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento
del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità
soltanto sotto il profilo, nella specie non specificamente
censurato, della correttezza logica e giuridica della
motivazione (Cass. n. 5104 e 7524 del 2006, n. 16639 del
2003 e, con riguardo alla ricognizione di debito, Cass. n.
24555 del 2010, n. 18904 del 2007). Inoltre, a corredo del
motivo, la ricorrente avrebbe dovuto formulare un momento
di sintesi, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis,

mediante una illustrazione in forma

riassuntiva, pur libera da rigidità formali, contenente una
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esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in
relazione al quale la motivazione si assuma omessa o
contraddittoria, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (tra le
tante, Cass. n. 4556 del 2009, n. 24255 del 2011, n. 12248
del 2013).

Il secondo motivo del ricorso principale, nel quale la
banca deduce la violazione degli artt. 2938 c.c., 180, 183
e 345, comma 2, c.p.c., è corredato da un quesito il quale
chiede di accertare l’errore del tribunale nella
rilevazione della prescrizione del credito azionato verso
gli avallanti, senza che la relativa eccezione fosse stata
proposta nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è inammissibile. La banca, infatti, avrebbe
dovuto proporre specifico motivo di appello avverso la
sentenza del tribunale che aveva rilevato la prescrizione,
in mancanza del quale il tema del rilievo d’ufficio operato
dal tribunale non può essere recuperato in questa sede di
legittimità.
Essendo inammissibile il ricorso principale, il ricorso
incidentale proposto dalla società XX e dai sig.ri
C.C. è inefficace, a norma dell’art. 334, comma 2,
c.p.c., in quanto proposto oltre il termine breve
d’impugnazione della sentenza, di cui agli artt. 325 e 326
c.p.c. (vd. Cass. n. 3056 del 2011, n. 6937 del 2007, n.
881 del 1996). La sentenza impugnata, infatti, è stata

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notificata il 14 febbraio 2007 e il ricorso incidentale è
stato notificato il 14 maggio 2007.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, stante la
reciproca soccombenza.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il
ricorso principale e inefficace quello incidentale;
compensa le spese del giudizio.44 wmuLa„..
Roma, 10 ottobre 2013.

P.Q.M.

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